CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 05943/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza del 28/01/2021, confermava la sentenza emessa in data 15/01/2020 dal Tribunale di Enna, con la quale VISCUSO Sebastiano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. Propone ricorso per cassazione il VISCUSO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile. In particolare, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso con il quale si prospettino violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Con riguardo a tale riferimento normativo, la giurisprudenza di legittimità è assolutamente concorde nell'affermare che «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. (Fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello). » (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01). A ciò si aggiunga che tale preclusione, codificata dal legislatore, è dettata dall'esigenza di «L.] evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, atteso che la relativa questione non era stata prospettata in appello, ove il ricorrente si era limitato a dolersi dell'illegittimo diniego all'imputato del beneficio della pena sospesa).» (Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). Nel caso di specie, la difesa dell'imputato, con l'atto di appello, si era limitata a contestare la sussistenza della responsabilità penale del VISCUSO, senza formulare alcuna doglianza in ordine alla determinazione della pena allo stesso irrogata. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I