CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30918/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20033/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 68; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –controricorrente – Oggetto: tributi – definizione agevolata N.20033/22 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 760/01/22 depositata in data 18 gennaio 2022 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023. [OSCURATO:PERSONA] Che la società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale, a seguito di invito al contraddittorio, si accertavano maggiori IRES, IRAP e IVA relative al periodo di imposta 2014, oltre sanzioni e accessori; l’Ufficio disconosceva alcuni costi relativi ai fornitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in quanto ritenut i relativi a operazioni oggettivamente inesistenti; che la CTP di Napoli ha rigettato il ricorso; che la CTR della Campania, con sentenza in data 18 gennaio 2022, ha rigettato l’appello della società contribuente, rilevando che i fornitori fossero privi di organizzazione e, quanto al periodo di imposta in oggetto, fossero risultati inadempienti agli obblighi dichiarativi e – quanto alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – la stessa si fosse resa responsabile di operazioni attive anomale quanto agli importi dichiarati; che ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. CONSIDERATO Che la società ricorrente, con memoria in data 6 ottobre 2023 ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata di cui alla l. 29 dicembre 2022, n. 197, dando atto di avere versato la prima rata; che risultano allegate la ricevuta di presentazione della definizione agevolata e il pagamento della prima rata della stessa, per cui deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate; N.20033/22 R.G. Est. F. D’Aquino P. Q. M. La Corte dichiara