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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39301/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo e unico motivo di ricorso il ricorrente contesta vizio della motivazione, violazione di legge e inosservanza delle leggi processuali con riferimento al trattamento sanzionatorio, in particolare rispetto alla negata concessione delle attenuanti generiche, quanto al fatto di reato cui all'art. 171 ter lett. b) LS 633/1941 contestato al ricorrente per aver riprodotto e posto in vendita opere didattiche universitarie in violazione della normativa sul diritto d'autore e privi di contrassegno SIAE.

Considerato che la Corte territoriale ha ritenuto il ricorso in appello inammissibile per il carattere generico delle doglianze e, con motivazione no'n illogica, ha confermato la condanna e il trattamento sanzionatorio a essa correlata (v. pag. 2 della sentenza impugnata).

Ritenuto che il motivo di ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'atto di appello è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in netto contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità che, invero, sul punto si è espressa: "In tema di tutela penale del diritto d'autore, integra il reato previsto dall'art. 171 ter, comma primo, lett. b), L. 22 aprile 1941, n. 633, la detenzione su elaboratore elettronico, per uso non personale ed al fine di profitto, di opera dell'ingegno abusivamente riprodotta mediante tecnica di scansionamento e destinata alla realizzazione di copie cartacee da porre in vendita.

In motivazione, la Corte ha osservato che la cd.

"scannerizzazione" rientra, a mente del comma terzo dell'art. 68 della legge citata, tra i sistemi di riproduzione -analoghi alla fotocopia e alla xerocopia" (Sez. 3, Sentenza n. 23365 del 26/01/2016, Caggiano, Rv. 267342.- 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo e unico motivo di ricorso il ricorrente contesta vizio della motivazione, violazione di legge e inosservanza delle leggi processuali con riferimento al trattamento sanzionatorio, in particolare rispetto alla negata concessione delle attenuanti generiche, quanto al fatto di reato cui all'art. 171 ter lett. b) LS 633/1941 contestato al ricorrente per aver riprodotto e posto in vendita opere didattiche universitarie in violazione della normativa sul diritto d'autore e privi di contrassegno SIAE. Considerato che la Corte territoriale ha ritenuto il ricorso in appello inammissibile per il carattere generico delle doglianze e, con motivazione no'n illogica, ha confermato la condanna e il trattamento sanzionatorio a essa correlata (v. pag. 2 della sentenza impugnata). Ritenuto che il motivo di ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'atto di appello è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in netto contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità che, invero, sul punto si è espressa: "In tema di tutela penale del diritto d'autore, integra il reato previsto dall'art. 171 ter, comma primo, lett. b), L. 22 aprile 1941, n. 633, la detenzione su elaboratore elettronico, per uso non personale ed al fine di profitto, di opera dell'ingegno abusivamente riprodotta mediante tecnica di scansionamento e destinata alla realizzazione di copie cartacee da porre in vendita. In motivazione, la Corte ha osservato che la cd. "scannerizzazione" rientra, a mente del comma terzo dell'art. 68 della legge citata, tra i sistemi di riproduzione -analoghi alla fotocopia e alla xerocopia" (Sez. 3, Sentenza n. 23365 del 26/01/2016, Caggiano, Rv. 267342.- 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 set
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