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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47607/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Messina con la pronuncia di cui in epigrafe, per quanto rileva nel presente giudizio, ha confermato la condanna, per il delitto di occupazione abusiva di un immobile di proprietà della Regione Sicilia (di cui all'art. 633 cod. pen.), di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Avverso la sentenza di secondo grado i citati imputati, tramite il comune difensore di fiducia, hanno proposto congiunto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Si deducono in sostanza vizi motivazionali della sentenza impugnata, in termini di mancanza e manifesta illogicità, nella parte in cui non sarebbero stati considerati elementi probatori e deduzioni difensive tali da evidenziare una pregressa occupazione del medesimo immobile, da parte di altri soggetti e in epoca antecedente (primo motivo), oltre che per la non adeguata spiegazione dell'esclusione della sussumibilità del fatto nella fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al rigetto di tutti i motivi d'appello.

2.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

2.2. Orbene, diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, la sentenza impugnata, ha difatti valutato gli elementi probatori dedotti dalla difesa a supporto dell'esistenza di una pregressa occupazione del medesimo immobile da parte di altri soggetti, ritenendola irrilevante in ragione dell'accertamento dell'avvenuta successiva occupazione ZEG dell'immobile di proprietà della Regione Sicilia da parte degli imputati, ivi stabilitisi con propri effetti personali.

Lo stesso dicasi con riferimento all'apparato motivazionale sotteso all'esclusione dell'operatività dalla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

La Corte territoriale, con motivazione esente da censure, ha difatti sul punto valorizzato, per escludere la particolare tenuità del fatto in considerazione, ex art. 133, comma primo, cod. pen., la protrazione nel tempo della condotta, come argomentato dalla presenza nell'immobile di effetti personali degli imputati, e le modalità dell'azione, in quanto tenuta da un elevato numero di persone in concorso tra loro.3.

In conclusione, all'inammissibilità del ricorso congiunto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Messina con la pronuncia di cui in epigrafe, per quanto rileva nel presente giudizio, ha confermato la condanna, per il delitto di occupazione abusiva di un immobile di proprietà della Regione Sicilia (di cui all'art. 633 cod. pen.), di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza di secondo grado i citati imputati, tramite il comune difensore di fiducia, hanno proposto congiunto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Si deducono in sostanza vizi motivazionali della sentenza impugnata, in termini di mancanza e manifesta illogicità, nella parte in cui non sarebbero stati considerati elementi probatori e deduzioni difensive tali da evidenziare una pregressa occupazione del medesimo immobile, da parte di altri soggetti e in epoca antecedente (primo motivo), oltre che per la non adeguata spiegazione dell'esclusione della sussumibilità del fatto nella fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al rigetto di tutti i motivi d'appello. 2.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2.2. Orbene, diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, la sentenza impugnata, ha difatti valutato gli elementi probatori dedotti dalla difesa a supporto dell'esistenza di una pregressa occupazione del medesimo immobile da parte di altri soggetti, ritenendola irrilevante in ragione dell'accertamento dell'avvenuta successiva occupazione ZEG dell'immobile di proprietà della Regione Sicilia da parte degli imputati, ivi stabilitisi con propri effetti personali. Lo stesso dicasi con riferimento all'apparato motivazionale sotteso all'esclusione dell'operatività dalla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte territoriale, con motivazione esente da censure, ha difatti sul punto valorizzato, per escludere la particolare tenuità del fatto in considerazione, ex art. 133, comma primo, cod. pen., la protrazione nel tempo della condotta, come argomentato dalla presenza nell'immobile di effetti personali degli imputati, e le modalità dell'azione, in quanto tenuta da un elevato numero di persone in concorso tra loro.3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso congiunto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore
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