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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 05596/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

– rappresenta to e dife so in virtù di procura speciale su foglio allegato a l ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliat o in Roma, alla viaG.

Belli, n. 36 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro COMUNE di RENDE – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del sindaco pr o tempore, rappresentato e dife so disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliat o in Roma, alla via Renzo da Ceri, n. 195 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE avverso l’ordinanzan. 197 6 - 2 5 .9 / 1 . 10 . 202 0 della Corte d’Appello di Catanzaro , udita la relazione nella camera di consiglio del 5 marzo 2026 del consigliere dottor [OSCURATO:PERSONA], preso atto che [OSCURATO:PERSONA] ha allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. al ricorso iscritto al n. 1666 -2021 R.G. , datata 26.2.2026 e notificata a controparte; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione va assunta con riferimento alle spese di lite; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenut o a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bisdell’art. 13 del medesimo d.P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] ed iscritto al n. 1666 - 2021R.G.

Così deciso in Roma il 5 marzo 2026 Il presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
– rappresenta to e dife so in virtù di procura speciale su foglio allegato a l ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliat o in Roma, alla viaG. Belli, n. 36 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro COMUNE di RENDE – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del sindaco pr o tempore, rappresentato e dife so disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliat o in Roma, alla via Renzo da Ceri, n. 195 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso l’ordinanzan. 197 6 - 2 5 .9 / 1 . 10 . 202 0 della Corte d’Appello di Catanzaro , udita la relazione nella camera di consiglio del 5 marzo 2026 del consigliere dottor [OSCURATO:PERSONA], preso atto che [OSCURATO:PERSONA] ha allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. al ricorso iscritto al n. 1666 -2021 R.G. , datata 26.2.2026 e notificata a controparte; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione va assunta con riferimento alle spese di lite; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenut o a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bisdell’art. 13 del medesimo d.P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] ed iscritto al n. 1666 - 2021R.G. Così deciso in Roma il 5 marzo 2026 Il presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05596/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris