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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 30285/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Roma) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16 giugno 2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato dell'Ungheria di [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto 1'8 giugno 2022 e sottoposto alla misura cautelare degli arresti donniciliari, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso a fini processuali dalla Corte di Buda in esecuzione dell'arresto disposto dall'Il° Distretto di Polizia della Stazione di Budapest, approvato dal Pubblico Ministero dell'il° e 22° Distretto, in relazione a condotta sussunta dalla Corte territoriale nell'ambito del reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Trattandosi di cittadino italiano, la sentenza ha subordinato la consegna alla condizione di cui all'art. 19, lett. b), legge n. 69 del 2005, che il Mongardini sia rinviato in Italia per scontare la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale che saranno eventualmente applicate dallo Stato dell'Ungheria.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del consegnando, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione 2.1 Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 18-bis, legge n. 69 del 2005 che prevede un motivo facoltativo di rifiuto della consegna del mandato di arresto europeo emesso al fine di esercitare azioni giudiziarie in materia penale.

Ad avviso del ricorrente, infatti, la nozione di "azioni giudiziarie" presuppone l'esercizio dell'azione penale e l'assunzione della qualità di "imputato", mentre dalla documentazione trasmessa risulta che il procedimento a carico del ricorrente si trova ancora in una fase iniziale di verifica della sussistenza della condotta contestata. 2.2 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 2 legge n. 69 del 2005, avendo la Corte di appello omesso di specificare i limiti che lo Stato emittente dovrebbe rispettare in relazione alla limitazione della libertà personale del Mongardini durante la sua permanenza a disposizione dell'autorità giudiziaria ungherese, tenuto conto, altresì, del fatto che secondo l'ordinamento italiano l'indagato ha diritto a non comparire, a non rendere esame o interrogatorio ovvero a rimanere in silenzio, cosicché non sono consentite misure coercitive funzionali a tali scopi né la permanenza in stato di detenzione durante il processo.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

In particolare, quanto al secondo motivo di ricorso, ha dedotto che la Corte di appello ha omesso di verificare se il mandato di arresto europeo sia stato emesso sulla base di un provvedimento nazionale appellabile.

Ha, invece, rilevato l'infondatezza del primo motivo di ricorso considerando che il mandato di arresto è stato emesso sulla base di un provvedimento dell'autorità di polizia convalidato dal Pubblico ministero e costituisce, dunque, una "decisione giudiziaria" ai sensi dell'art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro 2022/584/GAI (richiama, al riguardo, Sez. 6, n. 20571 del 1/772020, Rv. 279280). [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va rilevato che con nota del 19 luglio 2022 dell'Ufficio cooperazione Giudiziaria Internazionale del Ministero della Giustizia è stato comunicato che in data 13 luglio 2022 le Autorità dell'Ungheria hanno revocato il mandato di arresto europeo nei confronti del ricorrente.

Inoltre, con ordinanza del 20 luglio 2022 la Corte di appello di Roma ha revocato la misura degli arresti domiciliari e ordinato l'immediata liberazione del Mongardini se non detenuto per causa diversa dal mandato europeo revocato. 1.1 La sopravvenuta revoca del mandato di arresto europeo da parte della autorità che l'aveva emesso assorbe ogni questione relativa all'esame del ricorso, essendo venuto meno il presupposto della instaurata procedura di consegna.

Ne consegue pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Roma) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16 giugno 2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato dell'Ungheria di [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto 1'8 giugno 2022 e sottoposto alla misura cautelare degli arresti donniciliari, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso a fini processuali dalla Corte di Buda in esecuzione dell'arresto disposto dall'Il° Distretto di Polizia della Stazione di Budapest, approvato dal Pubblico Ministero dell'il° e 22° Distretto, in relazione a condotta sussunta dalla Corte territoriale nell'ambito del reato di cui all'art. 640 cod. pen. Trattandosi di cittadino italiano, la sentenza ha subordinato la consegna alla condizione di cui all'art. 19, lett. b), legge n. 69 del 2005, che il Mongardini sia rinviato in Italia per scontare la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale che saranno eventualmente applicate dallo Stato dell'Ungheria. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del consegnando, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione 2.1 Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 18-bis, legge n. 69 del 2005 che prevede un motivo facoltativo di rifiuto della consegna del mandato di arresto europeo emesso al fine di esercitare azioni giudiziarie in materia penale. Ad avviso del ricorrente, infatti, la nozione di "azioni giudiziarie" presuppone l'esercizio dell'azione penale e l'assunzione della qualità di "imputato", mentre dalla documentazione trasmessa risulta che il procedimento a carico del ricorrente si trova ancora in una fase iniziale di verifica della sussistenza della condotta contestata. 2.2 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 2 legge n. 69 del 2005, avendo la Corte di appello omesso di specificare i limiti che lo Stato emittente dovrebbe rispettare in relazione alla limitazione della libertà personale del Mongardini durante la sua permanenza a disposizione dell'autorità giudiziaria ungherese, tenuto conto, altresì, del fatto che secondo l'ordinamento italiano l'indagato ha diritto a non comparire, a non rendere esame o interrogatorio ovvero a rimanere in silenzio, cosicché non sono consentite misure coercitive funzionali a tali scopi né la permanenza in stato di detenzione durante il processo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. In particolare, quanto al secondo motivo di ricorso, ha dedotto che la Corte di appello ha omesso di verificare se il mandato di arresto europeo sia stato emesso sulla base di un provvedimento nazionale appellabile. Ha, invece, rilevato l'infondatezza del primo motivo di ricorso considerando che il mandato di arresto è stato emesso sulla base di un provvedimento dell'autorità di polizia convalidato dal Pubblico ministero e costituisce, dunque, una "decisione giudiziaria" ai sensi dell'art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro 2022/584/GAI (richiama, al riguardo, Sez. 6, n. 20571 del 1/772020, Rv. 279280). [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va rilevato che con nota del 19 luglio 2022 dell'Ufficio cooperazione Giudiziaria Internazionale del Ministero della Giustizia è stato comunicato che in data 13 luglio 2022 le Autorità dell'Ungheria hanno revocato il mandato di arresto europeo nei confronti del ricorrente. Inoltre, con ordinanza del 20 luglio 2022 la Corte di appello di Roma ha revocato la misura degli arresti domiciliari e ordinato l'immediata liberazione del Mongardini se non detenuto per causa diversa dal mandato europeo revocato. 1.1 La sopravvenuta revoca del mandato di arresto europeo da parte della autorità che l'aveva emesso assorbe ogni questione relativa all'esame del ricorso, essendo venuto meno il presupposto della instaurata procedura di consegna. Ne consegue pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
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