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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05225/2024

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n.24017/2020 R.G. proposto da: Comune di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 2092/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, con sentenza del 2 aprile 2015, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] - che aveva chiesto il pagamento di lavori effettuati per il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva resistito -, condannava il sindaco del suddetto Comune, [OSCURATO:PERSONA], a pagare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che erano subentrate per il decesso dell’originario attore, la somma di euro 20.796,05 oltre Iva e interessi legali dal 29 dicembre 2005, rigettando la condanna richiesta nei confronti del Comune. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello, cui resisteva [OSCURATO:PERSONA], che proponeva anche appello incidentale; resisteva pure il Comune stesso.

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 18 dicembre 2019, dichiarava cessata la materia del contendere e interamente compensate le spese di entrambi i gradi.

Il Comune ha propostoricorso per cassazione , cui hanno resistito con separati controricorsi le Caramanico - che hanno depositato pure memoria - e il [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

1. Come già sopra esposto, nella sentenza impugnata la Corte d’appello non è affatto scesa nel merito.Invero si è limitata a dare atto che la causa è stata rimessa in istruttoria, dopo essere stata trattenuta una prima volta in decisione, “avendo le parti univocamente rappresentato di avere raggiunto un accordo transattivo” depositato dall’appellato [OSCURATO:PERSONA], e ad affermare quindi che sono stati raggiunti “la composizione della lite ed il venir meno … di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio”, conseguentemente dichiarando “cessata la materia del contendere” e compensando tutte le spese di lite del primo e del secondo grado (sentenza impugnata, pagine 4-5).

2. Nonostante questo inequivoco contenuto della sentenza d’appello, il Comune ha presentato un ricorsoarticolato in sei motivi (il primo nelle pagine 13-21 del ricorso, il secondo nelle pagine 21-24, il terzo nelle pagine 24-26, il quarto nelle pagine 26-29, il quinto nelle pagine 29-31 e il sesto nella pagina 31), nessuno dei quali attiene appunto a tale –unico - contenuto della pronuncia impugnata , in quanto tutte le censure afferiscono alla controversia anteriore alla transazione.

Si tratta dunque di doglianzeassolutamente eccentriche, che non occorre quindi esporre e vagliare in modo specifico, e cherendono radicalmente inammissibile l’intera impugnazione.

3. Ne consegue, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente a rifondere le spese ai controricorrenti, come liquidate il dispositivo.

La mancanza, nei motivi di censura, di alcuna relazione con l’effettivo decisum della sentenza impugnata attesta ictu oculi la sussistenza dei presupposti per condannare il ricorrente ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, c.p.c. nella misura, equitativamente determinatacome in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna il ricorrente a l pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.500,00, di cui euro 3.300,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore delle controricorrenti[OSCURATO:PERSONA]; in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA].Condanna il ricorrente al pagamento ex art. 96, terzo comma, c.p.c.di euro 3.000,00 in favore delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e di euro 3.000,00 in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n.24017/2020 R.G. proposto da: Comune di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 2092/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, con sentenza del 2 aprile 2015, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] - che aveva chiesto il pagamento di lavori effettuati per il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva resistito -, condannava il sindaco del suddetto Comune, [OSCURATO:PERSONA], a pagare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che erano subentrate per il decesso dell’originario attore, la somma di euro 20.796,05 oltre Iva e interessi legali dal 29 dicembre 2005, rigettando la condanna richiesta nei confronti del Comune. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello, cui resisteva [OSCURATO:PERSONA], che proponeva anche appello incidentale; resisteva pure il Comune stesso. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 18 dicembre 2019, dichiarava cessata la materia del contendere e interamente compensate le spese di entrambi i gradi. Il Comune ha propostoricorso per cassazione , cui hanno resistito con separati controricorsi le Caramanico - che hanno depositato pure memoria - e il [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. Come già sopra esposto, nella sentenza impugnata la Corte d’appello non è affatto scesa nel merito.Invero si è limitata a dare atto che la causa è stata rimessa in istruttoria, dopo essere stata trattenuta una prima volta in decisione, “avendo le parti univocamente rappresentato di avere raggiunto un accordo transattivo” depositato dall’appellato [OSCURATO:PERSONA], e ad affermare quindi che sono stati raggiunti “la composizione della lite ed il venir meno … di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio”, conseguentemente dichiarando “cessata la materia del contendere” e compensando tutte le spese di lite del primo e del secondo grado (sentenza impugnata, pagine 4-5). 2. Nonostante questo inequivoco contenuto della sentenza d’appello, il Comune ha presentato un ricorsoarticolato in sei motivi (il primo nelle pagine 13-21 del ricorso, il secondo nelle pagine 21-24, il terzo nelle pagine 24-26, il quarto nelle pagine 26-29, il quinto nelle pagine 29-31 e il sesto nella pagina 31), nessuno dei quali attiene appunto a tale –unico - contenuto della pronuncia impugnata , in quanto tutte le censure afferiscono alla controversia anteriore alla transazione. Si tratta dunque di doglianzeassolutamente eccentriche, che non occorre quindi esporre e vagliare in modo specifico, e cherendono radicalmente inammissibile l’intera impugnazione. 3. Ne consegue, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente a rifondere le spese ai controricorrenti, come liquidate il dispositivo. La mancanza, nei motivi di censura, di alcuna relazione con l’effettivo decisum della sentenza impugnata attesta ictu oculi la sussistenza dei presupposti per condannare il ricorrente ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, c.p.c. nella misura, equitativamente determinatacome in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente a l pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.500,00, di cui euro 3.300,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore delle controricorrenti[OSCURATO:PERSONA]; in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA].Condanna il ricorrente al pagamento ex art. 96, terzo comma, c.p.c.di euro 3.000,00 in favore delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e di euro 3.000,00 in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1
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