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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23034/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le note di trattazione scritta del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; RITENUTO :[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado nei confronti del ricorrente per il delitto di furto in appartamento, aggravato da violenza sulle cose.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1.

Con il primo motivo il CALIA denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrata - peraltro in assenza di prova sull'effettiva esistenza della refurtiva - la sua responsabilità penale per il solo rinvenimento in loco di due impronte papillari riconducibili allo stesso, non suffragate da ulteriori indizi convergenti.

2.2. Il ricorrente deduce, con il secondo motivo di ricorse, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in virtù della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per la sola esistenza di precedenti penali specifici a carico. 2.3.

Il CALIA lamenta, infine, violazione dell'art. 606, cornma 1, lett. e), per mancanza della motivazione in ordine all'omessa disapplicazione della contestata recidiva e della riconduzione della pena nel minimo edittale, circostanze anch'esse specificamente dedotte con l'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. All'esame dei motivi di ricorso occorre premettere che, nell'ipotesi considerata, le argomentazioni sottese alle due decisioni di merito, in quanto conformi, avendo la sentenza impugnata risposto alle censure - poi reiterate con il ricorso per cassazione - della difesa degli appellanti rispetto alla pronuncia di primo grado, avallandone le statuizioni, si saldano le une con le altre ai fini dell'esame dei dedotti vizi di motivazione. 2.11 primo motivo è manifestamente infondato.

La sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], resa nell'ambito di un giudizio abbreviato non condizionato richiesto dallo stesso imputato e confermata da quella impugnata, ha infatti congruamente motivato sul convincimento alla quale la stessa è pervenuta in ordine alla effettiva commissione dell'azione furtiva nell'abitazione del denunciante [OSCURATO:PERSONA], avendo riguardo agli accertamenti commessi nell'immediatezza della denuncia dal Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] di Bagheria, dalla documentazione fotografica e agli esiti dei rilievi della [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la principale prova della responsabilità penale dell'imputato è derivata dalla presenza sul vetro oggetto di effrazione attraverso il quale i soggetti agenti si sono introdotti nell'abitazione per commettere il furto impronte digitali riconducibili con certezza allo stesso.

Orbene, poiché il Bonanno ha dichiarato di non conoscere il ricorrente e quest'ultimo neppure ha dedotto l'esistenza di ragioni diverse per le quali le sue impronte potevano essere state rinvenute sul vetro che era stato oggetto di 2 e2 effrazione per entrare nell'abitazione, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il rilievo di impronte papillari su un oggetto pertinente al reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, in assenza di un'eventuale contraria dimostrazione da parte di quest'ultimo (ex aliis, Sez. 5, n. 9625 del 24/11/2022, dep. 2023; Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, Rv. 282795).

2. Il secondo motivo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile.

Invero, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01).

Pertanto, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex aliis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244 - 01).

Resta quindi immune da manifesti vizi logici censurabili in sede di legittimità la sentenza impugnata laddove ha confermato l'omessa concessione delle circostanze generiche al CALIA avendo riguardo ai numerosi precedenti specifici a carico dell'imputato.

3. Il terzo motivo, nella prima parte, con la quale l'imputato lamenta un'omessa motivazione della Corte territoriale sull'applicazione della contestata recidiva è inammissibile.

Infatti, venendo in rilievo una pronuncia di condanna c.d. doppia conforme nei gradi di merito, detta motivazione si può specificamente ritrarre da quella della sentenza di primo grado nella quale si afferma che la recidiva deve essere considerata in quanto il reato è stato commesso da un soggetto dedito con professionalità ed abitualità alla perpetrazione di delitti contro il patrimonio, anche con modalità analoghe rispetto a quelle con le quali è stato compiuto il fatto per cui è processo.

Con detto complessivo compendio argomentativo il ricorrente neppure si confronta con conseguente inammissibilità per genericità del proposto motivo di ricorso.

3.1. E' inammissibile anche la seconda parte del motivo con la quale, in presenza di una pena determinata entro la cornice edittale, si contesta la LQ motivazione del giudice di merito, peraltro operata con riferimento agli indici ex art. 133 cod.pen. sin dal giudizio di primo grado, e che dunque è esente da vizi di manifesta illogicità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le note di trattazione scritta del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; RITENUTO :[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado nei confronti del ricorrente per il delitto di furto in appartamento, aggravato da violenza sulle cose. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo il CALIA denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrata - peraltro in assenza di prova sull'effettiva esistenza della refurtiva - la sua responsabilità penale per il solo rinvenimento in loco di due impronte papillari riconducibili allo stesso, non suffragate da ulteriori indizi convergenti. 2.2. Il ricorrente deduce, con il secondo motivo di ricorse, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in virtù della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per la sola esistenza di precedenti penali specifici a carico. 2.3. Il CALIA lamenta, infine, violazione dell'art. 606, cornma 1, lett. e), per mancanza della motivazione in ordine all'omessa disapplicazione della contestata recidiva e della riconduzione della pena nel minimo edittale, circostanze anch'esse specificamente dedotte con l'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. All'esame dei motivi di ricorso occorre premettere che, nell'ipotesi considerata, le argomentazioni sottese alle due decisioni di merito, in quanto conformi, avendo la sentenza impugnata risposto alle censure - poi reiterate con il ricorso per cassazione - della difesa degli appellanti rispetto alla pronuncia di primo grado, avallandone le statuizioni, si saldano le une con le altre ai fini dell'esame dei dedotti vizi di motivazione. 2.11 primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], resa nell'ambito di un giudizio abbreviato non condizionato richiesto dallo stesso imputato e confermata da quella impugnata, ha infatti congruamente motivato sul convincimento alla quale la stessa è pervenuta in ordine alla effettiva commissione dell'azione furtiva nell'abitazione del denunciante [OSCURATO:PERSONA], avendo riguardo agli accertamenti commessi nell'immediatezza della denuncia dal Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] di Bagheria, dalla documentazione fotografica e agli esiti dei rilievi della [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la principale prova della responsabilità penale dell'imputato è derivata dalla presenza sul vetro oggetto di effrazione attraverso il quale i soggetti agenti si sono introdotti nell'abitazione per commettere il furto impronte digitali riconducibili con certezza allo stesso. Orbene, poiché il Bonanno ha dichiarato di non conoscere il ricorrente e quest'ultimo neppure ha dedotto l'esistenza di ragioni diverse per le quali le sue impronte potevano essere state rinvenute sul vetro che era stato oggetto di 2 e2 effrazione per entrare nell'abitazione, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il rilievo di impronte papillari su un oggetto pertinente al reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, in assenza di un'eventuale contraria dimostrazione da parte di quest'ultimo (ex aliis, Sez. 5, n. 9625 del 24/11/2022, dep. 2023; Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, Rv. 282795). 2. Il secondo motivo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile. Invero, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). Pertanto, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex aliis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244 - 01). Resta quindi immune da manifesti vizi logici censurabili in sede di legittimità la sentenza impugnata laddove ha confermato l'omessa concessione delle circostanze generiche al CALIA avendo riguardo ai numerosi precedenti specifici a carico dell'imputato. 3. Il terzo motivo, nella prima parte, con la quale l'imputato lamenta un'omessa motivazione della Corte territoriale sull'applicazione della contestata recidiva è inammissibile. Infatti, venendo in rilievo una pronuncia di condanna c.d. doppia conforme nei gradi di merito, detta motivazione si può specificamente ritrarre da quella della sentenza di primo grado nella quale si afferma che la recidiva deve essere considerata in quanto il reato è stato commesso da un soggetto dedito con professionalità ed abitualità alla perpetrazione di delitti contro il patrimonio, anche con modalità analoghe rispetto a quelle con le quali è stato compiuto il fatto per cui è processo. Con detto complessivo compendio argomentativo il ricorrente neppure si confronta con conseguente inammissibilità per genericità del proposto motivo di ricorso. 3.1. E' inammissibile anche la seconda parte del motivo con la quale, in presenza di una pena determinata entro la cornice edittale, si contesta la LQ motivazione del giudice di merito, peraltro operata con riferimento agli indici ex art. 133 cod.pen. sin dal giudizio di primo grado, e che dunque è esente da vizi di manifesta illogicità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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