CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29176/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3556/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 18. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore, con sede in Messina, [OSCURATO:PERSONA] n. 126, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via della Balduina n. 7. –controricorrente – Cart. Pag. e Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF 1996 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA – [OSCURATO:PERSONA] n. 5340/02/2015, depositata in data 28 dicembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La controversia trae origine dall'avviso di accertamento n. RJE100024 indirizzato ad [OSCURATO:PERSONA], emesso ai fini IRPEF dall'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Milazzo - e notificato in data 29/11/2002, con il quale si procedeva ad accertare, ex art. 41 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 il maggior reddito d'impresa pari a Lire 281.520.000; il contribuente impugnava, con due diversi ricorsi, il suddetto avviso dinanzi alla C.t.p. di Messina. Successivamente, in data 01/02/2016 veniva notificata ad [OSCURATO:PERSONA] ed al coniuge [OSCURATO:PERSONA] (oggi deceduta), da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), la consequenziale cartella esattoriale n. 29520050033929144; i coniugi impugnavano ciascuno la suddetta cartella dinanzi alla C.t.p. di Messina. 2. La C.t.p., con sentenza n. 369/03/2007, accoglieva integralmente il ricorso dei contribuenti. 3. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituiva in giudizio anche il contribuente [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado, mentre non si costituiva l’agente della riscossione. 4. Con sentenza n. 5340/02/2015, depositata in data 28 dicembre 2015, la C.t.r. adita accoglieva l’appello dell’Ufficio e compensava tra le parti le spese di lite. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hanno resistito on controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 19 settembre 2024. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) contenute negli artt. 111, comma 6, della Costituzione, 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., art. 2697 cod. civ. (onere della prova), artt. 2727 e 2729 cod. civ. (presunzioni semplici)» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. (nel prendere atto dell'acritica ricostruzione dell'ufficio, basata pedissequamente sui rilievi contenuti nel PVC), ha deciso senza verificare ed indicare le ragioni per le quali i rilievi impositivi siano stati ritenuti idonei a superare le argomentazioni del contribuente, ponendo così in essere una motivazione apparente, nonché senza chiarire perché le presunzioni semplici utilizzate fossero da considerarsi attendibili. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.)» il contribuente ripropone le stesse censure del precedente motivo sotto il vizio dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. 2. Il primo motivo è inammissibile. Dalla lettura della sentenza non è dato ravvisare l’invocato vizio di motivazione apparente. 2.1. La C.t.r., con una motivazione della quale è agevole scorgere l’iter logico giuridico sottostante, ha chiarito quanto segue: Ai sensi della normativa di cui all'art. 108 del TULP e della legge n. 135 del 2001 (cd legge quadro per il turismo) affittacamere è colui il quale, senza la prescritta dichiarazione dell'autorità competente, affitti appartamenti immobiliari ai turisti per fini speculativi, assicurando i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera: pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana; sostituzione di biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana; fornitura di energia elettrica, acqua calda, fredda e riscaldamento, recapito postale e telefonico. Anche la giurisprudenza di legittimità chiarisce che l'attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, presenta una nuova natura in quanto richiede non solo la cessione del godimento del locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni, ma anche la prestazione di servizi personali quale il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno (con caratteristiche professionali e finalità speculative) pur a prescindere dal conseguimento o meno della prescritta licenza amministrativa. Nel caso in esame, la Guardia di finanza ha accertato che Alaimo svolgeva di fatto, nel periodo estivo giugno settembre, l'attività di affittacamere dato che i locali con ricettività di 51 posti letto venivano cedute con prestazioni accessorie le quali non solo erano offerte ma erano anche reclamizzate attraverso la società House servizi srl che agiva quale intermediaria con rappresentanza. A sostegno di queste conclusioni i verbalizzanti mostravano di aver consultato le proposte di affitto pubblicizzate mediante siti Internet come House servizi case Alaimo e [OSCURATO:PERSONA] e in ragione di indagine esperite sul luogo e delle dichiarazioni rilasciate dai clienti alloggiati nella struttura di cui si dice di aver visionato le locandine pubblicitarie nelle quali venivano specificate i costi dei servizi aggiuntivi offerti ai conduttori nei periodi di permanenza. Altresì corretta è la ricostruzione effettuata dall'Ufficio posto che l'omessa dichiarazione del reddito conseguito ha legittimato l'Ufficio all'accertamento ai sensi dell'art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 tenendo conto che gli appartamenti erano stati affittati con una capacità ricettiva del 70%, corrispondente al numero di 36 persone nel mese di giugno e nel mese di settembre, ed una capacità ricettiva del 100% corrispondente al 51 persone nei mesi di luglio ed agosto e della variazione dei prezzi di alta e bassa stagione così come indicato nell'avviso di accertamento. 2.2. Con precipuo riferimento al vizio di motivazione apparente, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, dalle norme di cui agli artt. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice, è desumibile il principio secondo il quale la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione della motivazione in diritto, determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 03/01/2022, n. 6758). Questo principio, in forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (comprese le sue disposizioni di attuazione) contenuto nell'art. 1, comma secondo, del d.lgs. 546/1992, è applicabile anche al rito tributario (Cass. n. 13990 del 2003; Cass. n. 9745 del 2017). Va osservato, inoltre, che a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un.8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022). La sentenza in esame, non solo presenta le indicazioni richieste, contenendo lo svolgimento del processo e i fatti essenziali di causa, ma ha comunque una ratio decidendi chiaramente intellegibile, sicché la sua motivazione si colloca ben sopra la soglia del minimo costituzionale ex art. 111 cost. comma 6. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. La censura ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. 3.1. Si è più volte sottolineato, come compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (Cass. 12/02/2008, n. 3267), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare. La valutazione delle prove più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova. 4. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 5.600, oltre spese prenotate a debito nonché a rifondere all’Agenzia delle Entrate riscossione le spese processuali che si liquidano in € 5.600 oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorren