CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10327/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati ricorsi,impugnavano, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Venezia,rispettivamente l’avviso di accertamento n. T6301FC02856/2013 e l’avvisodi accertamento n. T6301FC02862/2013, con i quali l'Agenzia delleentrate, ai fini Irpef in relazione all’anno d’imposta 2008, avevadeterminato, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e seguenti, del d.P.R. n.600/1973, un maggior reddito rispettivamente di euro 113.519,05 e diNumero registro generale 25898/2017Numero sezionale 2597/2026Numero di raccolta generale 10327/2026Data pubblicazione 20/04/2026euro 84.409,22 (a fronte di redditi dichiarati di euro 14.507,00 e di euro8.358,00), sulla base di alcuni beni-indice di capacità contributiva,consistenti in: premi assicurativi relativi a quattro immobili di proprietà,possesso di autoveicoli ed immobili, collaboratori familiari, acquisto autoper euro 60.000,00, pagamento rate per prestito personale per euro3.368,75, pagamento leasing per euro 14.280,00.A fondamento dei ricorsi i contribuenti deducevano, tra l’altro, perquanto ancora interessa in questa sede, la mancata valutazionedell’introito di euro 670.000,00 derivante da una dismissione immobiliareeffettuata nel 2007 e la mancata dimostrazione dello scostamento del25% del reddito accertato rispetto a quello dichiarato per più di due anni.La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva, ritenendo che, tramite lavendita immobiliare del 2007, i contribuenti avessero dimostrato laprovenienza delle maggiori disponibilità finanziarie accertate dall’[OSCURATO:PERSONA].2. L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale del Veneto, lamentando la violazione efalsa applicazione dell’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art.2728 c.c., nonché l’errata valutazione di fatti e documenti.La CTR accoglieva parzialmente il gravame, dichiarando correttol’operato dell’[OSCURATO:PERSONA] e «riducendo, tuttavia, il reddito accertabile perognuno dei contribuenti di € 32.776,67», con condanna dei contribuenti,in quanto «sostanzialmente soccombenti», al pagamento delle spesegiudiziali.3. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione(notificato il 31/10/2017), affidandosi a quattro motivi.La sentenza della CTR è stata nel contempo impugnata anche daicontribuenti con autonomo ricorso (anch’esso notificato il 31/10/2017)fondato su due motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorsocontenente ricorso incidentale basato sugli stessi quattro motivi del ricorsoNumero registro generale 25898/2017Numero sezionale 2597/2026Numero di raccolta generale 10327/2026Data pubblicazione 20/04/2026principale. I contribuenti hanno notificato controricorso in relazioneall’avverso ricorso incidentale.I due ricorsi principali sono stati iscritti a ruolo in pari data(16/11/2017) nell’ambito del presente giudizio.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente i due ricorsi per cassazione vanno qualificaticome principale e incidentale secondo quanto già affermato da questaCorte, ossia che il principio dell'unicità del processo di impugnazionecontro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta lanotificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essereproposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso diricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermorestando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorsosuccessivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta eancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale. Nel caso incui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data,l'individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuatacon riferimento alle date di deposito dei ricorsi, sicché è principale ilricorso depositato per primo, mentre è incidentale quello depositato persecondo (Cass. 04/12/2014, n. 25662; Cass. 17/02/2004, n. 3004).Nella specie, i due ricorsi sono stati notificati nella stessa data(31/10/2017) e, altresì, depositati in pari data (16/11/2017), ma il ricorsodell’Agenzia delle entrate è stato consegnato all’UNEP in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],a differenza di quello dei contribuenti che risulta consegnato il31/10/2017.Ne discende che il ricorso principale è quello proposto dall’Agenziadelle entrate, mentre l’altro, proposto dai contribuenti, è incidentale (cfr.la citata Cass. n. 25662/2014, che, in presenza di due ricorsi depositati inNumero registro generale 25898/2017Numero sezionale 2597/2026Numero di raccolta generale 10327/2026Data pubblicazione 20/04/2026pari data, ha considerato principale il ricorso che ha assunto un numeroinferiore di cronologico presso l'[OSCURATO:PERSONA] UNEP).2. Tanto appurato, occorre però partire dall’esame del ricorsoincidentale dei contribuenti, i cui motivi sono prioritari sul piano logico-giuridico.2.1 In particolare, con il primo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 inrelazione all’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR posto a fondamento delladecisione fatti non specificamente contestati dall’[OSCURATO:PERSONA], il quale, nelleproprie controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado, non avevacontestato la disponibilità, anche per il 2008, delle somme incassate nel2007 a seguito della dedotta vendita immobiliare, sicché i giudici d’appellonon potevano ritenere indimostrata la circostanza del possesso diquell’introito fino all’anno d’imposta oggetto di verifica fiscale.Solo con l’atto d’appello l’[OSCURATO:PERSONA], violando il divieto di nuoveeccezioni, ha, per la prima volta, rilevato la carenza di elementidimostrativi della disponibilità delle somme ricavate, in tutto o in parte,anche nel 2008.2.1.1 Il motivo è infondato.2.1.2 La CTR ha statuito che «non è stato dimostrato il persisteredella presenza di parte del ricavo, rinveniente dalla cessione immobiliaredel 2007, anche nel 2008 (manca completamente la documentazionebancaria del 2008 nonostante sia stata richiesta)».Come si evince dal contenuto, riportato nel ricorso per cassazione,delle controdeduzioni depositate in primo grado dall’[OSCURATO:PERSONA], quest’ultimoaveva chiaramente contestato la circostanza della disponibilità, nel 2008,delle somme percepite dai contribuenti nel 2007 quale ricavo della venditaimmobiliare dagli stessi effettuata, avendo sostenuto che «Il correttoadempimento dell’onere della prova contraria da parte del contribuenteNumero registro generale 25898/2017Numero sezionale 2597/2026Numero di raccolta generale 10327/2026Data pubblicazione 20/04/2026non può limitarsi nella dimostrazione della mera astratta disponibilità dirisorse finanziarie, ma è necessario che venga dimostrato il collegamentotra reddito e spesa sostenuta. Infatti controparte non dimostra di averdestinato le somme sopra indicate al soddisfacimento dei bisogni familiarie quindi che siano stati concretamente spesi ed utilizzati nella gestionefamiliare, o meglio per sostenere quelle spese cui l'accertamento sinteticoricollega il maggior reddito. Gli stessi ben potrebbero essere stati destinatial risparmio e quindi concretamente non sarebbero idonei a giustificare ilmaggior reddito ascrivibile alle capacità di spesa evidenziata nell'anno».La deduzione della mancata dimostrazione del “collegamento trareddito e spesa sostenuta”, e quindi della destinazione delle somme alsostenimento delle spese accertate in sede di verifica, non può nonricomprendere la contestazione di uno dei presupposti della provacontraria che il contribuente, ai sensi dell’art. 38, comma 6, d.P.R. n.600/1973, nella formulazione ratione temporis vigente, è tenuto a fornireper superare la presunzione di maggior reddito derivantedall’accertamento sintetico, ossia il possesso dei redditi esenti finoall’annualità d’imposta in questione, in quanto sostenere che non è statodimostrato il legame tra reddito e spesa significa negare, tra l’altro,l’utilizzo, e quindi la disponibilità fino al 2008, di quel reddito peraffrontare la spesa accertata dall’[OSCURATO:PERSONA].In proposito deve rammentarsi il principio, ormai consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui il contribuente, ove deducache la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui hagoduto, è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull'entitàdegli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debbadimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto aprodurre documenti, quali gli estratti conto bancari, dai quali emerganoelementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere(Cass. 16/04/2024, n. 10310; Cass. 13/11/2018, n. 29067). In sostanza,Numero registro generale 25898/2017Numero sezionale 2597/2026Numero di raccolta generale 10327/2026Data pubblicazione 20/04/2026per poter ipotizzare, anche solo astrattamente, la destinazione dei redditiesenti alle spese contestate non può non sussistere il possesso di taliredditi fino all’annualità d’imposta in cui le spese sono state sostenute,ragion per cui negare quella destinazione significa contestare anche ilperdurante possesso dei redditi.Non è, quindi, configurabile la dedotta violazione, da parte dellaCTR, del principio di “non contestazione” di cui all’art. 115 c.p.c., avendol’[OSCURATO:PERSONA], con l’atto di appello, riproposto uno dei profili di contestazione giàrientranti nel thema decidendum del giudizio di primo grado, nel corso delquale l’Amministrazione finanziaria aveva chiesto il rigetto integrale delladomanda proposta dai contribuenti.E, secondo questa Corte, nel processo tributario, il principio di noncontestazione di cui all'art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova e noncontrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa diposizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringere ilthema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigettodell'intera domanda (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 22616; Cass. 24/11/2022, n.34707; Cass. 13/03/2019, n. 7127; Cass. 12/05/2016, n. 9732).2.2 Con il secondo motivo, proposto in via subordinata al primo, icontribuenti deducono l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., per non aver la CTR considerato che ilricavato della vendita immobiliare del 2007, se anche non fosse rimastodisponibile fino al 2008, avrebbe dovuto comunque determinare lalegittima provenienza delle risorse finanziarie indicative della maggiorecapacità reddituale accertata per l’anno 2007, sicché sarebbe venutomeno l’asserito discostamento per più di due anni tra reddito dichiarato ereddito accertato sinteticamente, posto che la verifica fiscale ha riguardatoil triennio 2006-2008.Numero registro generale 25898/2017Numero sezionale 2597/2026Numero di raccolta generale 10327/2026Data pubblicazione 20/04/2026Né potrebbe, in proposito, tenersi conto dell’anno d’imposta 2006,poteva più essere oggetto di accertamento da parte dell’[OSCURATO:PERSONA].2.2.1 Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.2.2.2 Per costante giurisprudenza di questa Corte, in seguito allariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sonopiù ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, inquanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrastoirriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598).Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulatonel 2012, ha, in sostanza, introdotto nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. U.,07/04/2014, n. 8053); in particolare, il ricorrente per cassazione chepropone siffatto motivo è tenuto, nel rigoroso rispetto delle previsionidegli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.,ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e ilNumero registro generale 25898/2017Numero sezionale 2597/2026Numero di raccolta generale 10327/2026Data pubblicazione 20/04/2026“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le partie la sua “decisività” (Cass. 13/06/2022 n. 19049).Nella specie, le predette indicazioni sono carenti nell’articolazionedel motivo in esame, in quanto i contribuenti non indicano il “fatto”, intesocome evento storico-naturalistico, dato materiale, episodio fenomenicorilevante (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035;Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass.08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass. 05/03/2014, n.5133), ma incentrano la propria censura sull’omessa valutazione di unaquestione prettamente giuridica, ossia l’insussistenza dello scostamentoper più di due anni tra reddito dichiarato e reddito sintetico, sebbene ilparadigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non possa ricomprendere questionio argomentazioni (Cass. 06/02/2025, n. 2961; Cass. n. 22397/2019, cit.)o l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n.26305), e neppure l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (Cass. 28/12/2024, n. 34787; Cass. 20/06/2024, n. 17005).Nell’articolazione del motivo, inoltre, i contribuenti neppure indicano“come” e “quando”, ossia in quali atti processuali, il fatto dedotto sia statooggetto di discussione tra le parti.2.2.3 Per quanto attiene, poi, all’intervenuta decadenza dal potereaccertativo in relazione all’anno d’imposta 2006 - con conseguente venirmeno, secondo i contribuenti, dello scostamento per almeno due periodi diimposta, previsto dall'ultima parte del comma 4 dell'art. 38 del d.P.R. n.600/1973, vigente ratione temporis, quale requisito di legittimitàdell'accertamento cd. redditometrico - la deduzione è infondata, nonassumendo rilevanza la predetta decadenza alla luce del principio per cuil'[OSCURATO:PERSONA] non è tenuto a procedere all'accertamento contestualmente perdue o più periodi d'imposta per i quali ritenga che la dichiarazione deiNumero registro generale 25898/2017Numero sezionale 2597/2026Numero di raccolta generale 10327/2026Data pubblicazione 20/04/2026redditi non sia congrua (Cass. 22/12/2023, n. 35813; Cass. 05/05/2017,n. 10972; Cass. 05/11/2008, n. 26541).3. Venendo, quindi, ai motivi proposti dall’Agenzia delle entrate,deve rilevarsi quanto segue.3.1 Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 56 del d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto laCTR, pur avendo dato atto della contumacia in appello dei contribuenti, haesaminato le ulteriori eccezioni sollevate da questi ultimi con i ricorsiintroduttivi dei giudizi di primo grado, rimaste assorbite nella sentenzadella CTP e non riproposte in sede di gravame, da intendersi perciòabbandonate.3.2 Con il secondo motivo si assume la nullità della sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver laCTR reso una motivazione apparente, in quanto fondata su affermazioniincomprensibili del tutto avulse dalla situazione concreta, in ordineall’eccezione dei contribuenti, sollevata in primo grado e non riproposta inappello, di errata considerazione, in sede di calcolo redditometrico, dellerate di mutuo ipotecario e dei premi assicurativi versati.3.3 Con il terzo motivo si assume la violazione e falsa applicazionedel combinato disposto dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e del d.m. Finanze10/09/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per averla CTR ritenuto che, in caso di residenza principale in proprietà gravata damutuo, la quota di reddito desumibile da detta disponibilità si determinisempre e comunque moltiplicando il valore tabellare per il coefficienteordinario previsto dal predetto d.m., aggiungendo poi la rata di mutuo.Tuttavia, tale criterio è del tutto estraneo al disposto normativo, aisensi del quale, in caso di residenza principale gravata da mutuo, la quotadi reddito desumibile dal considerato bene indice va così determinata: alNumero registro generale 25898/2017Numero sezionale 2597/2026Numero di raccolta generale 10327/2026Data pubblicazione 20/04/2026valore tabellare (mq x valore al mq. indicato nella tabella di cui al d.m.) siaggiungono le rate di mutuo pagate nell'anno e il risultato della ridettasommatoria si moltiplica per il coefficiente previsto per l'unità immobiliarenon gravata da mutuo ridotto di un’unità.3.4 Con il quarto motivo si assume la violazione e falsa applicazionedel combinato disposto dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, del d.m. Finanze10/09/1992 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente sostenuto che le assicurazionisugli immobili sono già ricomprese nel presunto reddito immobiliare,sebbene i punti 6 e 9 della tabella allegata al predetto d.m. prevedano,rispettivamente, la quota di reddito riconducibile al bene indice residenzae la quota di reddito riconducibile al bene indice assicurazione, sicché inlinea di principio il reddito derivante per presunzione dalla disponibilità diun immobile si cumula a quello derivante dal bene indice assicurazione,soprattutto qualora l'assicurazione non sia obbligatoria, profilo nonaccertato dalla CTR nel caso in esame.3.5 Risulta fondato il primo motivo, con assorbimento degli altri.3.5.1 Come emerge dall’impugnata sentenza, i contribuenti sonorimasti contumaci nel giudizio di appello, sicché gli stessi, ai sensi dell’art.56 d.lgs. n. 546/1992, sono decaduti dalle eccezioni e questioni che,assorbite nella sentenza della CTP (come emerge dal contenuto di questa,riportato nel ricorso principale ed in quello incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA]), nonsono state specificamente riproposte in appello.Questa Corte ha, in proposito, statuito che, nel processo tributario,l'art. 346 c.p.c., riprodotto, per il giudizio di appello davanti allacommissione tributaria regionale, dall'art. 56 del d.lgs. n. 546/1992 (oggisostituito dall'art. 110 del d.lgs. n. 175/2024), per cui le questioni edeccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e nonespressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applicaanche quando il contribuente non si è costituito in giudizio, restandoNumero registro generale 25898/2017Numero sezionale 2597/2026Numero di raccolta generale 10327/2026Data pubblicazione 20/04/2026contumace, e va riferito a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, acondizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo diimpugnazione (Cass. 03/05/2025, n. 11594; Cass. 24/09/2014, n.20062).Pertanto, l'omessa specifica riproposizione in sede di gravame daparte degli appellati preclude al giudice d’appello di pronunciarsi sullaquestione se non è rilevabile d’ufficio.Nella specie, la questione del non corretto utilizzo dei criteri delcalcolo redditometrico non è rilevabile d’ufficio, trattandosi di eccezione insenso stretto rimessa alla disponibilità della parte, atteso che essa,risolvendosi nella contestazione circa la sussistenza di un presupposto perl'esercizio del potere impositivo, costituisce un vizio dell'avviso diaccertamento che può essere esaminato dal giudice tributario solo inquanto ritualmente dedotto quale motivo di impugnazione.Ne consegue che ha errato la CTR, pur dando atto della contumaciadei contribuenti appellati, ad esaminare le eccezioni da questi ultimisollevate in primo grado e non riproposte in appello, restandone preclusala valutazione alla luce dei principi prima richiamati.4. In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso dell’Agenziadelle entrate, con assorbimento degli altri, mentre va rigettato il ricorsodei contribuenti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., con la cassazionesenza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione diriduzione del reddito accertabile per ognuno dei contribuenti per euro32.776,67.5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza in solidodei contribuenti e sono liquidate come in dispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dei contribuenti,Numero registro generale 25898/2017Numero sezionale 2597/2026Numero di raccolta generale 10327/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il loro ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate, assorbiti glialtri; rigetta il ricorso dei contribuenti; decidendo nel merito, cassa senzarinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di riduzionedel reddito accertabile per ognuno dei contribuenti per euro 32.776,67.Condanna i contribuenti, in solido, al pagamento, in favore dell’Agenziadelle entrate, delle spese giudiziali, che liquida in euro 5.600,00 percompenso, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dei contribuenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il loro ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]