CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17115/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] !a sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, che !o aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 4 legge 02 ottobre 1967, n. 895, così riqualificata l'originaria contestazione - per aver portato una bomboletta spray "[OSCURATO:PERSONA]" contenente la sostanza sintetica cd. "CS", ossia 2-clorobenzilidenmalononitrile, sostanza nociva per inalazione, ingestione e contatto per !a pelle, di regola adoperata come agente aggressivo- lacrimogeno in uso a molti corpi di polizia nel mondo - e per l'effetto, disapplicata la contestata recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro tremila di multa. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, denunciando: - violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 43 cod. pen. e 4 legge n. 895 del 1967, per manifesta illogicità circa la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; - violazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 43 cod. pen. e 4 legge n. 895 del 1967, con riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva, volta all'acquisizione della dimostrazione circa la libera vendita on line del prodotto; - violazione ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 e 179 cod. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione alla omessa declaratoria di nullità dell'ordinanza dibattimentale del 17/07/2019; - violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 5 legge n. 895 del 1967, per violazione della legge penale, in relazione alla mancata applicazione di tale circostanza attenuante. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi non consentiti. Invero, la Corte territoriale ha evidenziato come la bomboletta detenuta dall'imputato contenesse un aggressivo chimico lesivo ed ha analizzato, inoltre, l'irrilevanza del luogo in cui venne effettuato il relativo acquisto; parimenti scandagliata, in maniera esaustiva e puntuale, la possibilità di ricondurre tale bomboletta al concetto di strumento di autodifesa (la sentenza è conforme ai principi di diritto ripetutamente fissati da questa Corte; fra tante, si veda Sez. 1, n. 11753 del 28/02/2012, Cecchetti, Rv. 252261 - 01, a mente della quale: «Integra il reato previsto dall'art. 4 L. 2 ottobre 1967, n. 895 e succ. modd., il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray contenente gas urticante idoneo a provocare irritazione degli occhi, sia pure reversibile in un breve tempo, in quanto idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione di arma comune da sparo da cui all'art. 2 L. n. 110 del 1975»). A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorso si limita a riproporre - in maniera aspecifica e confutativa - gli stessi argomenti dedotti in appello, con i quali, come visto, la Corte territoriale risulta essersi già confrontata, nonché ad invitare nel contempo ad una non consentita rivalutazione di elementi fattuali. L'attenuante ex art. 5 legge n. 895 del 1967, infine, non è stata fatta oggetto di specifica richiesta in sede di gravame, configurandosi, così, una non consentita nuova postulazione in sede di giudizio di legittimità. 4. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso i