CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 37593/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza del 9 maggio 2022, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, nella qualità di titolare della ditta individuale della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, distruggeva e comunque occultava le scritture contabili obbligatorie in tutto o in parte le scritture, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari degli anni antecedenti al 2010 e del medesimo 2010. Considerato che con memoria difensiva la ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. Considerato che avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando, con il primo motivo, violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 per erronea qualificazione del fatto contestato e vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto, poiché non sarebbe stato dimostrato il dolo di evasione ma la sola condotta omissiva; con il secondo motivo, inosservanza di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione di punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; con il terzo motivo, lamenta vizi di illogicità della motivazione in ordine alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato che il ricorso è inammissibile, poiché non è consentito al giudice di legittimità accogliere un ricorso le cui argomentazioni hanno ad oggetto la sola riproduzione acritica delle censure presentate nel ricorso in appello che, in ogni caso, sono state coerentemente disattese nel giudizio di seconde cure con motivazione esente da vizi di manifesta illogicità. Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha evidenziato che la tesi difensiva della mancata istituzione ab origine delle scritture contabili obbligatorie, che farebbe venire meno il presupposto del reato di cui all'art. 10 del D.Igs. n. 74 del 2000, risulta smentita da una pluralità di elementi probatori, quali la circostanza che, in sede di ispezione eseguita dalla Guardia di Finanza presso la ditta, non è stata fatta presente tale presunta carenza documentale né si è dedotta alcuna giustificazione sull'emissione di 25 fatture numerate, che sono state quindi evidentemente istituite, comprovando il dolo di evasione e non la semplice mancata tenuta delle scritture contabili. Quanto alla seconda doglianza, la Corte territoriale conferma che la gravità dell'evasione non permettepedi affermare la lieve tenuità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. Per ultimo, quanto alla terza censura, anch'essa viene argomentata puntualmente nella motivazione della sentenza, nella quale si legge che il giudice di merito ha correttamente denegato il riconoscimento delle circostanze generiche non rilevando elementi positivi utili all'accoglimento dell'istanza di concessione delle suddette attenuanti. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il ons