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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 49675/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Cassino [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalia Corte di Appello di Trieste il 15/9/2021 -dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; -visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Con. [OSCURATO:PERSONA]; -letta la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Trieste confermava la decisione del Tribunale di Gorizia che, in data 27/1/2020, aveva riconosciuto il Tedesco colpevole del delitto di truffa, condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 400,00 di multa.2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo:

2.1. la violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'eccepita tardività della querela.

Secondo il ricorrente, la persona offesa avrebbe avuto contezza del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva dai primi giorni di settembre 2013 allorché accertava il mancato accredito della somma fittiziamente bonificata il 28 agosto precedente.

Pertanto la querela, presentata il 3 dicembre 2013, doveva essere ritenuta tardiva; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dell'art. 640 cod.pen.

La difesa segnala che i giudici di merito hanno ritenuto che il pagamento del primo pernottamento presso l'Hotel costituisse un escamotage finalizzato ad ingannare il gestore al fine di usufruire delle successive prestazioni, rimaste inadempiute, in assenza di elementi atti a sostenere detto convincimento.

In mancanza di prova circa la sussistenza di artifizi e raggiri e del dolo l'imputato doveva essere mandato assolto dal delitto ascrittogli; 2.3 la violazione di legge in relazione all'insussistenza di un pregiudizio economicamente apprezzabile per la persona offesa e alla mancata applicazione dell'articolo 131 bis cod. pen.

Il difensore sostiene che il fatto a giudizio risulta di ridotta portata offensiva,avuto riguardo al danno cagionato, sicché, tenuto conto delle condizioni soggettive del ricorrente, doveva riconoscersi la particolare tenuità del fatto. 3.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha disatteso le censure in punto di tardività della querela con motivazione che non presta il fianco a rilievi quanto ad adeguatezza e correttezza giustificativa.

Questa Corte è ferma nel ritenere che, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi.

In ogni caso, l'onere della prova dell'intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tale fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa (Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008 Rv. 239162) mentre un'eventuale situazione di incertezza va integrata in favore del querelante (Sez. 5, n. 2486 del 10/11/1998, dep. 1999, Rv. 212720).

Nella specie, i giudici di merito hanno dato ampio e persuasivo conto delle ragioni alla base della ritenuta tempestività dell'istanza punitiva sicché la doglianza difensiva tende ad una non consentita rilettura di dati fattuali adeguatamente scrutinati.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di rilievi adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi con un supporto argomentativo privo di aporie e frizioni logiche.

I giudici di merito hanno operato una compiuta analisi critica degli elementi acquisiti, coordinandoli in un organico quadro interpretativo, senza che siano rinvenibili errori nella articolazione del giudizio, omissioni decisive o illogicità manifeste.

Risulta, infatti, legittimamente valorizzata al fine dell'integrazione del reato la predeterminazione dell'illecito, denotata dalla presentazione di documentazione falsa, afferente un bonifico mai effettuato, al momento della richiesta della seconda prestazione, circostanza che integra artifizio idoneo ed efficiente rispetto alla locupletazione dei servizi richiesti e rimasti senza corrispettivo.

4. Ad analoghi esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi con riguardo al terzo motivo giacché, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, la condotta contestata non si presta ad essere qualificata come di particolare tenuità, avuto riguardo al danno, ammontante ad euro 1.832,00, procurato alla p.o.

5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, valutati i profili di colpa, si determina equitativamente in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Cassino [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalia Corte di Appello di Trieste il 15/9/2021 -dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; -visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Con. [OSCURATO:PERSONA]; -letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Trieste confermava la decisione del Tribunale di Gorizia che, in data 27/1/2020, aveva riconosciuto il Tedesco colpevole del delitto di truffa, condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 400,00 di multa.2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1. la violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'eccepita tardività della querela. Secondo il ricorrente, la persona offesa avrebbe avuto contezza del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva dai primi giorni di settembre 2013 allorché accertava il mancato accredito della somma fittiziamente bonificata il 28 agosto precedente. Pertanto la querela, presentata il 3 dicembre 2013, doveva essere ritenuta tardiva; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dell'art. 640 cod.pen. La difesa segnala che i giudici di merito hanno ritenuto che il pagamento del primo pernottamento presso l'Hotel costituisse un escamotage finalizzato ad ingannare il gestore al fine di usufruire delle successive prestazioni, rimaste inadempiute, in assenza di elementi atti a sostenere detto convincimento. In mancanza di prova circa la sussistenza di artifizi e raggiri e del dolo l'imputato doveva essere mandato assolto dal delitto ascrittogli; 2.3 la violazione di legge in relazione all'insussistenza di un pregiudizio economicamente apprezzabile per la persona offesa e alla mancata applicazione dell'articolo 131 bis cod. pen. Il difensore sostiene che il fatto a giudizio risulta di ridotta portata offensiva,avuto riguardo al danno cagionato, sicché, tenuto conto delle condizioni soggettive del ricorrente, doveva riconoscersi la particolare tenuità del fatto. 3.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha disatteso le censure in punto di tardività della querela con motivazione che non presta il fianco a rilievi quanto ad adeguatezza e correttezza giustificativa. Questa Corte è ferma nel ritenere che, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi. In ogni caso, l'onere della prova dell'intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tale fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa (Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008 Rv. 239162) mentre un'eventuale situazione di incertezza va integrata in favore del querelante (Sez. 5, n. 2486 del 10/11/1998, dep. 1999, Rv. 212720). Nella specie, i giudici di merito hanno dato ampio e persuasivo conto delle ragioni alla base della ritenuta tempestività dell'istanza punitiva sicché la doglianza difensiva tende ad una non consentita rilettura di dati fattuali adeguatamente scrutinati. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di rilievi adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi con un supporto argomentativo privo di aporie e frizioni logiche. I giudici di merito hanno operato una compiuta analisi critica degli elementi acquisiti, coordinandoli in un organico quadro interpretativo, senza che siano rinvenibili errori nella articolazione del giudizio, omissioni decisive o illogicità manifeste. Risulta, infatti, legittimamente valorizzata al fine dell'integrazione del reato la predeterminazione dell'illecito, denotata dalla presentazione di documentazione falsa, afferente un bonifico mai effettuato, al momento della richiesta della seconda prestazione, circostanza che integra artifizio idoneo ed efficiente rispetto alla locupletazione dei servizi richiesti e rimasti senza corrispettivo. 4. Ad analoghi esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi con riguardo al terzo motivo giacché, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, la condotta contestata non si presta ad essere qualificata come di particolare tenuità, avuto riguardo al danno, ammontante ad euro 1.832,00, procurato alla p.o. 5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, valutati i profili di colpa, si determina equitativamente in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre
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