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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 luglio 2025

Cassazione n. 21002/2025

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ll’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;ricorrentecontroR.Y.intimatoavverso il decreto n. cronol. 5266/2024 del Tribunale di Catania, pubblicato indata 01/07/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon ricorso ex artt. 35 e 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008, R.Y.cittadino pakistano, ha impugnato il provvedimento della Commissionenazionale per il diritto di asilo del 18/07/2019, notificato il 04/09/2020, con ilOscuramento disposto Numero registro generale 17594/2024Numero sezionale 954/2025Numero di raccolta generale 21002/2025Data pubblicazione 24/07/2025quale, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 251 del 2007, è stata deliberata lacessazione dello status di protezione sussidiaria riconosciutogli con ordinanzapronunciata il 14/06/2013 dal Tribunale di Caltanissetta in esito al giudizio dalui promosso avverso la decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] diSiracusa, con la quale era stata rigettata la sua domanda di protezioneinternazionale ed erano stati trasmessi gli atti al Questore per il rilascio delpermesso di soggiorno per protezione umanitaria, ai sensi dell’art. 5, comma6, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente all’epoca della presentazione delladomanda.Instaurato il contraddittorio con notifica effettuata a cura della Cancelleriapresso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Catania, il Ministero dell’Internonon si è costituito in giudizio.Il Tribunale ha proceduto all’audizione del cittadino straniero e, depositatenote di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha statuito come segue:«dichiara la contumacia del Ministero dell’Interno; dichiara che permangonole condizioni che hanno determinato l’attribuzione all’odierno ricorrente dellostatus di protezione sussidiaria, come riconosciuto con ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] …»Avverso tale statuizione, il Ministero dell’Interno-Commissione nazionaleper il diritto di asilo ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solomotivo.Il cittadino straniero non si è difeso con controricorso.Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigettodel ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione dell’art. 35 bis, comma 6, D. Lgs. 25/2008, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. per non aver il Tribunale rilevato la nullità dellanotifica dell’atto introduttivo del giudizio.»Il ricorrente ha evidenziato che l’art. 35 bis, comma 6, d.lgs. n. 25 del2008 chiaramente dispone che «Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria,Oscuramento disposto Numero registro generale 17594/2024Numero sezionale 954/2025Numero di raccolta generale 21002/2025Data pubblicazione 24/07/2025al Ministero dell'interno, presso la commissione o la sezione che ha adottatol'atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca dellaprotezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo.»La stessa parte ha rilevato che, nel decreto di fissazione udienza, ilTribunale aveva disposto che la Cancelleria provvedesse alla notifica delricorso introduttivo e del decreto al Ministero dell'Interno, presso laCommissione nazionale per il diritto di asilo, competente per gli adempimentidi cui ai commi 6, 7 e 8 dell’art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008, ma, poi, in data21/01/2021, la Cancelleria aveva provveduto alla notifica del ricorsointroduttivo alla [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Catania, all’indirizzo diposta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL], mentreinvece avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione nazionale per ildiritto di asilo.Ad opinione del ricorrente, l’omessa notifica dell’atto introduttivo delgiudizio alla Commissione menzionata, in spregio al disposto dell’art. 35 bisd.lgs. n. 25 del 2008, ha determinato un concreto vulnus al diritto di difesadella stessa, che non è stata messa nelle condizioni di potersi costituire edifendere nel procedimento.

E ciò a fronte del duplice scopo perseguito dallanotificazione dell’atto introduttivo giudiziale, quale strumento preordinato adassicurare, da un lato, alla parte intimata il pieno diritto di difendersi dallealtrui pretese processuali mediante la tempestiva costituzione in giudizio el’esercizio di tutte le facoltà difensive idonee a tutelare la propria posizione, e,dall’altro, a colui il quale abbia deciso di adire le vie legali la possibilità diproseguire il giudizio intrapreso anche senza la partecipazione dellacontroparte a fronte di una corretta instaurazione del rapporto processuale edel rispetto del principio costituzionale del contraddittorio.In conclusione, il ricorrente ha affermato che il dedotto vizio processualeha comportato la nullità, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., dellasentenza emessa che, perciò, merita di essere cassata.2.

Il motivo di ricorso è infondato.2.1.

Com’è noto, l’art. 5 d.lgs. n. 25 del 2008, nel testo applicabile rationetemporis (poi modificato dal d.l. n. 145 del 2024, conv. con modif. in l. n. 187Oscuramento disposto Numero registro generale 17594/2024Numero sezionale 954/2025Numero di raccolta generale 21002/2025Data pubblicazione 24/07/2025del 2024), individua ai commi 1, 1 bis e 1 ter le attribuzioni della Commissionenazionale per il diritto di asilo, stabilendo quanto segue:«1. [OSCURATO:PERSONA] nazionale per il diritto di asilo ha competenza inmateria di revoca e cessazione degli status di protezione internazionalericonosciuti, nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007,n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioniterritoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesimeCommissioni, di monitoraggio della qualità delle procedure e dell'attività delleCommissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informaticacontenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, dicostituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazionesocio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggiodei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuoveCommissioni territoriali e di fornire, ove necessario, informazioni al Presidentedel Consiglio dei Ministri per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. [OSCURATO:PERSONA] mantienerapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamentidi carattere internazionale relativi all'attività svolta. [OSCURATO:PERSONA] punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con laCommissione europea e con le competenti autorità degli altri Stati membri.1-bis.

Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui alcomma 1, la Commissione nazionale può individuare periodicamente i Paesi diprovenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12, commi2 e 2-bis.1-ter. [OSCURATO:PERSONA] nazionale adotta un codice di condotta per icomponenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personaledi supporto delle medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapportosulle attività svolte dalla medesima Commissione e dalle Commissioniterritoriali.»Ai successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo, sempre nel testo applicabileratione temporis, è poi regolata la composizione e il funzionamento dellaCommissione, nei seguenti termini:Oscuramento disposto Numero registro generale 17594/2024Numero sezionale 954/2025Numero di raccolta generale 21002/2025Data pubblicazione 24/07/2025«[OSCURATO:PERSONA] nazionale è nominata, nel rispetto del principio diequilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, suproposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri.

LaCommissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente inservizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario dellacarriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in serviziopresso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigentedel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Ciascunaamministrazione designa un supplente.

L'incarico ha durata triennale ed èrinnovabile. [OSCURATO:PERSONA] è validamente costituita con la presenza dellamaggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno trecomponenti.

Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante deldelegato in Italia dell'UNHCR. [OSCURATO:PERSONA] nazionale si avvale delsupporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili el'immigrazione del Ministero dell'interno.3.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta deiMinistri dell'interno e degli affari esteri, possono essere istituite una o piùsezioni della Commissione nazionale.

I componenti di ciascuna sezione sonoindividuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2.

Le sezioni dellaCommissione nazionale sono validamente costituite e deliberano con lemedesime modalità previste per la Commissione nazionale.»Da quanto sopra riportato emerge chiaramente che il suddetto organismo,sebbene caratterizzato da una certa autarchia, intesa come capacità didisporre di potestà pubbliche, non è comunque dotato di altrettanta autonomiaorganizzatoria, ossia della capacità di disporre di una propria strutturaorganizzativa, cona la conseguenza che non è possibile qualificare dettoorganismo alla stregua di ente pubblico in senso stretto, dotato, in quantotale, di autonoma e distinta soggettività giuridica rispetto al Ministerodell’interno.Pur risultando composta da rappresentanti di più amministrazionipubbliche (con la partecipazione anche di rappresentati di organizzazioniinternazionali), la Commissione opera presso il Ministero dell'interno, èOscuramento disposto Numero registro generale 17594/2024Numero sezionale 954/2025Numero di raccolta generale 21002/2025Data pubblicazione 24/07/2025presieduta da un funzionario della carriera prefettizia e si giova delle risorseumane, strumentali e finanziarie del Ministero stesso.A identiche conclusioni, d’altronde, è pervenuta questa Corte, laddove haesaminato la natura giuridica della [OSCURATO:PERSONA] per ilriconoscimento dello status, poi trasformata per legge nella Commissionenazionale per il diritto di asilo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26278 del02/12/2005; v. anche in motivazione Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10492dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Ne consegue che la notifica del ricorso avverso il provvedimento adottatodalla Commissione deve seguire la stessa regola dettata dall'art. 11, comma2, r.d. n. 1611 del 1933, secondo cui «Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasiistitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative ospeciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazionidello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sedel'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona delMinistro competente».Correttamente, dunque, il ricorso introduttivo è stato notificato dallacancelleria all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania (nel cui distrettoha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è stato proposto il ricorso),legittima destinataria anche delle notifiche rivolte al Ministero dell'Interno-[OSCURATO:PERSONA] per il diritto di asilo.5.

Il ricorso deve pertanto essere respinto in applicazione del seguenteprincipio:«La notificazione ai sensi dell’art. 35 bis, comma 6, d.lgs. n. 25 del 2008del ricorso contro il provvedimento della Commissione nazionale per il dirittodi asilo, che abbia deliberato la cessazione dello status di protezionesussidiaria, è ritualmente eseguita nei confronti del Ministero dell’Interno edella Commissione presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distrettoha sede l'autorità giudiziaria adita, poiché la Commissione menzionata non haun’autonoma soggettività giuridica rispetto al Ministero.»Oscuramento disposto Numero registro generale 17594/2024Numero sezionale 954/2025Numero di raccolta generale 21002/2025Data pubblicazione 24/07/20256.

Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, poiché il cittadinostraniero rimasto intimato.7.

Non si applica l'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, perchéla norma non trova applicazione nei confronti di quelle parti che, come leAmministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione adebito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loroqualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., Sez.

U,Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).8.

In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti edei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del2003.

P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse legeneralità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 d.lgs. n.196 del 2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile dellaCorte suprema di cassazione, il 05/03/2025.Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;ricorrentecontroR.Y.intimatoavverso il decreto n. cronol. 5266/2024 del Tribunale di Catania, pubblicato indata 01/07/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon ricorso ex artt. 35 e 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008, R.Y.cittadino pakistano, ha impugnato il provvedimento della Commissionenazionale per il diritto di asilo del 18/07/2019, notificato il 04/09/2020, con ilOscuramento disposto Numero registro generale 17594/2024Numero sezionale 954/2025Numero di raccolta generale 21002/2025Data pubblicazione 24/07/2025quale, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 251 del 2007, è stata deliberata lacessazione dello status di protezione sussidiaria riconosciutogli con ordinanzapronunciata il 14/06/2013 dal Tribunale di Caltanissetta in esito al giudizio dalui promosso avverso la decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] diSiracusa, con la quale era stata rigettata la sua domanda di protezioneinternazionale ed erano stati trasmessi gli atti al Questore per il rilascio delpermesso di soggiorno per protezione umanitaria, ai sensi dell’art. 5, comma6, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente all’epoca della presentazione delladomanda.Instaurato il contraddittorio con notifica effettuata a cura della Cancelleriapresso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Catania, il Ministero dell’Internonon si è costituito in giudizio.Il Tribunale ha proceduto all’audizione del cittadino straniero e, depositatenote di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha statuito come segue:«dichiara la contumacia del Ministero dell’Interno; dichiara che permangonole condizioni che hanno determinato l’attribuzione all’odierno ricorrente dellostatus di protezione sussidiaria, come riconosciuto con ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] …»Avverso tale statuizione, il Ministero dell’Interno-Commissione nazionaleper il diritto di asilo ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solomotivo.Il cittadino straniero non si è difeso con controricorso.Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigettodel ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione dell’art. 35 bis, comma 6, D. Lgs. 25/2008, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. per non aver il Tribunale rilevato la nullità dellanotifica dell’atto introduttivo del giudizio.»Il ricorrente ha evidenziato che l’art. 35 bis, comma 6, d.lgs. n. 25 del2008 chiaramente dispone che «Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria,Oscuramento disposto Numero registro generale 17594/2024Numero sezionale 954/2025Numero di raccolta generale 21002/2025Data pubblicazione 24/07/2025al Ministero dell'interno, presso la commissione o la sezione che ha adottatol'atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca dellaprotezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo.»La stessa parte ha rilevato che, nel decreto di fissazione udienza, ilTribunale aveva disposto che la Cancelleria provvedesse alla notifica delricorso introduttivo e del decreto al Ministero dell'Interno, presso laCommissione nazionale per il diritto di asilo, competente per gli adempimentidi cui ai commi 6, 7 e 8 dell’art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008, ma, poi, in data21/01/2021, la Cancelleria aveva provveduto alla notifica del ricorsointroduttivo alla [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Catania, all’indirizzo diposta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL], mentreinvece avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione nazionale per ildiritto di asilo.Ad opinione del ricorrente, l’omessa notifica dell’atto introduttivo delgiudizio alla Commissione menzionata, in spregio al disposto dell’art. 35 bisd.lgs. n. 25 del 2008, ha determinato un concreto vulnus al diritto di difesadella stessa, che non è stata messa nelle condizioni di potersi costituire edifendere nel procedimento. E ciò a fronte del duplice scopo perseguito dallanotificazione dell’atto introduttivo giudiziale, quale strumento preordinato adassicurare, da un lato, alla parte intimata il pieno diritto di difendersi dallealtrui pretese processuali mediante la tempestiva costituzione in giudizio el’esercizio di tutte le facoltà difensive idonee a tutelare la propria posizione, e,dall’altro, a colui il quale abbia deciso di adire le vie legali la possibilità diproseguire il giudizio intrapreso anche senza la partecipazione dellacontroparte a fronte di una corretta instaurazione del rapporto processuale edel rispetto del principio costituzionale del contraddittorio.In conclusione, il ricorrente ha affermato che il dedotto vizio processualeha comportato la nullità, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., dellasentenza emessa che, perciò, merita di essere cassata.2. Il motivo di ricorso è infondato.2.1. Com’è noto, l’art. 5 d.lgs. n. 25 del 2008, nel testo applicabile rationetemporis (poi modificato dal d.l. n. 145 del 2024, conv. con modif. in l. n. 187Oscuramento disposto Numero registro generale 17594/2024Numero sezionale 954/2025Numero di raccolta generale 21002/2025Data pubblicazione 24/07/2025del 2024), individua ai commi 1, 1 bis e 1 ter le attribuzioni della Commissionenazionale per il diritto di asilo, stabilendo quanto segue:«1. [OSCURATO:PERSONA] nazionale per il diritto di asilo ha competenza inmateria di revoca e cessazione degli status di protezione internazionalericonosciuti, nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007,n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioniterritoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesimeCommissioni, di monitoraggio della qualità delle procedure e dell'attività delleCommissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informaticacontenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, dicostituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazionesocio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggiodei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuoveCommissioni territoriali e di fornire, ove necessario, informazioni al Presidentedel Consiglio dei Ministri per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. [OSCURATO:PERSONA] mantienerapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamentidi carattere internazionale relativi all'attività svolta. [OSCURATO:PERSONA] punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con laCommissione europea e con le competenti autorità degli altri Stati membri.1-bis. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui alcomma 1, la Commissione nazionale può individuare periodicamente i Paesi diprovenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12, commi2 e 2-bis.1-ter. [OSCURATO:PERSONA] nazionale adotta un codice di condotta per icomponenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personaledi supporto delle medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapportosulle attività svolte dalla medesima Commissione e dalle Commissioniterritoriali.»Ai successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo, sempre nel testo applicabileratione temporis, è poi regolata la composizione e il funzionamento dellaCommissione, nei seguenti termini:Oscuramento disposto Numero registro generale 17594/2024Numero sezionale 954/2025Numero di raccolta generale 21002/2025Data pubblicazione 24/07/2025«[OSCURATO:PERSONA] nazionale è nominata, nel rispetto del principio diequilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, suproposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. LaCommissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente inservizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario dellacarriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in serviziopresso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigentedel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascunaamministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata triennale ed èrinnovabile. [OSCURATO:PERSONA] è validamente costituita con la presenza dellamaggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno trecomponenti. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante deldelegato in Italia dell'UNHCR. [OSCURATO:PERSONA] nazionale si avvale delsupporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili el'immigrazione del Ministero dell'interno.3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta deiMinistri dell'interno e degli affari esteri, possono essere istituite una o piùsezioni della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna sezione sonoindividuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni dellaCommissione nazionale sono validamente costituite e deliberano con lemedesime modalità previste per la Commissione nazionale.»Da quanto sopra riportato emerge chiaramente che il suddetto organismo,sebbene caratterizzato da una certa autarchia, intesa come capacità didisporre di potestà pubbliche, non è comunque dotato di altrettanta autonomiaorganizzatoria, ossia della capacità di disporre di una propria strutturaorganizzativa, cona la conseguenza che non è possibile qualificare dettoorganismo alla stregua di ente pubblico in senso stretto, dotato, in quantotale, di autonoma e distinta soggettività giuridica rispetto al Ministerodell’interno.Pur risultando composta da rappresentanti di più amministrazionipubbliche (con la partecipazione anche di rappresentati di organizzazioniinternazionali), la Commissione opera presso il Ministero dell'interno, èOscuramento disposto Numero registro generale 17594/2024Numero sezionale 954/2025Numero di raccolta generale 21002/2025Data pubblicazione 24/07/2025presieduta da un funzionario della carriera prefettizia e si giova delle risorseumane, strumentali e finanziarie del Ministero stesso.A identiche conclusioni, d’altronde, è pervenuta questa Corte, laddove haesaminato la natura giuridica della [OSCURATO:PERSONA] per ilriconoscimento dello status, poi trasformata per legge nella Commissionenazionale per il diritto di asilo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26278 del02/12/2005; v. anche in motivazione Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10492dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Ne consegue che la notifica del ricorso avverso il provvedimento adottatodalla Commissione deve seguire la stessa regola dettata dall'art. 11, comma2, r.d. n. 1611 del 1933, secondo cui «Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasiistitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative ospeciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazionidello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sedel'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona delMinistro competente».Correttamente, dunque, il ricorso introduttivo è stato notificato dallacancelleria all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania (nel cui distrettoha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è stato proposto il ricorso),legittima destinataria anche delle notifiche rivolte al Ministero dell'Interno-[OSCURATO:PERSONA] per il diritto di asilo.5. Il ricorso deve pertanto essere respinto in applicazione del seguenteprincipio:«La notificazione ai sensi dell’art. 35 bis, comma 6, d.lgs. n. 25 del 2008del ricorso contro il provvedimento della Commissione nazionale per il dirittodi asilo, che abbia deliberato la cessazione dello status di protezionesussidiaria, è ritualmente eseguita nei confronti del Ministero dell’Interno edella Commissione presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distrettoha sede l'autorità giudiziaria adita, poiché la Commissione menzionata non haun’autonoma soggettività giuridica rispetto al Ministero.»Oscuramento disposto Numero registro generale 17594/2024Numero sezionale 954/2025Numero di raccolta generale 21002/2025Data pubblicazione 24/07/20256. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, poiché il cittadinostraniero rimasto intimato.7. Non si applica l'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, perchéla norma non trova applicazione nei confronti di quelle parti che, come leAmministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione adebito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loroqualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., Sez. U,Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).8. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti edei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del2003. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse legeneralità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 d.lgs. n.196 del 2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile dellaCorte suprema di cassazione, il 05/03/2025.Il PresidenteAlberto Giusti
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