CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2021
Cassazione n. 43774/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 01/06/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trani in data 14/06/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod, pen. quanto al capo A), di cui all'art. 337 cod. pen. quanto al capo B) e 648 cod. pen. quanto al capo C). Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 606, lett. B) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 337, 624 e 625 cod. pen., nonché la violazione dell'art. 606, lett. B) ed E), cod. proc. pen. avuto riguardo agli artt. 133 cod. pen., 125 e 605 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze difensive reiterano rilievi già scrutinati e ritenuti infondati dalla Corte territoriale, disattesi con il supporto di adeguata motivazione. Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2", n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). Ed invero la Corte d'appello, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - riportandosi alle puntuali emergenze probatorie emerse durante l'istruttoria dibattimentale e valorizzando le ammissioni di addebito da parte del prevenuto, il rinvenimento di arnesi atti allo scasso, il verbale d'arresto degli operanti, le perquisizioni personali, nonché quelle effettuate nei luoghi in cui è stato commesso il fatto di reato (dove l'imputato è stato colto in flagranza) - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità dello stesso in relazione ai reati contestati nel capo A) dell'imputazione, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa. In ordine alla resistenza a p.u. contestata nel capo B) dell'imputazione, essa è stata correttamente ritenuta provata, in quanto la fonte di prova è costituita dal verbale qualificato con compiuta descrizione della condotta del [OSCURATO:PERSONA]; quanto, infine, al capo C), nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] e degli ignoti corrè stato rinvenuto un autocarro [OSCURATO:PERSONA] tg. C0978421 (risultato compendio di furto in danno commesso alla [OSCURATO:PERSONA]), la cui materiale disponibilità integra l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., risultato provato il quale è pacifica anche la sussistenza dell'elemento soggettivo, anche difettando ogni ipotesi di buona fede in capo al [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 6 della sentenza di appello). Avuto riguardo al secondo motivo, nessun lamentato vizio di motivazione si pone nel caso in esame; a tal proposito, i giudici di merito hanno pertinentemente motivato sul punto, circostanziando che le doglianze della difesa si scontrano con la puntuale ricostruzione effettuata dal primo giudice in punto di dosimetria della pena, condivisa integralmente anche in sede di appello (cfr. pagina 7 della sentenza d'appello). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr