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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21373/2026

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onsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., nonché la violazione dell'art. 111 Cost., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940); poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice, correttamente esercitati nel caso di specie; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato avuto riguardo al mancato decorso del termine prescrizionale massimo previsto per la ricettazione (anni 10) cui devono aggiungersi 1201 giorni di sospensione come osservato dalla Corte di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., nonché la violazione dell'art. 111 Cost., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940); poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice, correttamente esercitati nel caso di specie; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato avuto riguardo al mancato decorso del termine prescrizionale massimo previsto per la ricettazione (anni 10) cui devono aggiungersi 1201 giorni di sospensione come osservato dalla Corte di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.M
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