Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 15018/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 emessa dalla Corte d'appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso che contesta la invalidità della querela è manifestamente infondato, posto che la stessa è correttamente redatta essendo indicata la legale rappresentanza, trattandosi di società di persone e facendosi quindi implicito riferimento all'art. 2384 cod. civ.

Considerato che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, in considerazione del fatto che la prescrizione non era ancora maturata al momento della pronuncia della Corte d'appello, non avendo il ricorrente tenuto conto delle sospensioni causa COVID e delle astensioni delle difensore; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere e te ore [OSCURATO:PERSONA]). una [OSCURATO:PERSONA] L J [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 emessa dalla Corte d'appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso che contesta la invalidità della querela è manifestamente infondato, posto che la stessa è correttamente redatta essendo indicata la legale rappresentanza, trattandosi di società di persone e facendosi quindi implicito riferimento all'art. 2384 cod. civ. Considerato che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, in considerazione del fatto che la prescrizione non era ancora maturata al momento della pronuncia della Corte d'appello, non avendo il ricorrente tenuto conto delle sospensioni causa COVID e delle astensioni delle difensore; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere e te ore [OSCURATO:PERSONA]). una [OSCURATO:PERSONA] L J [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15018/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris