CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24065/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18376/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultim o , sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 50/A -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA], 15 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n . 721 /20 20 , depositatail 1° aprile 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: contratto di conto corrente - prescrizione -onere della prova [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositatail 1° aprile 2020 , che, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha accertato il suo credito nella (minor) somma di euro 143,83, oltre interessi; -la Corte di appello ha riferito che con l’atto di citazione in primo grado l’odierna ricorrente aveva chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla restituzione di somme indebitamente annotate su un conto corrente bancario in quanto derivanti dal l’applicazione di clausole invalide relative alla determinazione degli interessi in misura ultralegali, alla capitalizzazione periodica degli stessi, alla previsione delle commissioni di massimo scoperto e della decorrenza delle valute; - ha dato atto che il giudice di primo grado , previa applicazione dell’eccepita prescrizione, aveva accertato il credito restitutorio della società attrice in euro 37.519,38, rivalutata all’attualità in euro 112.149,49,e condannato la banca al pagamento del relativo importo, nonché dei relativi interessi ex art. d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, a decorrere dal 4 novembre 2004; - ha, quindi, accolto il gravame della banca osservando che dal carattere solutorio delle rimesse dedotte in giudizio discendeva la decorrenza del termine prescrizionale eccepito dal momento della effettuazione e non, come ritenuto dal Tribunale, già dalla data di chiusura del conto e ha rideterminato conseguenteme nte il credito restitutorio dell’attrice; -il ricorso è affidato a un unico motiv o ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e /o falsa applicazione dell’art. 183, sesto comma,cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che l’ estratto conto mensile al 31 marzo 1996, posto dal consulente tecnico d’ufficio e, quindi, dalla Corte di appello a fondamento dell’accertamento della natura solutoria delle rimesse intervenute in tale periodo, per superamento del limite del fido accordato, fosse stato tempestivamente prodotto in giudizio dalla banca, in q uanto corrispondenteal documento allegato al n. 72 della propria produzione, benché tale produzione avesse a oggettoun documento diverso e, per l’esattezza, un riassunto scalare delle operazioni intervenute in quel periodo, con conteggio delle competenzee riepilogo finale; -sottolinea la decisività della statuizione resa dal giudice di appello in quanto solo dal documento preso in esame dal consulente tecnico d’ufficio era possibile l’individuazione analiticadelle singole annotazioni effettuate e, quindi, la verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate nel periodo; -il motivo è inammissibile; - giova rammentare che, i n tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte(così, Cass., Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15895); -da ciò consegue che il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto al fine di dimostrare la natura ripristinatoria dei singoli versamenti e, dunque, l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione (cfr., in te ma, Cass. 5 luglio 2022, n. 21225); - pertanto, del dedotto errore la ricorrente non avrebbe interesse a dolersi in quanto così facendo la Corte di appello avrebbe consentito l’acquisizione agli atti del giudizio di un documento rappresentativo di un fatto la cui prova era a carico del ricorrente medesimo e , per tale via,la (non consentita) utilizzazione di elementi di prova in favore di quest’ultimo; -sotto altro profilo, si rileva che il giudice di appello ha rilevato che « è destituita di fondamento la tesi della convenuta per cui il documento prodotto dalla banca nel corso delle operazioni peritali sarebbe un estratto conto mensile e, quindi, diverso da quello trimestrale dalla stessa versato in atti» atteso che « dal semplice esame visivo del predetto documento … emerge che questo non è che l’estratto conto al 31.3.96 (in quanto riepilogante tutte le annotazioni contabili dal 31.12.1995 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) come tale assolutamente corrispondente a quello prodotto dall’attrice»; -ciò posto, si rammenta che il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); - per le esposte considerazioni, pertanto, il ricorso va d ichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma d