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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 26431/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18005/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentat o e difes o dall’ A vv ocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliat o in Roma, via Poma n. 4, presso lo Studiodell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difes o dagli A vv ocati [OSCURATO:PERSONA]( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliat a in Roma, V ia le Oggetto: Responsabilità civile – Responsabilità professionale dell’architetto.

A.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 18005/2020R.G.

Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].P. [OSCURATO:PERSONA] n. 53, presso lo S tudio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ) , che la r appresenta e dife nde, unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 274 /20 20 , pubblicatail 28 gennaio 2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 202 3 dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano ha rigettato l ’ appello proposto da ll’architetto [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Sondrio che , accertata la sua responsabilità professionale per inadempimento dell’incarico di progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da quest’ultimo nei suoi confronti, condannandolo al pagamento della somma di Euro 5 2 . 194 ,3 6, oltre interessi legalisino al saldo; aveva invece rigettato la domanda di manleva da lui proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , con condanna alle spese, anche relative all’[OSCURATO:PERSONA] espletato.

Per la cassazione della sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) hanno resistito con distinti controricorsi.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ..

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioniscritte.

Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] A.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 18005/2020R.G.

Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].P.

Spaziani 1.Con il primo motivo viene denunciat o omesso esame di fatto decisivo e discusso, ai sensi dell’art. 360n.5 cod. proc. civ., « id est della S entenza resa tra le stesse parti nella causa civile RG 1814/2012». [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per averela Corte territoriale basato la sua decisione esclusivamente sugli esiti dell’[OSCURATO:PERSONA] espletato, ome ttendo di esaminare ( o , comunque , erra ndo nell’esaminare), quanto emerso in altracontroversia intercorsa tra le stesse parti ed esitata in una sentenza del Tribunale di Sondrio che aveva sancito, con efficacia di giudicato, il suo diritto ad ottenere il pagamento dei compensi professionali per l’opera progettuale e di direzione dei lavori svoltain favore di [OSCURATO:PERSONA],accertando, tra l’altro: che le decisioni relative ai lavori , compresa quella relativa alla presentazione della variante al permesso di costruire, erano sempre state condivise tra committente e progettista; che la richiesta di tale variante, recante il prot. n. 12989 del 2010 del Comune di Sondrio, era stata presentata dallo stesso committente in data 9 settembre 2010 , circostanza quest’ultima da sola sufficiente a escludere ogni responsabilità in capo al professionistaper la variazione del progetto; che, del resto, il Roscio era stato l’“artefice” dellescelte tecniche ed aveva sempre sovrainteso al suo o perato, sicché egli si era limitato adattuare le richieste del committente; e che, tuttavia, lo svolgimento, da parte sua, dell’incarico di progettazione e direzionedei lavori era stato s volto in modo “diligente” e “puntuale”, senza dar luogo ad alcuna lamentelada parte del committente, il quale si era avvalso per oltre quattro anni della sua attivitàprofessionale senza formulare contestazioni. 1.1.Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni. 1.1.a.In primo luogo , trova applicazione l ’ esclusione – prevista dall' ultimo comma dell’abrogato art.348 - ter cod. proc. civ. (ma applicabile, ratione temporis, alla fattispecie processuale in esame) e ora dal quarto comma dell’art.360 cod. proc. civ. –della possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dello stesso art. 360cod. proc. civ., nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d.

“doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la A.C.18.05.2023 Ric. n. 18005/2020R.G.

Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].P.

Spaziani predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012,e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d.

“doppia conforme”in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., ha l’onere –nella specie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; Cass. 28/02/2023,n. 5947). 1.1.b.In secondo luogo, anche a non voler considerare la laconicità con cui vengono richiamatele circostanze di cui sarebbe stato omesso o errato l’esame da parte del giudice di appello, il motivoè carente ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.(nella formulazione applicabile ratione temporis), poiché, nell’evocare la sentenza asseritamente emessa tra le stesse parti dal Tribunale di Sondrio nel giudizio contrassegnatocon il numero R.G. 1814/2012, omette sia di riprodurne in modo specifico, direttamente o indirettamente, il contenuto nel ricorso,sia di indicarecon precisione la sedes processuale in cui essa sarebbe stata portata all’attenzione del giudice di merito.

In proposito va ricordato che, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di atti o documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i termini della censura sulla sola base del ricorso, il quale deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permetterne l’esame (in termini: Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28184; Cass. 07/03/2018, n. 5478; Cass. 27/07/2017, n.18679).

A.C.18.05.2023 Ric. n. 18005/2020R.G.

Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].P. [OSCURATO:PERSONA] mancata specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda in conformità con la richiamata disposizione, anche interpretataalla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez.

I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, costituisce, pertanto, un’evidente violazione di un onere processualecui consegue la sanzione dell’inammissibilità del motivo di ricorso(Cass. 01/03/2022, n. 6769 ) .

Il primo motivo, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 238-bis cod. proc. civ. [ rect e : c od. proc. pen., n.d.r.] , nonché dell’art. 116 cod. proc. civ.

«in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.e/o comma 1 n. 5 cod. proc. civ. ».

La sentenza d’appello è censurata , anche sotto tali particolari profili, per avere omesso di considerare i fatti accertati nel giudizio contrassegnato con il n.

R.G. 1814/2012 del Tribunale di Sondrio, esitato in una sentenza irrevocabile , con cui era stata accertata l’obbligazione, da parte del Roscio, di pagare il corrispettivo per l’opera professionale espletata in suo favore dallo Ioli, a cuiera stato revocato l’incarico precedentemente conferito solo dopo che egli aveva formulatola richiesta di pagamento delle proprie competenze e senza che, prima di allora, alcuna contestazione fosse stata mossa al suo operato. 2.1.Il motivo è inammissibile per la g ià evidenziata ragione che esso, pur essendo fondato sul richiamo di uno specifico atto processuale – la sentenza asseritamente emessa nel giudizio RG n . 1814/2012 del Tribunale di Sondrio , vertentetra le stesse parti – omette, in violazione dell’art.366 n.6 cod. proc. civ., di riprodurnedirettamente o indirettamente in modo specifico il contenuto e di indicare la sedes processuale in cui era stata eventualmente portata all’attenzionedel giudice del m e rito.

2.2. Si aggiunga che, nel limitarsi a ribadire la doglianza aspecifica di mancata o errata valutazione di quanto emerso nel giudizio intercorso tra le parti n.RG 1814/2012 relativo ai compensi professionali richiesti dal professionista al committente per lo stesso incarico, il motivo di ricorso incorre anche nella violazione dell’art.366 nn.3 e 4 cod. proc. civ., perché non spiega le ragioni della A.C.18.05.2023 Ric. n. 18005/2020R.G.

Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].P.

Spaziani pretesa rilevanza dell’accertamento del diritto al compenso dovuto per l’opera professionale svolta in ordine alla diversa questione se quest’ultima fosse stata o meno esattamente e diligentemente eseguita: l’accertamento eventualmente contenuto nella evocata decisione, infatti, traducendosi nell’accoglimento della domanda di adempimento proposta, eventualmentein sede monitoria, da parte del professionista, non può ritenersi esteso all’esatto adempimento della controprestazione da lui dovuta, a meno che questo tema non fosse stato introdotto nel processo dal debitore committente, ad es . , attraverso la proposizionedi una domanda riconvenzionale o la sollevazione di un’ eccezione di inadempimento; di talieventuali circostanze processuali non viene però fatta alcunamenzione nella doglianza formulata dal ricorrente, la quale , dunque, va incontro, anchesotto tale profilo, alla sanzione di inammissibilità per difetto di specificità. 2.3.Ciò posto, solo ad abundantiam può ulteriormente rilevarsi che del tutto non pertinentirisultano i richiami all’art.116 cod. proc. civ. e all’art.238 - bis cod. proc. pen..

Con riguardo al primo richiamo, è sufficiente ricordare il consolidato orientamentodi questa Corte, secondo cui la violazione dell ’ art. 116 cod. proc. civ.(norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggettaad un diverso regime (Cass.10/06/2016, n. 11892; Cass. 19/04/2021 , n. 10253).

Con riguardo al secondo richiamo , quand’anche si volesse estendere al giudizio civile una regola specificamentedettata per il processo penale, dovrebbe comunque riconoscersi che essa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (p.20 , sestultimo rigo del ricorso), lungi dal prevedere una « prova legale», configura un mezzo doppiamente soggiacente alla discrezionalità del giudice del merito , il quale è chiamato ad esercitare il suo prudente apprezzamento non solo nella sede propriamente valutativa, da svolgersi A.C.18.05.2023 Ric. n. 18005/2020R.G.

Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].P.

Spaziani secondo le disposizioni degli artt. 187 e 192 comma 3, cod . proc. pen., ma , ancor prima, nella fase acquisitivadella prova precostituita.

Anche il secondomotivo di ricorso, pertanto, deve dichiararsi inammissibile.

3. Con il terzo motivo, viene denunciata «violazione o falsa applicazione dell’art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ. omesso esame delle contestazioni operate all’esito dell’ATP dalla difesa dell’architetto».

Il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare sia le prove orali richieste, asseritamente idonee a provare la diligenza del la condotta professionale,sia l’istanza di espletamento di una nuova consulenza tecnica, formulata previa contestazione dell’ indagine effettuata nell’ambito dell’[OSCURATO:PERSONA] precedentemente svolto; sostiene che la Corte d’appello abbia reso una motivazione apparente, non dando conto delle osservazioni critiche svolte dal suo c onsulente di parte all’operato del perito officiatonell’ ATP , il quale si sarebbe basato su un’erronea “presupposizione”, limitandosi ad indagare le divergenze tra il progetto originario el’opera realizzata anziché spingersi a valutare quanto progettato e quanto realizzato, a seguito delle varianti d’opera da lui presentate nell’interesse del committente. 3.1.Anche il terzo motivo è inammissibile. 3.1.a.

In proposito, va ricordato che , in seguito alla riformulazione del numero 5 dell’art.360 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 28 gennaio 2020), per un verso, la censura deve riguardare lo specifico vizio concernente l’omesso esame di un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ.(cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), il quale deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti, sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi A.C.18.05.2023 Ric. n. 18005/2020R.G.

Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].P.

Spaziani della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; per altro verso, il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al minimo costituzionale, sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez.

Un, 07/04/2014, nn. 8053 e 8054 ; Cass. 08/10/2014, n. 21257; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 17761;Cass. 06/09/2019, n.22397; Cass . 18/10/2018, n. 26305 ) . 3.1.b.

Ciò precisato, nella fattispecie si palesa con evidenza il carattere inammissibile delle doglianze veicolate con il terzo motivo di ricorso, atteso,da un lato, che il ricorrenteha invocato da questa Corte, ai sensi dell’art.360 n.5 cod. proc. civ., il sindacato sull’omesso esame,non già di specifici fatti storici, bensì delle “contestazioni” rivolte, a mezzo del proprio consulente di parte, a quello officiato in sede di ATP; e considerato, dall’altro lato, che tali omissioni(le quali, ex se, non determinano né assenza,né apparenza, né contraddittorietà, perplessitào incomprensibilità della motivazione, specie se si tiene conto delle articolate argomentazioni, con le quali, proprio sulla base delle risultanze dell’ATP, è stato formulato il giudizio di inesatto adempimento del professionista),sono state indebitamente poste anche fondam ento del dedotto viziomotivazionale.

In proposito, deve peraltrodarsi continuità al principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su una istanza di ammissione di unmezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, A.C.18.05.2023 Ric. n. 18005/2020R.G.

Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].P.

Spaziani per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative( in tal senso, Cass. 10/08/2017,n. 19985). 4.Con il quarto motivo viene denuncia ta « violazione dell’art. 360 comma 1, n. 5 e dell’art. 132 comma 2 e 4 cod. proc. civ. erronea valutazione di non ammettere la CTU richiesta dall’architettoIoli».

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere – sulla base di una motivazione asseritamente assente, apparente , contraddittoria , perplessa e incomprensibile– rigettato la richiesta di nuova CTU , reputandol a “ esplorativa ” ; 4.1.Anche il quarto motivo è inammissibile.

Giova ricordare, al riguardo, che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (tra le altre, Cass. 13/01/2020 n. 326).

La Corte di appello, nel caso in esame , ha ritenuto che la « tesi sostenuta dallo Ioli, secondo cui dette varianti sarebbero state tutte sottoscritte ed autorizzate dal committente, il Roscio, non è stata in alcun modo provata dall’appellante; dunque, una nuova CTU sarebbe stato solo ad exploran dum » (pag. 5 della sentenza impugnata).

La motivazione fornita al riguardo dal giudice del m e rito, benché sintetica, appare esaustiva e univoca, sottraend os i , pertanto, al giudizio di assenza, apparenzae contraddittorietà formulato dal rico rrente . 5.Con il quinto motivo viene denunciata « violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.erronea applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ.in ordine all’acquisizione del documento probatorio a comprova A.C.18.05.2023 Ric. n. 18005/2020R.G.

Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].P.

Spaziani della operatività della copertura assicurativa stipulata dall’architetto Ioli con [OSCURATO:PERSONA]».

Il ricorrente contesta, in particolare, la decisione della Corte territoriale di ritenere non ammissibile il documento prodotto con l’atto di appello, relativo all’attestazione della condizione di assicurazione professionale , trattandosi di documento rilevante ai fini del giudizio e di formazione successiva alla sentenza.

5.1. Anche quest’u ltimo motivo è inammissibile.

La Corte territoriale, facendo applicazione dell’art.345, terzo comma, cod. proc. civ., nella formulazione risultante all’esito dellemodifiche introdotte con i l decreto-legge n. 83 del 2012 ( convertito, con modificazioni, nel la l egge n. 134 del 2012), ha ritenutoinammissibile il documento allegato all’atto di appello (sub doc. 1) perché l’appellante non aveva dato alcuna dimostrazione d ella circostanza di non averlo potuto produrre in precedenza per causa a lui non imputabile.

Sotto tale profilo, la Corte di appello ha anche osservato come non fosse fondatal’asserzione del l’appellante secondo cui il documento era successivo al la sentenza di prim e cure , trattandosi di tabella riassuntiva delle polizze assicurative sottoscritte dallo Ioli afar tempo dal 2009, che egli avrebbe potuto procurarsi già nelcorso del giudizio di primo grado.

Il ricorrente non contesta il giudizio di mancata dimostrazione della sussistenza di una causa non imputabileostativa alla tempestiva produzione del documento, ma deduce che lo stesso sarebbe stato comunque producibile in ragione della sua “indispensabilità” ai fini della decisione, richiamando, a conforto di tale deduzione, la sentenza 4 maggio 2017, n. 10790 delle Sez ioni Unite di questa Corte.

A prescinderedalla manifesta infondatezza dell’argomentazione posta a base della doglianza (atteso che la richiamata sentenza di legittimità, nonché le successivead essa conformi, fa nn o riferimento al l’art. 345, terzo comma, c od. proc. civ., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al decreto-legge n. 83 del 2012,convertito nella l egge n. 134 del 2012 ), essa doglianza , pertanto, è, A.C.18.05.2023 Ric. n. 18005/2020R.G.

Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].P.

Spaziani prima ancora, inammissibile poichénon si confronta con la reale ratio decidendi della statuizionecensurata. 6.In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

7. Le s pese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 8.L’inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, dei presupposti processualiper il versamento, da parte de l ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto (Cass. , Sez.

Un., 20 /02/ 2020 , n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso Condanna la parte ricorrente a rimborsare aciascuna parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna,in Euro 4.700,00 per compensi, oltre spese forfetarie, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18005/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentat o e difes o dall’ A vv ocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliat o in Roma, via Poma n. 4, presso lo Studiodell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difes o dagli A vv ocati [OSCURATO:PERSONA]( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliat a in Roma, V ia le Oggetto: Responsabilità civile – Responsabilità professionale dell’architetto. A.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 18005/2020R.G. Pres. A. [OSCURATO:PERSONA].P. [OSCURATO:PERSONA] n. 53, presso lo S tudio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ) , che la r appresenta e dife nde, unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 274 /20 20 , pubblicatail 28 gennaio 2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 202 3 dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano ha rigettato l ’ appello proposto da ll’architetto [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Sondrio che , accertata la sua responsabilità professionale per inadempimento dell’incarico di progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da quest’ultimo nei suoi confronti, condannandolo al pagamento della somma di Euro 5 2 . 194 ,3 6, oltre interessi legalisino al saldo; aveva invece rigettato la domanda di manleva da lui proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , con condanna alle spese, anche relative all’[OSCURATO:PERSONA] espletato. Per la cassazione della sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) hanno resistito con distinti controricorsi. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioniscritte. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] A.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 18005/2020R.G. Pres. A. [OSCURATO:PERSONA].P. Spaziani 1.Con il primo motivo viene denunciat o omesso esame di fatto decisivo e discusso, ai sensi dell’art. 360n.5 cod. proc. civ., « id est della S entenza resa tra le stesse parti nella causa civile RG 1814/2012». [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per averela Corte territoriale basato la sua decisione esclusivamente sugli esiti dell’[OSCURATO:PERSONA] espletato, ome ttendo di esaminare ( o , comunque , erra ndo nell’esaminare), quanto emerso in altracontroversia intercorsa tra le stesse parti ed esitata in una sentenza del Tribunale di Sondrio che aveva sancito, con efficacia di giudicato, il suo diritto ad ottenere il pagamento dei compensi professionali per l’opera progettuale e di direzione dei lavori svoltain favore di [OSCURATO:PERSONA],accertando, tra l’altro: che le decisioni relative ai lavori , compresa quella relativa alla presentazione della variante al permesso di costruire, erano sempre state condivise tra committente e progettista; che la richiesta di tale variante, recante il prot. n. 12989 del 2010 del Comune di Sondrio, era stata presentata dallo stesso committente in data 9 settembre 2010 , circostanza quest’ultima da sola sufficiente a escludere ogni responsabilità in capo al professionistaper la variazione del progetto; che, del resto, il Roscio era stato l’“artefice” dellescelte tecniche ed aveva sempre sovrainteso al suo o perato, sicché egli si era limitato adattuare le richieste del committente; e che, tuttavia, lo svolgimento, da parte sua, dell’incarico di progettazione e direzionedei lavori era stato s volto in modo “diligente” e “puntuale”, senza dar luogo ad alcuna lamentelada parte del committente, il quale si era avvalso per oltre quattro anni della sua attivitàprofessionale senza formulare contestazioni. 1.1.Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni. 1.1.a.In primo luogo , trova applicazione l ’ esclusione – prevista dall' ultimo comma dell’abrogato art.348 - ter cod. proc. civ. (ma applicabile, ratione temporis, alla fattispecie processuale in esame) e ora dal quarto comma dell’art.360 cod. proc. civ. –della possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dello stesso art. 360cod. proc. civ., nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d. “doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la A.C.18.05.2023 Ric. n. 18005/2020R.G. Pres. A. [OSCURATO:PERSONA].P. Spaziani predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012,e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. “doppia conforme”in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., ha l’onere –nella specie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; Cass. 28/02/2023,n. 5947). 1.1.b.In secondo luogo, anche a non voler considerare la laconicità con cui vengono richiamatele circostanze di cui sarebbe stato omesso o errato l’esame da parte del giudice di appello, il motivoè carente ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.(nella formulazione applicabile ratione temporis), poiché, nell’evocare la sentenza asseritamente emessa tra le stesse parti dal Tribunale di Sondrio nel giudizio contrassegnatocon il numero R.G. 1814/2012, omette sia di riprodurne in modo specifico, direttamente o indirettamente, il contenuto nel ricorso,sia di indicarecon precisione la sedes processuale in cui essa sarebbe stata portata all’attenzione del giudice di merito. In proposito va ricordato che, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di atti o documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i termini della censura sulla sola base del ricorso, il quale deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permetterne l’esame (in termini: Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28184; Cass. 07/03/2018, n. 5478; Cass. 27/07/2017, n.18679). A.C.18.05.2023 Ric. n. 18005/2020R.G. Pres. A. [OSCURATO:PERSONA].P. [OSCURATO:PERSONA] mancata specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda in conformità con la richiamata disposizione, anche interpretataalla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, costituisce, pertanto, un’evidente violazione di un onere processualecui consegue la sanzione dell’inammissibilità del motivo di ricorso(Cass. 01/03/2022, n. 6769 ) . Il primo motivo, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 238-bis cod. proc. civ. [ rect e : c od. proc. pen., n.d.r.] , nonché dell’art. 116 cod. proc. civ. «in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.e/o comma 1 n. 5 cod. proc. civ. ». La sentenza d’appello è censurata , anche sotto tali particolari profili, per avere omesso di considerare i fatti accertati nel giudizio contrassegnato con il n. R.G. 1814/2012 del Tribunale di Sondrio, esitato in una sentenza irrevocabile , con cui era stata accertata l’obbligazione, da parte del Roscio, di pagare il corrispettivo per l’opera professionale espletata in suo favore dallo Ioli, a cuiera stato revocato l’incarico precedentemente conferito solo dopo che egli aveva formulatola richiesta di pagamento delle proprie competenze e senza che, prima di allora, alcuna contestazione fosse stata mossa al suo operato. 2.1.Il motivo è inammissibile per la g ià evidenziata ragione che esso, pur essendo fondato sul richiamo di uno specifico atto processuale – la sentenza asseritamente emessa nel giudizio RG n . 1814/2012 del Tribunale di Sondrio , vertentetra le stesse parti – omette, in violazione dell’art.366 n.6 cod. proc. civ., di riprodurnedirettamente o indirettamente in modo specifico il contenuto e di indicare la sedes processuale in cui era stata eventualmente portata all’attenzionedel giudice del m e rito. 2.2. Si aggiunga che, nel limitarsi a ribadire la doglianza aspecifica di mancata o errata valutazione di quanto emerso nel giudizio intercorso tra le parti n.RG 1814/2012 relativo ai compensi professionali richiesti dal professionista al committente per lo stesso incarico, il motivo di ricorso incorre anche nella violazione dell’art.366 nn.3 e 4 cod. proc. civ., perché non spiega le ragioni della A.C.18.05.2023 Ric. n. 18005/2020R.G. Pres. A. [OSCURATO:PERSONA].P. Spaziani pretesa rilevanza dell’accertamento del diritto al compenso dovuto per l’opera professionale svolta in ordine alla diversa questione se quest’ultima fosse stata o meno esattamente e diligentemente eseguita: l’accertamento eventualmente contenuto nella evocata decisione, infatti, traducendosi nell’accoglimento della domanda di adempimento proposta, eventualmentein sede monitoria, da parte del professionista, non può ritenersi esteso all’esatto adempimento della controprestazione da lui dovuta, a meno che questo tema non fosse stato introdotto nel processo dal debitore committente, ad es . , attraverso la proposizionedi una domanda riconvenzionale o la sollevazione di un’ eccezione di inadempimento; di talieventuali circostanze processuali non viene però fatta alcunamenzione nella doglianza formulata dal ricorrente, la quale , dunque, va incontro, anchesotto tale profilo, alla sanzione di inammissibilità per difetto di specificità. 2.3.Ciò posto, solo ad abundantiam può ulteriormente rilevarsi che del tutto non pertinentirisultano i richiami all’art.116 cod. proc. civ. e all’art.238 - bis cod. proc. pen.. Con riguardo al primo richiamo, è sufficiente ricordare il consolidato orientamentodi questa Corte, secondo cui la violazione dell ’ art. 116 cod. proc. civ.(norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggettaad un diverso regime (Cass.10/06/2016, n. 11892; Cass. 19/04/2021 , n. 10253). Con riguardo al secondo richiamo , quand’anche si volesse estendere al giudizio civile una regola specificamentedettata per il processo penale, dovrebbe comunque riconoscersi che essa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (p.20 , sestultimo rigo del ricorso), lungi dal prevedere una « prova legale», configura un mezzo doppiamente soggiacente alla discrezionalità del giudice del merito , il quale è chiamato ad esercitare il suo prudente apprezzamento non solo nella sede propriamente valutativa, da svolgersi A.C.18.05.2023 Ric. n. 18005/2020R.G. Pres. A. [OSCURATO:PERSONA].P. Spaziani secondo le disposizioni degli artt. 187 e 192 comma 3, cod . proc. pen., ma , ancor prima, nella fase acquisitivadella prova precostituita. Anche il secondomotivo di ricorso, pertanto, deve dichiararsi inammissibile. 3. Con il terzo motivo, viene denunciata «violazione o falsa applicazione dell’art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ. omesso esame delle contestazioni operate all’esito dell’ATP dalla difesa dell’architetto». Il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare sia le prove orali richieste, asseritamente idonee a provare la diligenza del la condotta professionale,sia l’istanza di espletamento di una nuova consulenza tecnica, formulata previa contestazione dell’ indagine effettuata nell’ambito dell’[OSCURATO:PERSONA] precedentemente svolto; sostiene che la Corte d’appello abbia reso una motivazione apparente, non dando conto delle osservazioni critiche svolte dal suo c onsulente di parte all’operato del perito officiatonell’ ATP , il quale si sarebbe basato su un’erronea “presupposizione”, limitandosi ad indagare le divergenze tra il progetto originario el’opera realizzata anziché spingersi a valutare quanto progettato e quanto realizzato, a seguito delle varianti d’opera da lui presentate nell’interesse del committente. 3.1.Anche il terzo motivo è inammissibile. 3.1.a. In proposito, va ricordato che , in seguito alla riformulazione del numero 5 dell’art.360 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 28 gennaio 2020), per un verso, la censura deve riguardare lo specifico vizio concernente l’omesso esame di un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ.(cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), il quale deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti, sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi A.C.18.05.2023 Ric. n. 18005/2020R.G. Pres. A. [OSCURATO:PERSONA].P. Spaziani della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; per altro verso, il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al minimo costituzionale, sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. Un, 07/04/2014, nn. 8053 e 8054 ; Cass. 08/10/2014, n. 21257; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 17761;Cass. 06/09/2019, n.22397; Cass . 18/10/2018, n. 26305 ) . 3.1.b. Ciò precisato, nella fattispecie si palesa con evidenza il carattere inammissibile delle doglianze veicolate con il terzo motivo di ricorso, atteso,da un lato, che il ricorrenteha invocato da questa Corte, ai sensi dell’art.360 n.5 cod. proc. civ., il sindacato sull’omesso esame,non già di specifici fatti storici, bensì delle “contestazioni” rivolte, a mezzo del proprio consulente di parte, a quello officiato in sede di ATP; e considerato, dall’altro lato, che tali omissioni(le quali, ex se, non determinano né assenza,né apparenza, né contraddittorietà, perplessitào incomprensibilità della motivazione, specie se si tiene conto delle articolate argomentazioni, con le quali, proprio sulla base delle risultanze dell’ATP, è stato formulato il giudizio di inesatto adempimento del professionista),sono state indebitamente poste anche fondam ento del dedotto viziomotivazionale. In proposito, deve peraltrodarsi continuità al principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su una istanza di ammissione di unmezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, A.C.18.05.2023 Ric. n. 18005/2020R.G. Pres. A. [OSCURATO:PERSONA].P. Spaziani per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative( in tal senso, Cass. 10/08/2017,n. 19985). 4.Con il quarto motivo viene denuncia ta « violazione dell’art. 360 comma 1, n. 5 e dell’art. 132 comma 2 e 4 cod. proc. civ. erronea valutazione di non ammettere la CTU richiesta dall’architettoIoli». Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere – sulla base di una motivazione asseritamente assente, apparente , contraddittoria , perplessa e incomprensibile– rigettato la richiesta di nuova CTU , reputandol a “ esplorativa ” ; 4.1.Anche il quarto motivo è inammissibile. Giova ricordare, al riguardo, che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (tra le altre, Cass. 13/01/2020 n. 326). La Corte di appello, nel caso in esame , ha ritenuto che la « tesi sostenuta dallo Ioli, secondo cui dette varianti sarebbero state tutte sottoscritte ed autorizzate dal committente, il Roscio, non è stata in alcun modo provata dall’appellante; dunque, una nuova CTU sarebbe stato solo ad exploran dum » (pag. 5 della sentenza impugnata). La motivazione fornita al riguardo dal giudice del m e rito, benché sintetica, appare esaustiva e univoca, sottraend os i , pertanto, al giudizio di assenza, apparenzae contraddittorietà formulato dal rico rrente . 5.Con il quinto motivo viene denunciata « violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.erronea applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ.in ordine all’acquisizione del documento probatorio a comprova A.C.18.05.2023 Ric. n. 18005/2020R.G. Pres. A. [OSCURATO:PERSONA].P. Spaziani della operatività della copertura assicurativa stipulata dall’architetto Ioli con [OSCURATO:PERSONA]». Il ricorrente contesta, in particolare, la decisione della Corte territoriale di ritenere non ammissibile il documento prodotto con l’atto di appello, relativo all’attestazione della condizione di assicurazione professionale , trattandosi di documento rilevante ai fini del giudizio e di formazione successiva alla sentenza. 5.1. Anche quest’u ltimo motivo è inammissibile. La Corte territoriale, facendo applicazione dell’art.345, terzo comma, cod. proc. civ., nella formulazione risultante all’esito dellemodifiche introdotte con i l decreto-legge n. 83 del 2012 ( convertito, con modificazioni, nel la l egge n. 134 del 2012), ha ritenutoinammissibile il documento allegato all’atto di appello (sub doc. 1) perché l’appellante non aveva dato alcuna dimostrazione d ella circostanza di non averlo potuto produrre in precedenza per causa a lui non imputabile. Sotto tale profilo, la Corte di appello ha anche osservato come non fosse fondatal’asserzione del l’appellante secondo cui il documento era successivo al la sentenza di prim e cure , trattandosi di tabella riassuntiva delle polizze assicurative sottoscritte dallo Ioli afar tempo dal 2009, che egli avrebbe potuto procurarsi già nelcorso del giudizio di primo grado. Il ricorrente non contesta il giudizio di mancata dimostrazione della sussistenza di una causa non imputabileostativa alla tempestiva produzione del documento, ma deduce che lo stesso sarebbe stato comunque producibile in ragione della sua “indispensabilità” ai fini della decisione, richiamando, a conforto di tale deduzione, la sentenza 4 maggio 2017, n. 10790 delle Sez ioni Unite di questa Corte. A prescinderedalla manifesta infondatezza dell’argomentazione posta a base della doglianza (atteso che la richiamata sentenza di legittimità, nonché le successivead essa conformi, fa nn o riferimento al l’art. 345, terzo comma, c od. proc. civ., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al decreto-legge n. 83 del 2012,convertito nella l egge n. 134 del 2012 ), essa doglianza , pertanto, è, A.C.18.05.2023 Ric. n. 18005/2020R.G. Pres. A. [OSCURATO:PERSONA].P. Spaziani prima ancora, inammissibile poichénon si confronta con la reale ratio decidendi della statuizionecensurata. 6.In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 7. Le s pese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 8.L’inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, dei presupposti processualiper il versamento, da parte de l ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto (Cass. , Sez. Un., 20 /02/ 2020 , n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso Condanna la parte ricorrente a rimborsare aciascuna parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna,in Euro 4.700,00 per compensi, oltre spese forfetarie, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della
Sentenza Cassazione n. 26431/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris