Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 16454/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente CC ORDINANZA sul ricorso 971-2016 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente principale - 1262 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12;F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 - controricorrente - ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016- contro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022Numero di raccolta generale 16454/2022 [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - controricorrente al ricorso incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1737/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 30/06/2015 R.G.N. 3218/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza definitiva n. 1737 del 30.6.2015, in riforma della pronunzia di primo grado che aveva rigettato le domande proposte, la Corte di Appello di Lecce - sulla scorta dell’accertamento compiuto con sentenza non definitiva n. 1520 del 16.6.2014 in cui, ritenuto il difetto di legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA], veniva affermata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], infermiere professionale, e il Ministero della Giustizia dal 1.4.1983 fino al 30.9.2008 e con l’Asl di Lecce dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] in poi (in conseguenza del passaggio delle funzioni della sanità penitenziaria alle A.S.L. ex D.P:C.M. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e delibera di G.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 1747 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) - condannava Ministero ed Asl, in ragione dei rispettivi F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016 periodi, al pagamento a titolo risarcitorio [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022 dell’importo corrispondente alle differenze [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16454/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 economiche, tra quanto spettante sulla base del c.c.n.l. per il personale del S.S.N. e quanto dal Bergamo percepito in relazione al rapporto formalmente ricadente, ex art. 53 della l. n. 740 del 1970, nell’alveo dell’attività libero professionale, per la quale era previsto la retribuzione oraria nella misura di € 16,21, oltre interessi.

Avverso detta pronunzia proponeva ricorso per cassazione l’Asl di Lecce, articolandolo in sei motivi.

Proponeva ricorso incidentale condizionato all’accoglimento dell’Asl di Lecce il Ministero, articolandolo in cinque motivi.

Resisteva con controricorso il lavoratore anche in relazione al ricorso incidentale condizionato.

Restava intimata la Regione [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

1. Con il primo motivo del ricorso principale la Asl deduce la violazione di legge in relazione al disposto dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento agli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

Si rileva che la sentenza sarebbe del tutto priva del tratto motivazionale, avuto riguardo all’accertamento dei presupposti della subordinazione con riferimento alla posizione del datore Asl di Lecce; nel dettaglio, si osserva che detto difetto di motivazione sarebbe ravvisabile non solo nella sentenza definitiva in cui si F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 provvede ad operare la quantificazione, ma anche [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016 in quella non definitiva in cui è stato posto in [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16454/2022 essere l’accertamento e indi la condanna generica.

Data pubblicazione 20/05/2022

2. Con il secondo mezzo del ricorso principale, la medesima questione del difetto di motivazione viene riproposta con riguardo al n. 4 dell’art.360 c.p.c., sempre con riferimento agli artt. 111 della Costituzione, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 156, comma 2, c.p.c.

Il punto nodale anche del secondo motivo ruota attorno alla dedotta mancanza di motivazione, con riferimento all’accertamento della subordinazione compiuto dalla Corte territoriale avuto riguardo al datore Asl di Lecce.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge, in relazione al disposto dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c.

Si rappresenta che la Corte territoriale avrebbe statuito in violazione del principio generale di corrispondenza tra “il chiesto ed il pronunziato”, sia in ordine al titolo (retribuzione e non risarcimento), sia con riferimento al lasso temporale preso in esame, essendo stata disposta la condanna delle differenze retributive fino al 31.12.2014 a fronte di un ricorso depositato in data 17.3.2010.

4. Con il quarto si censura la violazione di legge, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 53 legge n. 740 del 1970.

Si assume che la sentenza di appello non terrebbe in debito conto né la previsione dell’art. 53 della l. n. 740 del 1970, alla luce della quale il rapporto per cui è causa doveva essere F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 regolamentato, come attività autonoma, né [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016 l’insegnamento della Corte costituzionale, che, [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16454/2022 con la sentenza n. 76 del 2015, ha ritenuto non Data pubblicazione 20/05/2022 fondata la questione di costituzionalità del citato art. 53, sollevata con riferimento agli artt. 3, comma 1, 36, comma 1, e 38, comma 2, della Carta fondamentale.

5. Con il quinto mezzo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, viene rappresentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., con riferimento alla mancata produzione in giudizio, da parte del lavoratore, del contratto collettivo di riferimento.

6. Con il sesto motivo, si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Si assume che la Corte territoriale avrebbe violato i principi generali in tema di onere della prova, in particolare con riferimento al risarcimento del danno, riconosciuto, ma giammai domandato.

7. Con ricorso incidentale condizionato all’accoglimento di quello della Asl di Lecce, il Ministero della Giustizia articola cinque motivi di ricorso.

7.1. Con la prima censura si lamenta la violazione di legge, in relazione al disposto dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 11 della Costituzione, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione alla questione della esatta individuazione della domanda proposta in primo ed in secondo grado.F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Il Ministero si duole, in adesione a quanto già [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016 censurato dall’Asl, che la sentenza abbia [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16454/2022 condannato le parti datoriali ad risarcimento del Data pubblicazione 20/05/2022 danno, laddove esso non è stato mai domandato.

Lamenta altresì, sempre in adesione al ricorso principale, che la condanna sia stata disposta anche per le somme maturate in data successiva alla proposizione del ricorso.

7.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c.., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 156, comma 2, c.p.c.; aderendo alla prospettazione dell’Asl, si sostiene che sia la decisione non definitiva che quella definitiva sarebbero prive di motivazione e non consentirebbero di ricostruire l’iter argomentativo delle pronunzie.

7.3. Con il terzo mezzo viene rappresentata la violazione di legge, in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 112 c.p.c.

In detto motivo, si riprendono, sotto altro profilo, le doglianze già sviluppate nel primo motivo del ricorso incidentale: il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunziato per essere stata disposta la condanna a titolo di risarcimento del danno, laddove non sarebbe stato richiesto alcun risarcimento.

7.4. Con la quarta censura si lamenta la violazione di legge, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1 e 3, c.p.c.

F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Con argomenti sovrapponibili a quelli del quarto [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016 motivo del ricorso principale, il Ministero [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16454/2022 afferma la legittimità costituzionale dei rapporti Data pubblicazione 20/05/2022 stipulati ex art. 53 della l. n. 740 del 1970, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, ribadendo la natura libero professionale del rapporto in essere tra le parti.

7.5. Con il quinto motivo, infine, si rappresenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., con espresso riferimento alla mancata produzione in giudizio da parte del lavoratore del contratto collettivo di riferimento.

8. Preliminarmente occorre esaminare i motivi del ricorso principale dell’Asl di Lecce.

8.1. La maggior parte delle questioni poste con il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, benché formalmente indirizzate a censurare la sentenza definitiva, di fatto hanno riguardo a quella non definitiva (con quale, come innanzi ricordato, veniva accertato il rapporto di lavoro subordinato tra le parti, disposta la condanna del Ministero e dell’Asl, al pagamento, a titolo risarcitorio, delle differenze retributive pretese, per i periodi di rispettiva competenza, specificando, quanto all’Asl, che la condanna veniva disposta “dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in poi”, rimettendo alla sentenza definitiva la mera quantificazione delle somme dovute).

Le tre censure, infatti, pongono nuovamente al centro le questioni dell’accertamento della subordinazione, in relazione al quale - quanto al datore Asl - si ritiene non esservi stata alcuna motivazione da parte della Corte territoriale, e F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 della condanna, a titolo risarcitorio, delle [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016 differenze retributive oggetto di decisione con la [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16454/2022 sentenza non definitiva della Corte di Appello di Data pubblicazione 20/05/2022 Lecce n. 1520 del 2014 del 3.6.2014.

I mezzi, con riferimento alle censure di cui innanzi e salvo quanto si dirà al successivo punto 8.1., sono inammissibili in quanto la Asl di Lecce non solo non prova, ma nemmeno deduce di aver proposto riserva di ricorso per cassazione avverso la pronunzia non definitiva della Corte territoriale, sulla quale quindi è caduto il giudicato.

La Suprema Corte ha più volte avuto modo di precisare (tra le tante si veda Cass. n. 31153/2017) che, qualora sia stata formulata la riserva avverso sentenza non definitiva, la parte che l’ha formulata, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, deve non solo allegarlo (e nella specie anche detta allegazione è mancata), ma anche precisarne le modalità ed i tempi, al fine di consentirne il controllo da parte del giudice di legittimità, indicando specificamente gli atti processuali ove essa va rinvenuta.

Mancando, come detto, anche la mera allegazione di aver operato la riserva, i mezzi innanzi indicati, che si traducono in censure sostanzialmente rivolte contro la sentenza non definitiva, sono inammissibili.

8.1.1. La residua doglianza mossa con il terzo motivo è infondata.

Assume la parte ricorrente che la Corte territoriale, in violazione del principio della corrispondenza tra “il chiesto ed il pronunziato” F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016 avrebbe disposto: a) la condanna ad un [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022 risarcimento del danno, che giammai era stato [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16454/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 domandato; b) la condanna al pagamento degli importi liquidati a titolo di risarcimento anche per il periodo successivo al deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c., nello specifico fino al 31.12.2014.

Quanto alla prima censura, osserva il Collegio, il giudice di merito si è mosso nell’alveo della proposta domanda, liquidando - nella sostanza - le differenze retributive pretese nel ricorso introduttivo.

Nel ricorso ex art. 414 c.pc., infatti, veniva chiesta la condanna al pagamento delle differenze tra quanto percepito dal Bergamo per l’attività libero professionale e quanto a lui spettante in virtù del c.c.n.l. di riferimento per l’attività di infermiere professionale svolta in regime di subordinazione.

La Corte territoriale, dunque, ben compreso quali fossero petitum e causa petendi, si è mossa nell’alveo della domanda proposta, senza che via sia stata, nel caso di specie, violazione alcuna dell’art. 112 c.p.c. e del principio della necessaria corrispondenza tra “chiesto e pronunziato”.

Né, si soggiunge, la qualificazione giuridica (peraltro anch’essa già contenuta nelle sentenza non definitiva) è stata oggetto di specifica censura.

8.1.2. Quanto alla condanna al pagamento delle differenze retributive anche per il periodo successivo al deposito del ricorso ex art. 414 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 c.p.c., va brevemente osservato che essa è [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016 corretta ed in linea con la pronunzia, passata in [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16454/2022 cosa giudicata, di condanna generica e pro futuro Data pubblicazione 20/05/2022 dell’Asl al pagamento delle differenze retributive “dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in poi”, sicché correttamente, in armonia con il dispositivo, la Corte territoriale nella sentenza definitiva, in esito alla quantificazione, disponeva la condanna al pagamento della somma indicata in sentenza oltre interessi, anche in relazione al periodo successivo al deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c. (cfr. le pronunzie in atti).

8.2. Quanto al quarto motivo, si rileva, che esso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza.

Nel caso di specie, infatti, è in discussione non la conformità, alla Carta e alla giurisprudenza costituzionale, dei rapporti stipulati ex art. 53 della l. n. 740 del 1970, ma l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale della sussistenza “in fatto” tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, alle dipendenze, prima, del Ministero e poi dell’Asl, come innanzi precisato.

8.3. Il quinto motivo è infondato in quanto in materia di pubblico impiego privatizzato, avuto riguardo ai contratti collettivi, vige il principio iura novit curia, sicché ben può il giudice prenderne cognizione anche prescindendo dalla produzione di parte.

8.4. Con il sesto mezzo viene riproposta sotto il profilo della violazione dell’art. 2967 c.c., avuto riguardo alla dedotta violazione degli oneri di allegazione e prova, il tema della violazione F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016 dei limiti imposti dal rispetto del principio [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022 della necessaria corrispondenza tra “chiesto e [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16454/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 pronunziato”.

Si rimanda sul punto, quindi, a quanto già osservato al riguardo sub 8.1.

8.4. Conclusivamente il ricorso principale dell’A.S.L. va rigettato.

9. Quanto al ricorso incidentale condizionato del Ministero, il Collegio osserva che esso va (ri)qualificato come ricorso adesivo alle ragioni dell’Asl piuttosto che come ricorso incidentale condizionato.

9.1. Tanto premesso, va altresì rilevato che il Ministero che, pure ha dedotto in ricorso di aver sollevato riserva avverso la decisione non definitiva della Corte territoriale, non lo ha fatto in modo rituale.

Sul punto, ci si richiama integralmente a quanto già detto al punto

8.1. Nel caso di specie, il Ministero si è limitato ad indicare una data in cui la riserva sarebbe stata formulata, senza alcun’altra specificazione (si veda sul punto pag. 4 del controricorso con ricorso incidentale in cui si riporta che: “Il Ministero alla udienza del 23.9.2014 formulava espressa riserva di ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva”).

9.2. Rimettendo in ordine logico le questioni proposte, va quindi dichiarato inammissibile il secondo mezzo del ricorso incidentale, in quanto con esso si pone nuovamente in discussione, attraverso il dedotto vizio della carenza di motivazione, la pronunzia di accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 subordinato contenuta nella sentenza non [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016 definitiva, questione che non può più in questa [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16454/2022 sede essere rivalutata, visto quanto si è innanzi Data pubblicazione 20/05/2022 esposto in ordine all’irrituale deduzione della riserva e alla conseguente maturazione, sul punto, del giudicato.

A tanto va aggiunto che l’individuazione degli indici della subordinazione è svolta in modo esaustivo e puntuale nella sentenza della Corte territoriale in ordine al Ministero (cfr. pag. da 9 a 14 della sentenza non definitiva in atti) e che quest’ultimo non ha interesse quanto ai profili della motivazione che riguardano, invece, l’Asl di Lecce.

9.3. Le doglianze contenute nel primo e nel terzo motivo pongono ancora l’accento sul tema della violazione di legge per aver la Corte territoriale disposto un risarcimento del danno giammai preteso, così incorrendo in violazione dell’art.112 c.p.c..

Al riguardo basta richiamare quanto si è già innanzi illustrato in ordine alle medesime doglianze contenute nel ricorso dell’Asl (cfr. innanzi punti

8.1.1. e

8.1.2. da intendersi qui richiamati), sicché anche tale motivo va rigettato.

9.4. Quanto al quarto motivo del ricorso incidentale in esso è riproposta, negli stessi termini, la questione della conformità alla costituzione dei rapporti libero professionali, stipulati ex art. 53 della l. n. 740 del 1970.

Si è già detto e va ribadito, richiamandosi integralmente a quanto già osservato al punto 8.2.F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 della presente motivazione, che la censura non si [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016 confronta affatto con il decisum, di tal che non [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16454/2022 può essere accolta.

Data pubblicazione 20/05/2022

9.5. Infine, il quinto mezzo va rigettato, per le ragioni già indicate innanzi (cfr. 8.3.), in ragione del rilievo che nel pubblico impiego contrattualizzato il giudice ha l’obbligo di conoscere ed applicare i contratti collettivi nazionali, pur in assenza di allegazione e prova.

9.6. Il ricorso del Ministero va quindi rigettato.

10. Le spese di lite del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Nulla per le spese nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata.

11. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in capo alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Lecce.

P.Q.M. rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; condanna le parti ricorrenti, in solido, a pagare in favore della parte resistente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con attribuzione in favore dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, Asl di Lecce, in persona del F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016 legale rappresentante, dell’ulteriore importo a [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022 titolo di contributo unificato pari a quello, ove [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16454/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 13 aprile 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente CC ORDINANZA sul ricorso 971-2016 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente principale - 1262 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12;F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 - controricorrente - ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016- contro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022Numero di raccolta generale 16454/2022 [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - controricorrente al ricorso incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1737/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 30/06/2015 R.G.N. 3218/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza definitiva n. 1737 del 30.6.2015, in riforma della pronunzia di primo grado che aveva rigettato le domande proposte, la Corte di Appello di Lecce - sulla scorta dell’accertamento compiuto con sentenza non definitiva n. 1520 del 16.6.2014 in cui, ritenuto il difetto di legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA], veniva affermata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], infermiere professionale, e il Ministero della Giustizia dal 1.4.1983 fino al 30.9.2008 e con l’Asl di Lecce dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] in poi (in conseguenza del passaggio delle funzioni della sanità penitenziaria alle A.S.L. ex D.P:C.M. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e delibera di G.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 1747 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) - condannava Ministero ed Asl, in ragione dei rispettivi F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016 periodi, al pagamento a titolo risarcitorio [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022 dell’importo corrispondente alle differenze [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16454/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 economiche, tra quanto spettante sulla base del c.c.n.l. per il personale del S.S.N. e quanto dal Bergamo percepito in relazione al rapporto formalmente ricadente, ex art. 53 della l. n. 740 del 1970, nell’alveo dell’attività libero professionale, per la quale era previsto la retribuzione oraria nella misura di € 16,21, oltre interessi. Avverso detta pronunzia proponeva ricorso per cassazione l’Asl di Lecce, articolandolo in sei motivi. Proponeva ricorso incidentale condizionato all’accoglimento dell’Asl di Lecce il Ministero, articolandolo in cinque motivi. Resisteva con controricorso il lavoratore anche in relazione al ricorso incidentale condizionato. Restava intimata la Regione [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. Con il primo motivo del ricorso principale la Asl deduce la violazione di legge in relazione al disposto dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento agli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Si rileva che la sentenza sarebbe del tutto priva del tratto motivazionale, avuto riguardo all’accertamento dei presupposti della subordinazione con riferimento alla posizione del datore Asl di Lecce; nel dettaglio, si osserva che detto difetto di motivazione sarebbe ravvisabile non solo nella sentenza definitiva in cui si F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 provvede ad operare la quantificazione, ma anche [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016 in quella non definitiva in cui è stato posto in [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16454/2022 essere l’accertamento e indi la condanna generica. Data pubblicazione 20/05/2022 2. Con il secondo mezzo del ricorso principale, la medesima questione del difetto di motivazione viene riproposta con riguardo al n. 4 dell’art.360 c.p.c., sempre con riferimento agli artt. 111 della Costituzione, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 156, comma 2, c.p.c. Il punto nodale anche del secondo motivo ruota attorno alla dedotta mancanza di motivazione, con riferimento all’accertamento della subordinazione compiuto dalla Corte territoriale avuto riguardo al datore Asl di Lecce. 3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge, in relazione al disposto dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c. Si rappresenta che la Corte territoriale avrebbe statuito in violazione del principio generale di corrispondenza tra “il chiesto ed il pronunziato”, sia in ordine al titolo (retribuzione e non risarcimento), sia con riferimento al lasso temporale preso in esame, essendo stata disposta la condanna delle differenze retributive fino al 31.12.2014 a fronte di un ricorso depositato in data 17.3.2010. 4. Con il quarto si censura la violazione di legge, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 53 legge n. 740 del 1970. Si assume che la sentenza di appello non terrebbe in debito conto né la previsione dell’art. 53 della l. n. 740 del 1970, alla luce della quale il rapporto per cui è causa doveva essere F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 regolamentato, come attività autonoma, né [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016 l’insegnamento della Corte costituzionale, che, [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16454/2022 con la sentenza n. 76 del 2015, ha ritenuto non Data pubblicazione 20/05/2022 fondata la questione di costituzionalità del citato art. 53, sollevata con riferimento agli artt. 3, comma 1, 36, comma 1, e 38, comma 2, della Carta fondamentale. 5. Con il quinto mezzo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, viene rappresentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., con riferimento alla mancata produzione in giudizio, da parte del lavoratore, del contratto collettivo di riferimento. 6. Con il sesto motivo, si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si assume che la Corte territoriale avrebbe violato i principi generali in tema di onere della prova, in particolare con riferimento al risarcimento del danno, riconosciuto, ma giammai domandato. 7. Con ricorso incidentale condizionato all’accoglimento di quello della Asl di Lecce, il Ministero della Giustizia articola cinque motivi di ricorso. 7.1. Con la prima censura si lamenta la violazione di legge, in relazione al disposto dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 11 della Costituzione, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione alla questione della esatta individuazione della domanda proposta in primo ed in secondo grado.F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Il Ministero si duole, in adesione a quanto già [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016 censurato dall’Asl, che la sentenza abbia [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16454/2022 condannato le parti datoriali ad risarcimento del Data pubblicazione 20/05/2022 danno, laddove esso non è stato mai domandato. Lamenta altresì, sempre in adesione al ricorso principale, che la condanna sia stata disposta anche per le somme maturate in data successiva alla proposizione del ricorso. 7.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c.., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 156, comma 2, c.p.c.; aderendo alla prospettazione dell’Asl, si sostiene che sia la decisione non definitiva che quella definitiva sarebbero prive di motivazione e non consentirebbero di ricostruire l’iter argomentativo delle pronunzie. 7.3. Con il terzo mezzo viene rappresentata la violazione di legge, in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 112 c.p.c. In detto motivo, si riprendono, sotto altro profilo, le doglianze già sviluppate nel primo motivo del ricorso incidentale: il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunziato per essere stata disposta la condanna a titolo di risarcimento del danno, laddove non sarebbe stato richiesto alcun risarcimento. 7.4. Con la quarta censura si lamenta la violazione di legge, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1 e 3, c.p.c. F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Con argomenti sovrapponibili a quelli del quarto [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016 motivo del ricorso principale, il Ministero [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16454/2022 afferma la legittimità costituzionale dei rapporti Data pubblicazione 20/05/2022 stipulati ex art. 53 della l. n. 740 del 1970, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, ribadendo la natura libero professionale del rapporto in essere tra le parti. 7.5. Con il quinto motivo, infine, si rappresenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., con espresso riferimento alla mancata produzione in giudizio da parte del lavoratore del contratto collettivo di riferimento. 8. Preliminarmente occorre esaminare i motivi del ricorso principale dell’Asl di Lecce. 8.1. La maggior parte delle questioni poste con il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, benché formalmente indirizzate a censurare la sentenza definitiva, di fatto hanno riguardo a quella non definitiva (con quale, come innanzi ricordato, veniva accertato il rapporto di lavoro subordinato tra le parti, disposta la condanna del Ministero e dell’Asl, al pagamento, a titolo risarcitorio, delle differenze retributive pretese, per i periodi di rispettiva competenza, specificando, quanto all’Asl, che la condanna veniva disposta “dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in poi”, rimettendo alla sentenza definitiva la mera quantificazione delle somme dovute). Le tre censure, infatti, pongono nuovamente al centro le questioni dell’accertamento della subordinazione, in relazione al quale - quanto al datore Asl - si ritiene non esservi stata alcuna motivazione da parte della Corte territoriale, e F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 della condanna, a titolo risarcitorio, delle [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016 differenze retributive oggetto di decisione con la [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16454/2022 sentenza non definitiva della Corte di Appello di Data pubblicazione 20/05/2022 Lecce n. 1520 del 2014 del 3.6.2014. I mezzi, con riferimento alle censure di cui innanzi e salvo quanto si dirà al successivo punto 8.1., sono inammissibili in quanto la Asl di Lecce non solo non prova, ma nemmeno deduce di aver proposto riserva di ricorso per cassazione avverso la pronunzia non definitiva della Corte territoriale, sulla quale quindi è caduto il giudicato. La Suprema Corte ha più volte avuto modo di precisare (tra le tante si veda Cass. n. 31153/2017) che, qualora sia stata formulata la riserva avverso sentenza non definitiva, la parte che l’ha formulata, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, deve non solo allegarlo (e nella specie anche detta allegazione è mancata), ma anche precisarne le modalità ed i tempi, al fine di consentirne il controllo da parte del giudice di legittimità, indicando specificamente gli atti processuali ove essa va rinvenuta. Mancando, come detto, anche la mera allegazione di aver operato la riserva, i mezzi innanzi indicati, che si traducono in censure sostanzialmente rivolte contro la sentenza non definitiva, sono inammissibili. 8.1.1. La residua doglianza mossa con il terzo motivo è infondata. Assume la parte ricorrente che la Corte territoriale, in violazione del principio della corrispondenza tra “il chiesto ed il pronunziato” F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016 avrebbe disposto: a) la condanna ad un [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022 risarcimento del danno, che giammai era stato [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16454/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 domandato; b) la condanna al pagamento degli importi liquidati a titolo di risarcimento anche per il periodo successivo al deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c., nello specifico fino al 31.12.2014. Quanto alla prima censura, osserva il Collegio, il giudice di merito si è mosso nell’alveo della proposta domanda, liquidando - nella sostanza - le differenze retributive pretese nel ricorso introduttivo. Nel ricorso ex art. 414 c.pc., infatti, veniva chiesta la condanna al pagamento delle differenze tra quanto percepito dal Bergamo per l’attività libero professionale e quanto a lui spettante in virtù del c.c.n.l. di riferimento per l’attività di infermiere professionale svolta in regime di subordinazione. La Corte territoriale, dunque, ben compreso quali fossero petitum e causa petendi, si è mossa nell’alveo della domanda proposta, senza che via sia stata, nel caso di specie, violazione alcuna dell’art. 112 c.p.c. e del principio della necessaria corrispondenza tra “chiesto e pronunziato”. Né, si soggiunge, la qualificazione giuridica (peraltro anch’essa già contenuta nelle sentenza non definitiva) è stata oggetto di specifica censura. 8.1.2. Quanto alla condanna al pagamento delle differenze retributive anche per il periodo successivo al deposito del ricorso ex art. 414 F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 c.p.c., va brevemente osservato che essa è [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016 corretta ed in linea con la pronunzia, passata in [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16454/2022 cosa giudicata, di condanna generica e pro futuro Data pubblicazione 20/05/2022 dell’Asl al pagamento delle differenze retributive “dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in poi”, sicché correttamente, in armonia con il dispositivo, la Corte territoriale nella sentenza definitiva, in esito alla quantificazione, disponeva la condanna al pagamento della somma indicata in sentenza oltre interessi, anche in relazione al periodo successivo al deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c. (cfr. le pronunzie in atti). 8.2. Quanto al quarto motivo, si rileva, che esso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza. Nel caso di specie, infatti, è in discussione non la conformità, alla Carta e alla giurisprudenza costituzionale, dei rapporti stipulati ex art. 53 della l. n. 740 del 1970, ma l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale della sussistenza “in fatto” tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, alle dipendenze, prima, del Ministero e poi dell’Asl, come innanzi precisato. 8.3. Il quinto motivo è infondato in quanto in materia di pubblico impiego privatizzato, avuto riguardo ai contratti collettivi, vige il principio iura novit curia, sicché ben può il giudice prenderne cognizione anche prescindendo dalla produzione di parte. 8.4. Con il sesto mezzo viene riproposta sotto il profilo della violazione dell’art. 2967 c.c., avuto riguardo alla dedotta violazione degli oneri di allegazione e prova, il tema della violazione F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016 dei limiti imposti dal rispetto del principio [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022 della necessaria corrispondenza tra “chiesto e [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16454/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 pronunziato”. Si rimanda sul punto, quindi, a quanto già osservato al riguardo sub 8.1. 8.4. Conclusivamente il ricorso principale dell’A.S.L. va rigettato. 9. Quanto al ricorso incidentale condizionato del Ministero, il Collegio osserva che esso va (ri)qualificato come ricorso adesivo alle ragioni dell’Asl piuttosto che come ricorso incidentale condizionato. 9.1. Tanto premesso, va altresì rilevato che il Ministero che, pure ha dedotto in ricorso di aver sollevato riserva avverso la decisione non definitiva della Corte territoriale, non lo ha fatto in modo rituale. Sul punto, ci si richiama integralmente a quanto già detto al punto 8.1. Nel caso di specie, il Ministero si è limitato ad indicare una data in cui la riserva sarebbe stata formulata, senza alcun’altra specificazione (si veda sul punto pag. 4 del controricorso con ricorso incidentale in cui si riporta che: “Il Ministero alla udienza del 23.9.2014 formulava espressa riserva di ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva”). 9.2. Rimettendo in ordine logico le questioni proposte, va quindi dichiarato inammissibile il secondo mezzo del ricorso incidentale, in quanto con esso si pone nuovamente in discussione, attraverso il dedotto vizio della carenza di motivazione, la pronunzia di accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 subordinato contenuta nella sentenza non [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016 definitiva, questione che non può più in questa [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16454/2022 sede essere rivalutata, visto quanto si è innanzi Data pubblicazione 20/05/2022 esposto in ordine all’irrituale deduzione della riserva e alla conseguente maturazione, sul punto, del giudicato. A tanto va aggiunto che l’individuazione degli indici della subordinazione è svolta in modo esaustivo e puntuale nella sentenza della Corte territoriale in ordine al Ministero (cfr. pag. da 9 a 14 della sentenza non definitiva in atti) e che quest’ultimo non ha interesse quanto ai profili della motivazione che riguardano, invece, l’Asl di Lecce. 9.3. Le doglianze contenute nel primo e nel terzo motivo pongono ancora l’accento sul tema della violazione di legge per aver la Corte territoriale disposto un risarcimento del danno giammai preteso, così incorrendo in violazione dell’art.112 c.p.c.. Al riguardo basta richiamare quanto si è già innanzi illustrato in ordine alle medesime doglianze contenute nel ricorso dell’Asl (cfr. innanzi punti 8.1.1. e 8.1.2. da intendersi qui richiamati), sicché anche tale motivo va rigettato. 9.4. Quanto al quarto motivo del ricorso incidentale in esso è riproposta, negli stessi termini, la questione della conformità alla costituzione dei rapporti libero professionali, stipulati ex art. 53 della l. n. 740 del 1970. Si è già detto e va ribadito, richiamandosi integralmente a quanto già osservato al punto 8.2.F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 della presente motivazione, che la censura non si [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016 confronta affatto con il decisum, di tal che non [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16454/2022 può essere accolta. Data pubblicazione 20/05/2022 9.5. Infine, il quinto mezzo va rigettato, per le ragioni già indicate innanzi (cfr. 8.3.), in ragione del rilievo che nel pubblico impiego contrattualizzato il giudice ha l’obbligo di conoscere ed applicare i contratti collettivi nazionali, pur in assenza di allegazione e prova. 9.6. Il ricorso del Ministero va quindi rigettato. 10. Le spese di lite del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nulla per le spese nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata. 11. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in capo alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Lecce. P.Q.M. rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; condanna le parti ricorrenti, in solido, a pagare in favore della parte resistente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con attribuzione in favore dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, Asl di Lecce, in persona del F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 971/2016 legale rappresentante, dell’ulteriore importo a [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1262/2022 titolo di contributo unificato pari a quello, ove [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16454/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 13 aprile 2022
Sentenza Cassazione n. 16454/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris