CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 43442/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 marzo 1980 avverso l'ordinanza del 27 aprile 2022 del Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso per intervenuta rinunzia; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che il Tribunale di Isernia, con ill provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio disposto, in relazione a una ipotizzata frode ex ad 356 cod. pen., dalla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale e caduto su un edificio scolastico, sugli atti di gara e quelli di esecuzione delle opere di ristrutturazione e adeguamento dello stesso, aggiudicate dal Comune di Frosolone alla società Edil 89 di [OSCURATO:PERSONA] srl e sottoposte alla direzione lavori assegnata al predetto Pette; Rilevato, ancora che avverso il predetto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge per assoluta carenza di motivazione, anche per relationem, del decreto di sequestro, avente connotazioni meramente esplorative nonchè violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti oltre che con riguardo ai profili di adeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura; Considerato che è intervenuta rinunzia da parte del ricorrente, ritualmente operata e motivata in ragione del disposto dissequestro dei beni sottoposti al vincolo cautelare; Ritenuto che in coerenza va dichiarata la inammissibilità del ricorso, senza che alla stessa segua alcuna statuizione sulle spese, attese le ragioni poste a fondamento della rinunzia P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinunzia. Così