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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 05630/2026

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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 23255-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio, quale socio e già Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] 1888 – [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 6939 del 2025, pubblicata in data 5 agosto 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente in data 20 gennaio 2026; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 23255/2025 Numero sezionale 18/2026 Numero di raccolta generale 5630/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Roma, 12 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA]Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 23255-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio, quale socio e già Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] 1888 – [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 6939 del 2025, pubblicata in data 5 agosto 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente in data 20 gennaio 2026; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 23255/2025 Numero sezionale 18/2026 Numero di raccolta generale 5630/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma, 12 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA]Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4
Sentenza Cassazione n. 05630/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris