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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31430/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa del 20 aprile 2015, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per furto in abitazione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; - che avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati a mezzo dei loro difensori; - che, con un unico motivo, Belfiore si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 624 e 624-bis cod. pen. e 533, cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, mentre il [OSCURATO:PERSONA] lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al reato ex art. 624-bis cod. pen.; - che il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è generico in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non attacca le ragioni poste dalla Corte di appello a base della decisione; - che è, altresì, inammissibile il ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA] in quanto affidato a doglianze dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione in sede di legittimità, trattandosi di mere doglianze in punto di fatto, prive, tra l'altro, di una precisa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa del 20 aprile 2015, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per furto in abitazione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; - che avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati a mezzo dei loro difensori; - che, con un unico motivo, Belfiore si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 624 e 624-bis cod. pen. e 533, cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, mentre il [OSCURATO:PERSONA] lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al reato ex art. 624-bis cod. pen.; - che il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è generico in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non attacca le ragioni poste dalla Corte di appello a base della decisione; - che è, altresì, inammissibile il ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA] in quanto affidato a doglianze dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione in sede di legittimità, trattandosi di mere doglianze in punto di fatto, prive, tra l'altro, di una precisa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 31430/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris