CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33614/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad AVELLINO avverso la sentenza in data 21/06/2022 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l' nammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna con ricorso straordinario la sentenza in data 21/06/2022 della Corte di cassazione, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato avverso la sentenza in data 04/03/2021 della Corte di appello di Napoli. 1.1. Il ricorrente premette che, con il ricorso che dava luogo alla sentenza oggi impugnata, aveva dedotto la maturazione della prescrizione già prima della pronuncia della sentenza di appello; che, però, la Corte di cassa zione disattendeva l'eccezione, ritenendo che, sulla base della somma dei giorni di sospensione, la prescrizione fosse maturata dopo la pronuncia c:Iella sentenza d'appello. Sostiene, dunque, che la decisione della Corte di cassazione è fondata su di una svista, da rinvenirsi nell'errata attribuziione dei giorni di sospensione in occasione del rinvio dell'udienza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 08/09/2017, A tal proposito precisa che il rinvio veniva richiesto per impedimento dell'imputato detenuto, così che i giorni di sospensione da prendere in considerazione erano 60 e non 119 per come calcolato dalla Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. L'inammissibilità deriva proprio dalla sentenza delle Sezioni Unite (n. 37505 del 14/07/2011, Corsini) richiamata dallo stesso ricorrente. Con tale sentenza, in ipotesi di prescrizione, è stato chiarito che «in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.», (Sez. U, Sentenza n. 37505 del 14/07/2011, Ippolito, Rv. 250527 - 01) e che, conseguentemente, «è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato, a condizione nThe la statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto», (Sez. U, Sentenza n. 37505 del 14/07/2011, Ippolito, Rv. 250528 — 01). Nel caso in esame, va rilevato come il ricorso non denunci una svista o un errore percettivo, quale potrebbe essere l'aver ritenuto come svolta un'udienza in realtà inesistente, ovvero il computo di giorni di sospensione collegati a un rinvio in realtà mai disposto o in casi analoghi, tutti accomunati dall'essere causati da una svista o da un equivoco, in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in mancanza dell'errore (così, Sezioni Unite cit., in motivazione). Il caso prospettato dal ricorrente non può essere ricondotto alla nozione di errore percettivo così come ora precisato, in quanto non viene contestata l'inesistenza dell'udienza ovvero l'inesistenza del rinvio. In questo caso, infatti, si sostiene che la Corte di cassazione non avrebbe dovuto sospendere il termine di prescrizione per tutta la durata del differimento, ma solo per sessanta giorni. In tal guisa il ricorrente non segnala un errore nella lettura interna degli atti, ma prospetta una modalità di calcolo dei giorni di sospensione che pretende una valutazione giuridica, in quanto suppone che sia previamente stabilito se per il rinvio in esame sia applicabile o meno il limite di durata della sospensione, pari a sessanta giorni, stabilito dall'art. 159, comma primo, lett. c), cod.pen.. Il ricorso è, dunque, inammissibile, perché si prospetta un errore valutativo e non un errore percettivo, per come richiesto in sede di ricorso straordinario in tema di prescrizione. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggi