CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 32308/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale per avere ritenuto le già riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e, in conseguenza rideterminato la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di tentato furto aggravato (Palermo, il 25/11/2017). Ritenuto che le doglianze proposte con un unico motivo (violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale accolto la richiesta difensiva di esclusione della contestata recidiva), non sono consentite in sede di legittimità, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore