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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 31653/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2924/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] PARISI, Alessandra PUTZU, Andrea SECCHI e Angela SERRA , tutti elettivamente domiciliati in Roma via B ertolini n. 44/46 , presso lo studio dell’avv.

F abrizio R avidà che li rappresenta e difende -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SAU , elettivamente domiciliate in Roma via P ortuense n. 104, presso il dott.

F abio T rinca , rappresentate e difese dagli avv .

A ntonio De G iudici ed [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la s entenza n. 317 /20 18 de lla Corte d’Appello di Cagliari, depositata il 13 . 11 . 20 18 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.10.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari che –riformando in parte qua la decisione del Tribunale della medesima città –ha riconosciuto agli attuali controricorrenti, funzionari di area D addetti all’attività di supporto agli avvocati regionali, il diritto di r i ce ve re l a retribuzione di posizione spettante ai dirigenti di staff in aggiunta al trattamento economico già percepito .

Ciò a decorrere dal maggio 2007, ovverosia da quando i lavoratori – tutti avvocati iscritti all’albo – avevano iniziato a svolgere attività di patrocinio legale della Regione.

Il ricorsoper cassazione è affidato a tre motiv i .

I lavorat ori si sono difes i con tre distinti controricors i, come indicato in epigrafe.

I difensori dei contro ricorrent i (con l’eccezione d el difensoredi [OSCURATO:PERSONA]) ha nno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla datafissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente si deve osservare che il ricorso è tempestivo, e quindi ammissibile.

Innanzitutto esso è stato validamente e tempestivamente notificato a uno dei controricorrenti ( [OSCURATO:PERSONA] ) presso il suodifensore costituito in appello.

Quanto agli altri controricorrenti,una prima notifica venne effettuataa un indirizzo PEC errato, perché appartenente a una avvocata perfettamente omonima della patrocinatrice costituita in grado d’appello.

La notifica venne quindi rinnovata all’indirizzo PEC corretto dopo che era spirato il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza (art. 325 c.p.c.); per questo i difensori dei controricorrenti interessati hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto tardivo.

1.1. Si deve tuttavia osservare chela seconda notifica (di cui non sono in discussione la validità e l’efficacia) ha sanato ex tunc la prima, posto che questa –perfezionata all’indirizzo PEC errato – non era inesistente, ma soltanto nulla e, dunque , sanabile mediante la costituzione in giudizio del destinatario o mediante la rinnovazione spontanea da parte del notificante oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ.

È infatti principio acquisito, dopo essere stato affermato con chiarezza da Cass.

S.U. n. 14916/2016, che qualsiasi vizio della notificazione – diverso dalla « mancanza di trasmissione svolta da un soggetto qualificato» o dalla«mancata consegna», intesa come mancato perfezionamento– comporta mera nullità e non inesistenza dell’atto.

In particolare, il luogo (fisico o virtuale) in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché anche quando quel luog o si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, si ricade sempre nell ’ipotesi di nullità.

E la nullità della notifica è sempre sanata ex tuncnei cas i di raggiungimento dello scopo ovvero di valida rinnovazione , spontaneao in adempimento dell’ordine del giudice.

La valida rinnovazione spontanea della notificazione nulla determina l’effetto sananteex tunc a prescindere da requisiti di tempestività.

Ad ogni buon conto, nel caso di specie la nuova notifica all’indirizzo PEC corretto è intervenuta venti giorni dopo la prima e, quindi, in meno della metà del tempo previsto dalla legge per proporre il ricorso per cassazione (art. 325, comma 2, c.p.c.).

Il che la qualificherebbe come tempestiva secondo il canone indicativo dettato da Cass.

S.U. n. 14594/2916, dettato, peraltro, per la diversa ipotesi di notificazione non perfezionata.

2. Ciò posto, il primo e il secondo motivo di ricorso sono entrambi rubricati«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 Cost., degli artt. 2, 40 e 52d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 47 e 48 l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 31 del 1998, nonché del CCRL 2001 Allegato A, sotto il profilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Laricorrente contesta alla Corte d’Appello di avere violato il principio secondo cui la determinazione del trattamento retributivo è riservata alla contrattazione collettiva, sicché al giudice non è dato alcun potere di riconosc ere un a maggiorazione retributiva nel caso in cui – come in quello di specie – venga esclus o lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla categoria di inquadramento.

La ricorrente osserva, inoltre, che la professionalità propria del dipendente di area D che svolge anche funzioni di avvocato e già premiata con la partecipazione alla ripartizione delle somme riscosse a titolo di compensi liquidati sulle cause vinte, come previsto dall’art. 47, comma 9 - bis , della l egge regionalen. 31 del 1998.

S ostiene , altresì, di avere dimostrato che gli avvocati inquadrati in area D percepivano una retribuzione maggiore rispetto a quella degli altri dipendenti con lo stesso inquadramento.

3. I due motivi, da valutare congiuntamente in ragione della stretta connessionetra di loro, sono fondati .

3.1. La Corte territoriale hainnanzitutto constatato che gli attuali controricorrenti «non domandano un inquadramento diverso da quello in categoria D».

Ha quindi espresso il giudizio che «la categoria D sia astrattamente compatibile con le funzioni di avvocato».

La causa non verte, pertanto, sullo svolgimento di fatto di mansioni superiori rispetto a quelle previste dall’inquadramento dei lavoratori.

Ciò premesso, il giudice d’appello ha tuttavia affermato che la peculiar e professionalità connessa allo svolgimento di mansioni per le quali è necessaria l’iscrizione all’albo degli avvocati (mentre per accedere alla categoria D è sufficiente il diploma di laurea) impone un trattamento economico differenziato e superiore rispetto a quello assicurato dalla semplice appartenenza alla categoria.

In particolare, nella sentenza impugnata si è statuito che siffatto trattamento economico differenziato, in mancanza di coerenti disposizioni nella contrattazione collettiva, deve essere determinato dal giudice in diretta attuazionedell’art. 36 Cost., che attribui sc e a l lavoratore il « diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro».

3.2. In tal modo, però, la decisione della Corte territoriale si pone in contrasto con la specifica normativa di legge in materia di pubblico impiego, così come interpretata in modo costante e condivisibile nella giurisprudenza di legittimità.

Si è scritto, infatti, che «il parametro di riferimento per la stessa configurabilità in astratto di una “prestazione aggiuntiva” deve essere il sistema di classificazione dettato dalla contrattazione collettiva, giacché la mansione potrà essere considerata ulteriore rispetto a quelle che il datore di lavoro può legittimamente esigere ex art. 52 d.lgs. n. 165/2001 solo a condizioneche la stessa esuli dal profilo professionale delineato invia generale dalle parti collettive» (Cass. n. 3816/2021; conf.

Cass. nn. 16094/2016; 12358/2014).

Gli artt.2 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 «riservano, poi, alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio, escludendo che il datore di lavoro pubblico, nel contratto individuale, possa attribuire un trattamento diverso, anche se di miglior favore per il dipendente» (Cass. 3816/2021 cit.).

È una disciplina legale che tiene conto delle perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datoredi lavoro, condizionato nella organizzazione del lavoro da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilitàfinanziaria con le risorse disponibili (Cass. nn. 11405/2010; 11835/2009).3.3.

Coerente con tale sistema è anche l’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, laddove, nel testo all’epoca vigente, demandava ai «contratti collettivi di comparto»la definizione di «discipline distinte»per « le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti … che comportano iscrizione ad albi».

P ressoché identica è anche la disposizione contenuta nell’art. 58, comma 3, della legge n. 31 del 1998della Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale, peraltro, ha potestà legislativa in questa materia solo nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, tra le quali rientrano quelle sul trattamento economico dei pubblici impiegati (Corte cost. n. 153/2021).

Ne consegue che, in mancanza, negli anni di cui qui si discute, di una specifica previsione nel contratto di comparto, non può essere il giudice a modificare il trattamento economico corrispostoin misura conforme alla contrattazione collettiva.

3.4. A tale risultato non è possibile giungere nemmeno in applicazione dell’art. 36 Cost.

Non certo perché i parametri di sufficienza e proporzionalità della retribuzione non operino anche nel pubblico impiego, bensì perché si deve presumere la conformità a tali parametri d ella retribuzione come stabilit a nellacontrattazione collettiva.

Sebbene non si tratti di una presunzione assoluta, non si può estend ere a l pubblico impiego la recente giurisprudenza che, nell’ambito del lavoro privat o , ha ammesso il potere e il dovere del giudice di utilizzare l’art. 36 Cost. anche per disapplicare le previsioni della contrattazione collettiva .

Soluzione alla quale si giunge evidenziando i l nuovo contesto sociale di « lavoro povero » , ovvero di « povertà nonostante il lavoro», in cui si verificano fenomeni di « dumping salariale » e di «frammentazione della contrattazione collettiva»chela rende incapace di contrastare forme di « competizione salariale al ribasso»(Cass. n. 27711/2023).

Si tratta di aspetti estranei al lavoro nel pubblico impiego e, tanto più, non pertinenti nel caso di specie in cui i funzionari –oltre a percepire la retribuzione contrattualmente prevista per la loro categoria di appartenenza – beneficiavano, in quanto avvocati, di una partecipazione alla ripartizione dei compensi incassati dalla Regione a titolo di rifusione delle spese legali in esito alle cause vinte.

4. Il terzo motivo di ricorso (rubricato «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sotto il profilo di cui all’art. 360, comma 1., n. 5, c.p.c.») rimane assorbito dall’accoglimento dei due motivi precedenti.

5. Dall’accoglimento del ricorso consegue la cassazione dell’impugnata sentenza e , non essendo necessari ulteriori accertamentidi fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384,comma 2, c.p.c.) con la reiezione dell’originario ricorso dei lavoratori.

6. Nonostante la totale soccombenza dei lavorat ori , si ravvisano i presupposti per la compensazione dell e spese dell’intero processo,considerato il diverso esito dei due gradi di merito.

7. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, resping

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2924/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] PARISI, Alessandra PUTZU, Andrea SECCHI e Angela SERRA , tutti elettivamente domiciliati in Roma via B ertolini n. 44/46 , presso lo studio dell’avv. F abrizio R avidà che li rappresenta e difende -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SAU , elettivamente domiciliate in Roma via P ortuense n. 104, presso il dott. F abio T rinca , rappresentate e difese dagli avv . A ntonio De G iudici ed [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la s entenza n. 317 /20 18 de lla Corte d’Appello di Cagliari, depositata il 13 . 11 . 20 18 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.10.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari che –riformando in parte qua la decisione del Tribunale della medesima città –ha riconosciuto agli attuali controricorrenti, funzionari di area D addetti all’attività di supporto agli avvocati regionali, il diritto di r i ce ve re l a retribuzione di posizione spettante ai dirigenti di staff in aggiunta al trattamento economico già percepito . Ciò a decorrere dal maggio 2007, ovverosia da quando i lavoratori – tutti avvocati iscritti all’albo – avevano iniziato a svolgere attività di patrocinio legale della Regione. Il ricorsoper cassazione è affidato a tre motiv i . I lavorat ori si sono difes i con tre distinti controricors i, come indicato in epigrafe. I difensori dei contro ricorrent i (con l’eccezione d el difensoredi [OSCURATO:PERSONA]) ha nno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla datafissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente si deve osservare che il ricorso è tempestivo, e quindi ammissibile. Innanzitutto esso è stato validamente e tempestivamente notificato a uno dei controricorrenti ( [OSCURATO:PERSONA] ) presso il suodifensore costituito in appello. Quanto agli altri controricorrenti,una prima notifica venne effettuataa un indirizzo PEC errato, perché appartenente a una avvocata perfettamente omonima della patrocinatrice costituita in grado d’appello. La notifica venne quindi rinnovata all’indirizzo PEC corretto dopo che era spirato il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza (art. 325 c.p.c.); per questo i difensori dei controricorrenti interessati hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto tardivo. 1.1. Si deve tuttavia osservare chela seconda notifica (di cui non sono in discussione la validità e l’efficacia) ha sanato ex tunc la prima, posto che questa –perfezionata all’indirizzo PEC errato – non era inesistente, ma soltanto nulla e, dunque , sanabile mediante la costituzione in giudizio del destinatario o mediante la rinnovazione spontanea da parte del notificante oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ. È infatti principio acquisito, dopo essere stato affermato con chiarezza da Cass. S.U. n. 14916/2016, che qualsiasi vizio della notificazione – diverso dalla « mancanza di trasmissione svolta da un soggetto qualificato» o dalla«mancata consegna», intesa come mancato perfezionamento– comporta mera nullità e non inesistenza dell’atto. In particolare, il luogo (fisico o virtuale) in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché anche quando quel luog o si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, si ricade sempre nell ’ipotesi di nullità. E la nullità della notifica è sempre sanata ex tuncnei cas i di raggiungimento dello scopo ovvero di valida rinnovazione , spontaneao in adempimento dell’ordine del giudice. La valida rinnovazione spontanea della notificazione nulla determina l’effetto sananteex tunc a prescindere da requisiti di tempestività. Ad ogni buon conto, nel caso di specie la nuova notifica all’indirizzo PEC corretto è intervenuta venti giorni dopo la prima e, quindi, in meno della metà del tempo previsto dalla legge per proporre il ricorso per cassazione (art. 325, comma 2, c.p.c.). Il che la qualificherebbe come tempestiva secondo il canone indicativo dettato da Cass. S.U. n. 14594/2916, dettato, peraltro, per la diversa ipotesi di notificazione non perfezionata. 2. Ciò posto, il primo e il secondo motivo di ricorso sono entrambi rubricati«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 Cost., degli artt. 2, 40 e 52d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 47 e 48 l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 31 del 1998, nonché del CCRL 2001 Allegato A, sotto il profilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Laricorrente contesta alla Corte d’Appello di avere violato il principio secondo cui la determinazione del trattamento retributivo è riservata alla contrattazione collettiva, sicché al giudice non è dato alcun potere di riconosc ere un a maggiorazione retributiva nel caso in cui – come in quello di specie – venga esclus o lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla categoria di inquadramento. La ricorrente osserva, inoltre, che la professionalità propria del dipendente di area D che svolge anche funzioni di avvocato e già premiata con la partecipazione alla ripartizione delle somme riscosse a titolo di compensi liquidati sulle cause vinte, come previsto dall’art. 47, comma 9 - bis , della l egge regionalen. 31 del 1998. S ostiene , altresì, di avere dimostrato che gli avvocati inquadrati in area D percepivano una retribuzione maggiore rispetto a quella degli altri dipendenti con lo stesso inquadramento. 3. I due motivi, da valutare congiuntamente in ragione della stretta connessionetra di loro, sono fondati . 3.1. La Corte territoriale hainnanzitutto constatato che gli attuali controricorrenti «non domandano un inquadramento diverso da quello in categoria D». Ha quindi espresso il giudizio che «la categoria D sia astrattamente compatibile con le funzioni di avvocato». La causa non verte, pertanto, sullo svolgimento di fatto di mansioni superiori rispetto a quelle previste dall’inquadramento dei lavoratori. Ciò premesso, il giudice d’appello ha tuttavia affermato che la peculiar e professionalità connessa allo svolgimento di mansioni per le quali è necessaria l’iscrizione all’albo degli avvocati (mentre per accedere alla categoria D è sufficiente il diploma di laurea) impone un trattamento economico differenziato e superiore rispetto a quello assicurato dalla semplice appartenenza alla categoria. In particolare, nella sentenza impugnata si è statuito che siffatto trattamento economico differenziato, in mancanza di coerenti disposizioni nella contrattazione collettiva, deve essere determinato dal giudice in diretta attuazionedell’art. 36 Cost., che attribui sc e a l lavoratore il « diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro». 3.2. In tal modo, però, la decisione della Corte territoriale si pone in contrasto con la specifica normativa di legge in materia di pubblico impiego, così come interpretata in modo costante e condivisibile nella giurisprudenza di legittimità. Si è scritto, infatti, che «il parametro di riferimento per la stessa configurabilità in astratto di una “prestazione aggiuntiva” deve essere il sistema di classificazione dettato dalla contrattazione collettiva, giacché la mansione potrà essere considerata ulteriore rispetto a quelle che il datore di lavoro può legittimamente esigere ex art. 52 d.lgs. n. 165/2001 solo a condizioneche la stessa esuli dal profilo professionale delineato invia generale dalle parti collettive» (Cass. n. 3816/2021; conf. Cass. nn. 16094/2016; 12358/2014). Gli artt.2 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 «riservano, poi, alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio, escludendo che il datore di lavoro pubblico, nel contratto individuale, possa attribuire un trattamento diverso, anche se di miglior favore per il dipendente» (Cass. 3816/2021 cit.). È una disciplina legale che tiene conto delle perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datoredi lavoro, condizionato nella organizzazione del lavoro da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilitàfinanziaria con le risorse disponibili (Cass. nn. 11405/2010; 11835/2009).3.3. Coerente con tale sistema è anche l’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, laddove, nel testo all’epoca vigente, demandava ai «contratti collettivi di comparto»la definizione di «discipline distinte»per « le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti … che comportano iscrizione ad albi». P ressoché identica è anche la disposizione contenuta nell’art. 58, comma 3, della legge n. 31 del 1998della Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale, peraltro, ha potestà legislativa in questa materia solo nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, tra le quali rientrano quelle sul trattamento economico dei pubblici impiegati (Corte cost. n. 153/2021). Ne consegue che, in mancanza, negli anni di cui qui si discute, di una specifica previsione nel contratto di comparto, non può essere il giudice a modificare il trattamento economico corrispostoin misura conforme alla contrattazione collettiva. 3.4. A tale risultato non è possibile giungere nemmeno in applicazione dell’art. 36 Cost. Non certo perché i parametri di sufficienza e proporzionalità della retribuzione non operino anche nel pubblico impiego, bensì perché si deve presumere la conformità a tali parametri d ella retribuzione come stabilit a nellacontrattazione collettiva. Sebbene non si tratti di una presunzione assoluta, non si può estend ere a l pubblico impiego la recente giurisprudenza che, nell’ambito del lavoro privat o , ha ammesso il potere e il dovere del giudice di utilizzare l’art. 36 Cost. anche per disapplicare le previsioni della contrattazione collettiva . Soluzione alla quale si giunge evidenziando i l nuovo contesto sociale di « lavoro povero » , ovvero di « povertà nonostante il lavoro», in cui si verificano fenomeni di « dumping salariale » e di «frammentazione della contrattazione collettiva»chela rende incapace di contrastare forme di « competizione salariale al ribasso»(Cass. n. 27711/2023). Si tratta di aspetti estranei al lavoro nel pubblico impiego e, tanto più, non pertinenti nel caso di specie in cui i funzionari –oltre a percepire la retribuzione contrattualmente prevista per la loro categoria di appartenenza – beneficiavano, in quanto avvocati, di una partecipazione alla ripartizione dei compensi incassati dalla Regione a titolo di rifusione delle spese legali in esito alle cause vinte. 4. Il terzo motivo di ricorso (rubricato «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sotto il profilo di cui all’art. 360, comma 1., n. 5, c.p.c.») rimane assorbito dall’accoglimento dei due motivi precedenti. 5. Dall’accoglimento del ricorso consegue la cassazione dell’impugnata sentenza e , non essendo necessari ulteriori accertamentidi fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384,comma 2, c.p.c.) con la reiezione dell’originario ricorso dei lavoratori. 6. Nonostante la totale soccombenza dei lavorat ori , si ravvisano i presupposti per la compensazione dell e spese dell’intero processo,considerato il diverso esito dei due gradi di merito. 7. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte: accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, resping