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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 29869/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza, emessa in data 3 dicembre 2021, il Tribunale di Lecce nel procedimento ex art. 309 cod. proc. pen. promosso da [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell'istanza, ha confermato il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 74 del d.p.r. n. 309 del 1990 ed a svariati episodi di cui all' art. 73 d.p.r. 309 del 1990 ed ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Con il primo lamenta l'omessa motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 comma 3, 292 comma 2 lett. c bis) cod. proc. pen..

Deduce che nell'ordinanza impugnata nessun passaggio motivazionale è dedicato alle censure specificamente mosse dalla difesa nella memoria depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed a quelle ulteriori addotte in sede di discussione sebbene venisse censurato l'errore in ordine alla ritenuta sussistenza del consesso associativo di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, e malgrado le smentite in ordine ai riscontri dei dati captati durante le intercettazioni, l'errata individuazione del Pierri tra i soggetti intercettati, l'insussistenza delle esigenze cautelari e del requisito della concreta attualità delle medesime.

Deduce che in tal modo il Tribunale del riesame ha reso una motivazione meramente apparente e priva di completezza non dando alcuna risposta alle censure difensive, considerato che l'obbligo di motivazione è un ineludibile principio dell'ordinamento interno, peraltro puntualmente cristallizzato in numerose norme del codice di procedura penale tra cui l'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. e l'art. 292 cod. proc. pen. e sancito anche a livello sovranazionale.

Con il secondo motivo deduce l'omessa motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc.pen., l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 13, 27, 111 Cost., 274, comma 1 lett. c) cod. proc. pen..

Deduce che l'impugnata ordinanza risulta affetta dal duplice vizio di violazione di legge e di vizio di motivazione in ordine alla concretezza ed all'attualità del pericolo di reiterazione e dell'errata applicazione della richiamata norma giuridica.

Inoltre il Gip e poi il Tribunale del riesame non hanno tenuto conto del dato temporale in quanto le contestazioni risalgono al settembre 2019 e che da quel momento nessuna altra condotta illecita risulta essere stata posta in essere.Né in tal senso assumono rilievo le note di P.G. in data 14.7.2020 e 17.8.2020, trattandosi di fatti che non hanno alcuna connessione con quelli oggetto del presente procedimento.

Ciò assume particolare rilievo con riguardo al Pierri, atteso che lo stesso è destinatario di contestazioni delimitate e circoscritte ad un solo mese risalenti peraltro a due anni prima della misura cautelare.

Con il terzo motivo di ricorso deduce l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 125, 192, 309 n. 9 cod. proc. pen.; art. 5 e 6 Cedu; artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309 del 1990, difetto motivazionale ex art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen.

Assume che il Tribunale del riesame ha omesso di procedere alla declaratoria di nullità dell'ordinanza del Gip essendo la stessa priva dell'autonoma valutazione e di motivazione circa gli elementi addotti dal Pubblico Ministero a sostegno della richiesta misura.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il ricorso è nel complesso infondato.

Va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178).

Quando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf.

Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475).Nella specie il Tribunale del riesame ha dato conto delle censure svolte dalla difesa dell'indagato concludendo che le stesse sono generiche con riguardo alla sussistenza del delitto associativo contestato sub A) della imputazione nonché sulla partecipazione del Pierri al sodalizio criminoso.

L"ordinanza indica poi gli indici sintomatici della sussistenza di un sodalizio dedito al narcotraffico (pg. 6) che vengono partitamente analizzati e successivamente (pg. 12) individua altresì gli elementi in base ai quali ha ritenuto l'inserimento del Pierri nel sodalizio criminoso tratteggiandone altresì il ruolo.

L'ordinanza evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico dell'indagato, e in particolare la pluralità dei soggetti coinvolti, la ripartizione dei compiti e la stabilità dell'organizzazione, per la quale tutti gli aderenti risultano operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie e altrui ricevano vicendevole ausilio e che contribuiscono tutte all'attuazione del programma criminale con la configurabilità del reato associativo ex art. 74d.P.R. n. 309/1990.

Viene altresì delineato il ruolo del Pierri come "uomo di Minicozzi" deputato allo spaccio al minuto di mariujana nel territorio di competenza del sodalizio, ovvero nel comune di Ugento, appannaggio dell'associazione facente capo al Minicozzi.

Inoltre va rimarcata la disponibilità del Pierri ad eseguire pestaggi e ritorsioni violente nell'interesse dell'associazione per punire i clienti inadempienti.

Quanto alla mancata riposta alle censure mosse dalla difesa dell'indagato nella memoria in data 3.12.2021 (All.

B al ricorso per cassazione), si evince che la stesse si risolvono in una generica confutazione della tesi accusatoria senza portare alcun elemento positivo atto a scalfire il quadro di gravità indiziaria. 2.2.Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso.

Ed invero il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato in punto di esigenze cautelari rilevando senza contraddizioni e senza manifeste illogicità come sussista l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., ovvero il pericolo attuale e concreto di reiterazione dei reati desunto dalle modalità e circostanze delle azioni criminose poste in essere.

Sul requisito della concretezza e dell'attualità del pericolo di reiterazione dei reati, il Tribunale ha evidenziato che dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] l'associazione si è subito riattivata e l'attività di spaccio è stata prontamente riorganizzata sotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'odierno indagato.3.3.Infondato è anche il terzo motivo di ricorso.

Va premesso che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760).

Il ricorrente deve indicare i passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o le ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse e il Tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001).

Peraltro, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di «autonoma valutazione» delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura «originale» degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648).

Il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. rispetto alla richiesta del P.M. non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice.

E' legittimo, peraltro, il ricorso alla tecnica redazionale del c.d. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendo ad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127).

Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza, emessa in data 3 dicembre 2021, il Tribunale di Lecce nel procedimento ex art. 309 cod. proc. pen. promosso da [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell'istanza, ha confermato il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 74 del d.p.r. n. 309 del 1990 ed a svariati episodi di cui all' art. 73 d.p.r. 309 del 1990 ed ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo lamenta l'omessa motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 comma 3, 292 comma 2 lett. c bis) cod. proc. pen.. Deduce che nell'ordinanza impugnata nessun passaggio motivazionale è dedicato alle censure specificamente mosse dalla difesa nella memoria depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed a quelle ulteriori addotte in sede di discussione sebbene venisse censurato l'errore in ordine alla ritenuta sussistenza del consesso associativo di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, e malgrado le smentite in ordine ai riscontri dei dati captati durante le intercettazioni, l'errata individuazione del Pierri tra i soggetti intercettati, l'insussistenza delle esigenze cautelari e del requisito della concreta attualità delle medesime. Deduce che in tal modo il Tribunale del riesame ha reso una motivazione meramente apparente e priva di completezza non dando alcuna risposta alle censure difensive, considerato che l'obbligo di motivazione è un ineludibile principio dell'ordinamento interno, peraltro puntualmente cristallizzato in numerose norme del codice di procedura penale tra cui l'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. e l'art. 292 cod. proc. pen. e sancito anche a livello sovranazionale. Con il secondo motivo deduce l'omessa motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc.pen., l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 13, 27, 111 Cost., 274, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.. Deduce che l'impugnata ordinanza risulta affetta dal duplice vizio di violazione di legge e di vizio di motivazione in ordine alla concretezza ed all'attualità del pericolo di reiterazione e dell'errata applicazione della richiamata norma giuridica. Inoltre il Gip e poi il Tribunale del riesame non hanno tenuto conto del dato temporale in quanto le contestazioni risalgono al settembre 2019 e che da quel momento nessuna altra condotta illecita risulta essere stata posta in essere.Né in tal senso assumono rilievo le note di P.G. in data 14.7.2020 e 17.8.2020, trattandosi di fatti che non hanno alcuna connessione con quelli oggetto del presente procedimento. Ciò assume particolare rilievo con riguardo al Pierri, atteso che lo stesso è destinatario di contestazioni delimitate e circoscritte ad un solo mese risalenti peraltro a due anni prima della misura cautelare. Con il terzo motivo di ricorso deduce l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 125, 192, 309 n. 9 cod. proc. pen.; art. 5 e 6 Cedu; artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309 del 1990, difetto motivazionale ex art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. Assume che il Tribunale del riesame ha omesso di procedere alla declaratoria di nullità dell'ordinanza del Gip essendo la stessa priva dell'autonoma valutazione e di motivazione circa gli elementi addotti dal Pubblico Ministero a sostegno della richiesta misura. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorso è nel complesso infondato. Va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178). Quando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475).Nella specie il Tribunale del riesame ha dato conto delle censure svolte dalla difesa dell'indagato concludendo che le stesse sono generiche con riguardo alla sussistenza del delitto associativo contestato sub A) della imputazione nonché sulla partecipazione del Pierri al sodalizio criminoso. L"ordinanza indica poi gli indici sintomatici della sussistenza di un sodalizio dedito al narcotraffico (pg. 6) che vengono partitamente analizzati e successivamente (pg. 12) individua altresì gli elementi in base ai quali ha ritenuto l'inserimento del Pierri nel sodalizio criminoso tratteggiandone altresì il ruolo. L'ordinanza evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico dell'indagato, e in particolare la pluralità dei soggetti coinvolti, la ripartizione dei compiti e la stabilità dell'organizzazione, per la quale tutti gli aderenti risultano operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie e altrui ricevano vicendevole ausilio e che contribuiscono tutte all'attuazione del programma criminale con la configurabilità del reato associativo ex art. 74d.P.R. n. 309/1990. Viene altresì delineato il ruolo del Pierri come "uomo di Minicozzi" deputato allo spaccio al minuto di mariujana nel territorio di competenza del sodalizio, ovvero nel comune di Ugento, appannaggio dell'associazione facente capo al Minicozzi. Inoltre va rimarcata la disponibilità del Pierri ad eseguire pestaggi e ritorsioni violente nell'interesse dell'associazione per punire i clienti inadempienti. Quanto alla mancata riposta alle censure mosse dalla difesa dell'indagato nella memoria in data 3.12.2021 (All. B al ricorso per cassazione), si evince che la stesse si risolvono in una generica confutazione della tesi accusatoria senza portare alcun elemento positivo atto a scalfire il quadro di gravità indiziaria. 2.2.Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso. Ed invero il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato in punto di esigenze cautelari rilevando senza contraddizioni e senza manifeste illogicità come sussista l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., ovvero il pericolo attuale e concreto di reiterazione dei reati desunto dalle modalità e circostanze delle azioni criminose poste in essere. Sul requisito della concretezza e dell'attualità del pericolo di reiterazione dei reati, il Tribunale ha evidenziato che dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] l'associazione si è subito riattivata e l'attività di spaccio è stata prontamente riorganizzata sotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'odierno indagato.3.3.Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Va premesso che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). Il ricorrente deve indicare i passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o le ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse e il Tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001). Peraltro, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di «autonoma valutazione» delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura «originale» degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648). Il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. rispetto alla richiesta del P.M. non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice. E' legittimo, peraltro, il ricorso alla tecnica redazionale del c.d. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendo ad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127). Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q
Sentenza Cassazione n. 29869/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris