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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 03304/2022

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12483/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Gregorio VII n. 466 - con troricorrente — avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n. 5925/42/14 depositata il 14/11/2014, non notificata; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate di Pavia notificava per l'anno 2005 a fini IRES alla società [OSCURATO:SOCIETA]. avviso di accertamento c.d. di "primo livello", stante la qualità di [OSCURATO:SOCIETA]. di controllata della odierna controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avendo entrambi le società optato per il regime del c.d.

"consolidato" ex artt. 117 e seguenti TUIR che prevede espressamente alli art. 127 TUIR la solidale responsabilità in capo alla consolidante per le maggiori imposte accertate alle consolidate.

Proprio in forza di tal previsione, in conseguenza dell'iniziativa dell'Ufficio pavese, la DRE [OSCURATO:PERSONA] notificava l'avviso di accertamento c.d. di "secondo livello" alla [OSCURATO:SOCIETA]. rettificandone di conseguenza l'IRES per l'anno 2005. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento di "primo livello" di fronte alla CTP di Pavia, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano congiuntamente l'avviso di accertamento di "secondo livello" di fronte alla CTP di Milano.

Con sentenza n. 287/41/12 la CTP di Milano accoglieva il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di accertamento di "secondo livello" L'Amministrazione proponeva appello.

La CTR con la pronuncia qui gravata dichiarava l'appello dell'Ufficio inammissibile in quanto tardivo.

Ricorre a questa Corte di cassazione l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; il [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., stante l'intervenuto - medio tempore - fallimento della società contribuente resiste con controricorso che illustra con memoria. /19 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 [OSCURATO:PERSONA] Con il solo motivo di ricorso dedotto l'Agenzia delle Entrate denuncia la nullità della sentenza impugnata per mancanza del requisito motivazionale previsto dal combinato disposto degli artt. 61 e 36 c. 2 n. 4 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art.111 Cost., dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR reso motivazione del tutto apparente in quanto assolutamente avulsa dal contesto fattuale e giuridico di causa.

Il motivo è fondato.

Dalla lettura della sentenza qui impugnata si evince che essa è stata resa - in forza di quanto riportato nella intestazione della stessa, ove sono contenute le indicazioni delle parti processuali - nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 287/41/12 della CTP di Milano che vedeva contrapposte da un lato la DRE [OSCURATO:PERSONA] quale appellante e la [OSCURATO:SOCIETA]. quale appellata.

Diversamente, nel corpo della motivazione la CTR fa invece riferimento costante alla [OSCURATO:PERSONA] di Pavia (dell'Agenzia delle Entrate, ovviamente) come il soggetto che ha "impugnate la sentenza n. 271/41/12 con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Milano aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]" (pag. 2 prime righe della sentenza impugnata); plurimi sono poi i riferimenti ulteriori a tal pronuncia n. 271/41/12 (alla quale si fa riferimento per altre 4 volte in motivazione) che in effetti è richiamata come se fosse oggetto dell'appello nell'ultimo periodo di pag. 2: "revocata la riunione del presente giudizio con quello di appello concernente la sentenza n. 287/41/12 emessa dalla medesima CTP su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e della consolidante [OSCURATO:PERSONA]...".

Ancora, nelle conclusioni, all'atto di dichiarare la inammissibilità dell'appello "proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Pavia avverso la sentenza n. 271/41/12", la CTR non solo continua a far riferimento a una sentenza diversa da quella oggetto del giudizio, ma anche a una parte che non risulta aver partecipato alla controversia poiché nel Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 presente giudizio risulta esser appellante la DRE [OSCURATO:PERSONA] e non l'Ufficio di Pavia.

Orbene, il secondo elemento di per sé potrebbe non risultare dirimente, in quanto per giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22918 del 09/10/2013;Cass.Sez. 3, Sentenza n. 2 763 del 12/02/2015) la mancata indicazione di una parte nell'epigrafe e nel dispositivo della sentenza non comporta la nullità di questa per violazione del principio del contraddittorio o per omissione di pronuncia, ma solo un errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 287 c.p.c. qualora dai verbali di causa risulti che essa abbia regolarmente partecipato al giudizio ed il giudice si sia pronunciato sulle sue domande ed eccezioni ovvero, in secondo grado, sui motivi di impugnazione dalla medesima proposti assieme ad altra parte indicata nella sentenza.

Nel presente caso, però, dalla lettura completa della sentenza qui gravata non solo non risulta che la DRE sia stata parte del giudizio: risulta invero l'opposto.

L'Erario risulta esser stato parte del giudizio per mezzo della [OSCURATO:PERSONA] di Pavia.

E' allora evidente che il giudice non si è pronunciato in alcun modo, come era doveroso, sulle istanze della DRE ridetta stessa, la cui posizione e le cui domande non risultano né prese in esame né decise dalla CTR e la cui mera partecipazione al giudizio è in concreto esclusa.

Non solo.

A riprova ulteriore e definitiva della completa distanza di ogni disamina prima e statuizione poi della CTR dalle questioni poste in causa dall'[OSCURATO:PERSONA] vanno considerati i ripetuti, costanti, inequivoci rimandi operati in motivazione non alla sentenza oggetto dell'appello indicata nell'intestazione (n. 287/41/12) resa tra la [OSCURATO:SOCIETA]. ma ad altra pronuncia (n. 271/41/12) resa tra altre parti, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] dì Pavia la consolidata [OSCURATO:SOCIETA]. e al suo concreto contenuto.

In argomento questa Corte ha sempre ritenuto anche di recente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16497 del 19/06/2019;Cass.Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2766 del 06/02/2020; precedentemente vedasi anche Cass.

Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 Sez. 5, Sentenza n. 15002 del 17/07/2015;Cass.Sez. 6 - L., Ordinanza n. 6162 del 17/03/2014) - anche a voler ritenere mero errore l'indicazione della DRE [OSCURATO:PERSONA] nella prima pagina della pronuncia impugnata - che la sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa, concernente altri soggetti, è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile, che, nel corso del processo può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, determinando in sede di legittimità, la cassazione con rinvio affinché si possa procedere alla sua rinnovazione.

Deve quindi concludersi in ordine alla effettiva estraneità delle questioni prese in esame prima e decise poi dalla CTR rispetto a quelle che formavano oggetto del giudizio; di qui la nullità della pronuncia impugnata che si è pronunciata in effetti su questioni del tutto estranee a quelle oggetto del giudizio.

Non è quindi possibile ricostruire il "decisum" e la "ratio decidendi", con la conseguenza che la decisione manca del tutto e la Corte è tenuta a procedere alla cassazione della pronuncia gravata e a disporre la rinnovazione dell'intero giudizio di appello.

In accoglimento quindi dell'unico motivo di ricorso, la sentenza è integralmente cassata con rinvio al giudice dell'appello. p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione che statuirà anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12483/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Gregorio VII n. 466 - con troricorrente — avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n. 5925/42/14 depositata il 14/11/2014, non notificata; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate di Pavia notificava per l'anno 2005 a fini IRES alla società [OSCURATO:SOCIETA]. avviso di accertamento c.d. di "primo livello", stante la qualità di [OSCURATO:SOCIETA]. di controllata della odierna controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avendo entrambi le società optato per il regime del c.d. "consolidato" ex artt. 117 e seguenti TUIR che prevede espressamente alli art. 127 TUIR la solidale responsabilità in capo alla consolidante per le maggiori imposte accertate alle consolidate. Proprio in forza di tal previsione, in conseguenza dell'iniziativa dell'Ufficio pavese, la DRE [OSCURATO:PERSONA] notificava l'avviso di accertamento c.d. di "secondo livello" alla [OSCURATO:SOCIETA]. rettificandone di conseguenza l'IRES per l'anno 2005. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento di "primo livello" di fronte alla CTP di Pavia, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano congiuntamente l'avviso di accertamento di "secondo livello" di fronte alla CTP di Milano. Con sentenza n. 287/41/12 la CTP di Milano accoglieva il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di accertamento di "secondo livello" L'Amministrazione proponeva appello. La CTR con la pronuncia qui gravata dichiarava l'appello dell'Ufficio inammissibile in quanto tardivo. Ricorre a questa Corte di cassazione l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; il [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., stante l'intervenuto - medio tempore - fallimento della società contribuente resiste con controricorso che illustra con memoria. /19 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 [OSCURATO:PERSONA] Con il solo motivo di ricorso dedotto l'Agenzia delle Entrate denuncia la nullità della sentenza impugnata per mancanza del requisito motivazionale previsto dal combinato disposto degli artt. 61 e 36 c. 2 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art.111 Cost., dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR reso motivazione del tutto apparente in quanto assolutamente avulsa dal contesto fattuale e giuridico di causa. Il motivo è fondato. Dalla lettura della sentenza qui impugnata si evince che essa è stata resa - in forza di quanto riportato nella intestazione della stessa, ove sono contenute le indicazioni delle parti processuali - nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 287/41/12 della CTP di Milano che vedeva contrapposte da un lato la DRE [OSCURATO:PERSONA] quale appellante e la [OSCURATO:SOCIETA]. quale appellata. Diversamente, nel corpo della motivazione la CTR fa invece riferimento costante alla [OSCURATO:PERSONA] di Pavia (dell'Agenzia delle Entrate, ovviamente) come il soggetto che ha "impugnate la sentenza n. 271/41/12 con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Milano aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]" (pag. 2 prime righe della sentenza impugnata); plurimi sono poi i riferimenti ulteriori a tal pronuncia n. 271/41/12 (alla quale si fa riferimento per altre 4 volte in motivazione) che in effetti è richiamata come se fosse oggetto dell'appello nell'ultimo periodo di pag. 2: "revocata la riunione del presente giudizio con quello di appello concernente la sentenza n. 287/41/12 emessa dalla medesima CTP su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e della consolidante [OSCURATO:PERSONA]...". Ancora, nelle conclusioni, all'atto di dichiarare la inammissibilità dell'appello "proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Pavia avverso la sentenza n. 271/41/12", la CTR non solo continua a far riferimento a una sentenza diversa da quella oggetto del giudizio, ma anche a una parte che non risulta aver partecipato alla controversia poiché nel Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 presente giudizio risulta esser appellante la DRE [OSCURATO:PERSONA] e non l'Ufficio di Pavia. Orbene, il secondo elemento di per sé potrebbe non risultare dirimente, in quanto per giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22918 del 09/10/2013;Cass.Sez. 3, Sentenza n. 2 763 del 12/02/2015) la mancata indicazione di una parte nell'epigrafe e nel dispositivo della sentenza non comporta la nullità di questa per violazione del principio del contraddittorio o per omissione di pronuncia, ma solo un errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 287 c.p.c. qualora dai verbali di causa risulti che essa abbia regolarmente partecipato al giudizio ed il giudice si sia pronunciato sulle sue domande ed eccezioni ovvero, in secondo grado, sui motivi di impugnazione dalla medesima proposti assieme ad altra parte indicata nella sentenza. Nel presente caso, però, dalla lettura completa della sentenza qui gravata non solo non risulta che la DRE sia stata parte del giudizio: risulta invero l'opposto. L'Erario risulta esser stato parte del giudizio per mezzo della [OSCURATO:PERSONA] di Pavia. E' allora evidente che il giudice non si è pronunciato in alcun modo, come era doveroso, sulle istanze della DRE ridetta stessa, la cui posizione e le cui domande non risultano né prese in esame né decise dalla CTR e la cui mera partecipazione al giudizio è in concreto esclusa. Non solo. A riprova ulteriore e definitiva della completa distanza di ogni disamina prima e statuizione poi della CTR dalle questioni poste in causa dall'[OSCURATO:PERSONA] vanno considerati i ripetuti, costanti, inequivoci rimandi operati in motivazione non alla sentenza oggetto dell'appello indicata nell'intestazione (n. 287/41/12) resa tra la [OSCURATO:SOCIETA]. ma ad altra pronuncia (n. 271/41/12) resa tra altre parti, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] dì Pavia la consolidata [OSCURATO:SOCIETA]. e al suo concreto contenuto. In argomento questa Corte ha sempre ritenuto anche di recente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16497 del 19/06/2019;Cass.Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2766 del 06/02/2020; precedentemente vedasi anche Cass. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 Sez. 5, Sentenza n. 15002 del 17/07/2015;Cass.Sez. 6 - L., Ordinanza n. 6162 del 17/03/2014) - anche a voler ritenere mero errore l'indicazione della DRE [OSCURATO:PERSONA] nella prima pagina della pronuncia impugnata - che la sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa, concernente altri soggetti, è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile, che, nel corso del processo può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, determinando in sede di legittimità, la cassazione con rinvio affinché si possa procedere alla sua rinnovazione. Deve quindi concludersi in ordine alla effettiva estraneità delle questioni prese in esame prima e decise poi dalla CTR rispetto a quelle che formavano oggetto del giudizio; di qui la nullità della pronuncia impugnata che si è pronunciata in effetti su questioni del tutto estranee a quelle oggetto del giudizio. Non è quindi possibile ricostruire il "decisum" e la "ratio decidendi", con la conseguenza che la decisione manca del tutto e la Corte è tenuta a procedere alla cassazione della pronuncia gravata e a disporre la rinnovazione dell'intero giudizio di appello. In accoglimento quindi dell'unico motivo di ricorso, la sentenza è integralmente cassata con rinvio al giudice dell'appello. p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione che statuirà anche