CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31722/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato accordato a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della medesima Corte di appello del 29/11/2019, per aver egli commesso un ulteriore delitto nel mese di ottobre 2021, riportando una nuova condanna in data 10/01/2023. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del condannato, impugna tale provvedimento, dolendosi della omessa traduzione in lingua nota al condannato dell'ordinanza e degli atti del procedimento di esecuzione. 3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha infatti fissato il seguente principio di diritto: «In tema di procedimento di esecuzione nei confronti di condannato alloglotta, il diritto di quest'ultimo alla nomina di un interprete o alla traduzione degli atti è funzionale alle comunicazioni con il difensore finalizzate alla presentazione di richieste o memorie nel corso del procedimento, sicché grava sull'interessato l'onere di formulare apposita richiesta al giudice dell'esecuzione, evidenziando tale necessità» (Sez. 1, n. 34866 del 12/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281893). Nel caso di specie non risulta - né la difesa lo ha dedotto o documentato nell'atto di impugnazione - tale specifica e tempestiva richiesta. Giova anche precisare, infine, come la omessa traduzione degli atti in lingua nota al condannato possa integrare, per costante giurisprudenza, una nullità a regime intermedio (fra tante, si veda Sez. 5, n. 48102 del 15/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285486 - 02); la relativa eccezione, nella concreta vicenda, non risulta esser stata dedotta dalla difesa, entro i termini dovuti. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 giugn