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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2024

Cassazione n. 20922/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10409/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentanti e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, vicolo dell’Oro, n. 24, presso lo studio del primo. -controricorrenti- Avverso la sentenza n. 2391/2018, emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, pubblicata il 28/9/2018 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Oggetto: Compensi al difensore –Attività stragiudiziale –Criteri –Solidarietà nel pagamento del compenso al difensore.

1. C on atto del 26 giugno 2006, L ugli Stefano e [OSCURATO:PERSONA], e con atto del 26 giugno 2006 il solo L ugli Stefano , proposero opposizione avverso i decreti ingiuntivi rispettivamente n. 366/2006 del 30 maggio 2006 e n. 367 / 2006 del30 maggio 2006 , emessi entrambi dal T ribunale di Modena - sezione distaccata di Carpi, con i quali era stato ingiunto ai predetti, quanto al primo, il pagamento della somma di € 17.138,13 in favore dell'avv .

B igarelli Giorgio a titolo di competenze professionali per assistenza stragiudiziale nella compravendita di quote societarie, atteso che l'unico atto oggetto di pagamento avrebbe dovuto essere quello di cessione delle quote societarie di [OSCURATO:PERSONA] e S ignorino [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'altro socio Lugli e in misura minoritaria dal non socio [OSCURATO:PERSONA], e al solo Lugli il pagamento della somma di € 18.552,13 sempre in favore dell'avv .

B igarelli Giorgio a titolo di competenze professionali per assistenza stragiudiziale nella predisposizione di alcune scritture private relative all'azzeramento del capitale sociale per perdite e ricostituzione della [OSCURATO:SOCIETA]di cui egli era socio.

Costituitosi in entrambe le cause [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiesto il rigetto delle opposizioni, il T ribunale di Modena , disposta la riunione delle cause per connessione oggettiva e soggettiva, accolse le opposizioni con sentenza n. 4082 / 2011, revocando entrambi i decreti ingiuntivi e condannando L ugli Stefano e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro , al pagamento in favore del creditore opposto della somma di €7.317,00 e il solo Luglial pagamento della somma di € 8.424,00 , in entrambi i casi per prestazioni professionali stragiudiziali.

Il giudizio d'appello, incardinato da [OSCURATO:PERSONA] , si concluse , nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e Gasparini C ristiana, con la sentenza n. 2391 / 2018, pubblicata il 28 settembre 2018, con la quale la Corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento dell'appello, condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento , in favore dell’appellante, della somma di € 9.770,50, nonché L ugli e Stefano e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento della somma di€ 7.317,00, e compensò interamente le spese del giudizio.

Igiudici d'appello ritennero, in particolare, che, quanto all'atto di compravendita di quote di società a responsabilità limitata, il valore da porre a base della liquidazione fosse quello delle quote oggetto di cessione in riferimento al patrimonio netto della società al momento dell’atto, senza determinazione dell’avviamento, stante l’andamento pesantemente negativo della società stessa, con applicazione della misura media; e che, quanto alle due scritture in relazione alle qualiera stato chiesto il pagamento, ossia quella del 10/2/2004 e quella del 15/9/2004, le stesse regolassero diversamente la sola estinzione del debito, con la conseguenza che al legale, che aveva redatto le due scritture, andava riconosciuto un compenso calcolato al minimo delle tariffe e da porre a carico del Lugli in ragione del 50%.

2. Contro la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.M. 8 a prile 2004, n. 127, C apitolo 3, art. 5, commi 1 e 2, in relazione all'art. 360, n . 3 , cod. proc. civ. , perché i giudici di merito, con riferimento alla determinazione del valore della controversia, avevano omesso di applicare le relative norme di diritto, attribuendo ad essa il valore delle quote compravendute, pari a € 208.652,00 e non invece il valore di € 484.511,00, ossia il valore effettivo, comprensivo del valore delle quote e dei vantaggi patrimoniali dell’ operazione , oggetto di incarico, conseguito dai coniugi Lugli - Gasparini (acquisizione delle quote sociali dei precedenti soci di maggioranza e della qualità di unici titolari della società, che godeva di quattro anni di avviamento ed era discretamente radicata in Italia e all’estero, acquisizione, da parte dei venditori, di un utile di € 160.815,00 sebbene derivato da un introito straordinario) e avvallato in conformità dal Consiglio dell'Ordine.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 12 cod. proc. civ., in relazione all'art . 360, n. 3 , cod. proc. civ. , perché, con riferimento alla determinazione del valore della controversia, i giudici di merito , ove ritenuto applicabile l’art. 12 cod. proc. civ., richiamato dal D.M n. 127 del 2004, avevano determinato il valore della controversia sulla base dell'ammontare delle quote oggetto di cessione e automaticamente riconosciuto le stesse come parte del rapporto in contestazione.

Ad avviso del ricorrente, il rapporto da prendere in considerazione avrebbe dovuto essere quello tra lui e i coniugi Lugli-Gasparini (e non certo il rapporto tra le parti della cessione di quote), il quale sorgeva dalla prestazione professionale del primo nei confronti dei secondi, da cui sorgeva il diritto al compenso.

Ciò comportava che i compensi avrebbero dovuto essere calcolati sull’operazione economica nel suo complesso, posta in essere per effetto dell’atto di cessione delle quote societarie e ravvisabile nell’acquisizione delle stesse, nel ripianamento delle perdite e nel conseguimento di tutti ulteriori vantaggi specificati, essendo indubitabile che il compenso pattuito fosse simbolico a fronte di un utile accertato di bilancio di €160.815,00.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione del Capitolo 3, art. 1, comma 3, D.M. 127 del 2004, in relazione all'art. 360, n. 3 , cod. proc. civ. , perché i giudici di merito, una volta accertato il valore della causa per il quale valevano le considerazioni di cui ai motivi precedenti, avevano omesso di applicare l'aumento dei massimi stabiliti fino al doppio per la particolare importanza, complessità e difficoltà e fino al quadruplo per straordinaria importanza, mentre avrebbero dovuto basarsi sul range tra i minimi e i massimi aumentati del doppio o del quadruplo.

Ad avviso del ricorrente, infatti, il giudice, pur essendo libero di determinare il compenso tra un minimo e un massimo, non era libero di ignorare importanza, urgenza e tutti gli elementi che fanno aumentare il ventaglio tra massimo e minimo tariffario e condizionano la decisione, sicché avrebbe dovuto tener conto dell’urgenza, ammessa dallo stesso Lugli, e degli altri caratteri (vantaggio patrimoniale di € 387.608,80 goduto dai coniugi per effetto della compravendita; acquisizione della qualità di unici titolari proprietari della società, che godeva di quattro anni di avviamento, con marchio discretamente radicato in Italia e all’estero, e sul quale erano stati fatti investimenti per € 439.000,00; fruizione dell’utile di € 160.815,00, ancorché determinato da un fattore straordinario), mentre, invece, aveva utilizzato il rangeerrato.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione delCapitolo 3, art. 1, comma 2, D.M. 127 del 2004, in relazione all'art. 360, n. 3 , cod. proc. civ. , per ché i giudici di merito, ai fini della determinazione degli onorari tra il minimo e il massimo stabiliti, non avevano considerato la natura della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, ilpregio dell'opera prestata, i risultati ei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente (come indicati nel precedente motivo) e l'eventuale urgenza della prestazione, ignorando immotivatamente le prove raggiunte nel procedimento di primo grado.

5. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta l' omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, n . 5 , cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di considerare il carattere dell'urgenza della prestazione richiesta e i vantaggi correlati alla prestazione professionale di cui era stata raggiunta la prova in giudizio per effetto degli accertamenti di c.t.u. in ordine all’utile conseguito, delle dichiarazioni confessorie in ordine alla sussistenza di tali requisiti, delle prove documentali (dichiarazioni delle parti al c.t.u., acquisizione del 80% del capitale sociale, missiva del 18/2/2006, attestante la promessa fatta da [OSCURATO:PERSONA] al legale di pagare la somma di € 25.000,00 se fosse andata a buon fine la prospettata acquisizione della società).

6. Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l' omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, n . 5 , cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano omesso di considerare le prove raggiunte in ordine al conferimento, da parte del Lugli a lui, dell’incarico di consulenza, assistenza e redazione della scrittura privata del 10 febbraio 2004 (con cui si disponeva che la quota di utili di spettanza del Lugli andasse a decurtazione del debito contratto con il Signorino anche nel caso di mancata distribuzione), sostenendo che si trattasse, invece, di incarico collettivo, senza valutare che la scrittura aveva avvantaggiato il solo Lugli, che Signorini aveva detto di avere acconsentito alla richiesta di Lugli e che altro teste (non valutato) aveva collegato la materiale scritturazione dei contratti alle indicazioni ricevute dopo il colloquio tra Lugli e il suo avvocato e senza valutare la scrittura del 10 febbraio 2004, concernente l’accordo modificativo delle modalità di pagamento attraverso il richiamo a precedenti convenzioni, tra cui, per l’appunto, la scrittura del 2 febbraio 2004.

I giudici non avevano considerato, inoltre , le altre prove documentali provenienti dalle controparti, ossia la raccomandata del 23 febbraio 2006, con cui si attestava l’avvenuto pagamento degli atti inviati con precedente raccomandata del 15, e le stesse asserzioni contenute nell’atto di opposizione, in cui la difesa della controparte attestava che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si impegnava ad assistere gratuitamente nella vicenda tra Lugli e Signorino.

7. Con il settimo motivo di ricorso, si lamenta , infine, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1294 e 1173 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 , cod. proc. civ. , per ché i giudici di merito non avevano applicato le norme in tema di solidarietà delle obbligazioni, allorché avevano condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del 50% delle somme riconosciute dovute, anziché del totale, salvo il suo diritto di rivalersi pro quota sul condebitore.

8. Il primo, secondo e quarto motivo, da trattare congiuntamente, in quanto tutti afferenti alla determinazione del valore della controversia in relazione all’assistenza stragiudiziale prestata dal ricorrente ai controricorrenti nella compravendita di quote societarie, sono infondati.

Occorre sul punto prendere le mosse dall’art. 1, del Capitolo III, del D.M. 8 Aprile 2004, n. 127, rimasto in vigore fino al 28.8.2012 e dunque applicabile ratione temporis, in virtù del quale “Per l'assistenza e la consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella” (comma 1), e “Nella determinazione degli onorari fra il minimo ed il massimo stabiliti, si deve tenere conto del valore e della natura della pratica, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente e dell'eventuale urgenza della prestazione” (comma 2), mentre il successivo art. 5, comma 1, prevede che “Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile”.

Nella specie, l’attività del professionista si è risolta nella redazione di un contratto, quello di cessione delle quote societarie, la quale è regolata dal punto f) della tabella D del citato D.M.

N. 127 e deve essere ravvisata tutte le volte in cui la prestazione dell’avvocato si concretizzi nella “traduzione in termini tecnico giuridici dellepattuizioni di due parti” (Cass., Sez. 2, 14/11/1989, n. 4842), e cioè nella predisposizione, su incarico del cliente, (o nell’assistenza alla sua redazione ad opera di altri) del testo di un regolamento negoziale (Cass., Sez. 2, 9/1/2024, n. 693).

Avendo, dunque, ad oggetto, la prestazione stragiudiziale in esame, un rapporto contrattuale, è all’art. 12 cod. proc. civ. che occorre fare riferimento (in tal senso vedi Cass., Sez. 2, 21/6/2002, n. 20047), siccome afferente alle “cause relative a rapporti obbligatori…”, per le quali è previsto che “il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio [1173 ss. c.c.] si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione”.

Trasponendo tale precetto nell’ambito dell’attività stragiudiziale svolta nella specie, nella quale non vi è propriamente un “rapporto in contestazione”, la norma in esame deve essere letta nel senso che è all’oggetto del contratto e al valore dei beni ceduti che occorre fare riferimento e, dunque, nella specie al valore delle quote societarie oggetto della cessione e, in ragione di quanto prescritto comma 2 dell’art. 1, al valore e alla natura della pratica, al numero e all'importanza delle questioni trattate, al pregio dell'opera prestata, ai risultati e ai vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente e all'eventuale urgenza della prestazione.

Il ricorrente contesta, per la verità , non il ricorso al criterio dettato dall’art. 12 cod. proc. civ., ma il fatto che i giudici di merito non abbiano contemplato nel valore della società anche i vantaggi dell’operazione conseguiti dai suoi clienti dall’operazione patrimoniale compiuta.

E deduce che punto di riferimento per l’individuazione del valore della controversia non dovesse essere il rapporto intrattenuto dalle parti del contratto, bensì quello intrattenuto con lo stesso difensore, richiamando al riguardo proprio le indicazioni di cui al comma 2 dell’art. 1.

Tale argomentazione cela, però , la sollecitazione di una nuova valutazione degli elementi acquisiti agli atti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il materiale probatorio, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito, cui sono demandati in via esclusiva l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. tra le tante Cass.nr. 331/2020, 19547/2017 e 25068/2013), giacché, come sostenuto in più occasioni da questa Corte, la quantificazione del compenso dovuto per l’attività stragiudiziale, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari(Cass., Sez. 6-3, 2/2/2018, n. 2644; Cass., Sez. 2, 22/6/2004, n. 11583; Cass., Sez. 2, 3/4/1999, n. 3267),e il convincimento espresso dal giudice di merito in ordine all'importanza ed al valore delle pratiche trattate dal professionista legale, ai fini della determinazione dell'onorario stabilito dalla tariffa, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6 - 3, 2/2/2018, n. 2644), sempre che la motivazione data sull'argomento appaghi le esigenze della logica, del corretto criterio giuridico e della completezza di esame sui dati che concorrono a caratterizzare gli affari trattati dal professionista (cfr. Cass., Sez. 1, 29/4/2024, n. 10985; Cass., Sez. 2, 3/5/2016, n. 11056 che richiama il remoto precedente Cass., Sez. 2, 9/7/1964, n. 1813).

Nella specie, i giudici di merito hanno ampiamente motivato sugli aspetti che li hanno condotti a quantificare il valore delle azioni, in quanto hanno tenuto conto dell’andamento “pesantemente” negativo della società, costituita nel 2001, d ella natura straordinaria della componente positiva riscontrata per l’anno 2004, perché derivante dall’indennizzo assicurativo per la prematura scomparsa di un socio, in assenza della quale il bilancio si sarebbe altrimenti chiuso anch’esso in perdita, dell’assenza, perciò, di un avviamento commerciale e, infine, dell’irrilevanza del programma di ripianamento delle perdite posto dal legale a fondamento della sua pretesa, oltre ad avere considerato, nell’applicazione della tariffa entro il minimo e il massimo, il valore e la natura della pratica e i risultati e i vantaggi conseguiti, che vengono richiamati in motivazione, mentre per contro il ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla particolare difficoltà delle questioni esaminate e neppure ai motivi dell’urgenza.

Ciò comporta l’infondatezza della censura, senza che rilevi il principio secondo cui, i n tema di liquidazione degli onorari dell'avvocato a carico del cliente, ai fini della determinazione delvalore della controversia, il giudice è tenuto ad accertarne quello l'effettivo e, qualora esso risulti dalla liquidazione in una misura sensibilmente diversa da quella oggetto della domanda, deve adeguarne l'ammontare al concreto importo oggetto della decisione, affermato da Cass., Sez. 2, 18/10/2023, n. 28885, essendo esso riconducibile al diverso caso in cui il giudice riscontri una manifesta sproporzione tra il formale petitum e l'effettivo valore della controversia, desumibile dai sostanziali interessi in contrasto e dovuto alla liquidazione di importi ad esso superiori, situazione questa davanti alla quale egli gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia, e che non è però ravvisabile nella situazione di specie.

9. Il terzo motivo è inammissibile.

Infatti, come questa Corte ha avuto modo di affermare, g (Cass., Sez. 2, 22/1/2016, n. 1202).

Alla stregua di tale principio, la doglianza non può allora che considerarsi inammissibile, giacché tesa ad ottenere una rivalutazione nel merito dei dati fattuali e probatori che spetta al giudice di merito e che è preclusa a questa Corte di legittimità.

10. Il quinto motivo è parimenti inammissibile per deficit espositivo, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., alla stregua del quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da cui risultino, ancorché in modo sintetico, le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati, causa petendi e petitum , nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla Suprema Corte un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente (Sez. 6 -3, 28.5.2018, n. 13312).

In particolare, il ricorrente deduce con la censura la mancata valutazione del requisito dell’urgenza, evincibile, a suo dire, dalla c.t.u., dalle dichiarazioni confessorie e dalla prove documentali (dichiarazioni delle parti al c.t.u., acquisizione del 80% del capitale sociale, missiva del 18/2/2006, attestante la promessa fatta da [OSCURATO:PERSONA] al legale di pagare la somma di € 25.000,00 se fosse andata a buon fine la prospettata acquisizione della società), senza spiegare in che termini la questione fosse stata prospettata nei gradi di merito, né dalle stesse parti, onde valutarne la valenza confessoria, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi, nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass., Sez. 2, 24.4.2018, n. 10072; Cass., Sez.

U, 10.9.2019, n. 22575).

11. Il sesto motivo è parimenti inammissibile.

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., così come riformulato nel 2012, introduce, infatti, nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che non integra detto vizio né l'omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415), né la consulenza tecnica d’ufficio (Cass., Sez. 6- 3 , 24/06/2020, n. 12387), né l’omessa motivazione, né la sua insufficienza o contraddittorietà (Cass., Sez. 1 , 04/04/2014, n. 7983).

Deve, infatti, intendersiper "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733), sicché non sono “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass., Sez. 2, 31/3/2022, n. 10525).

Avendo invece il ricorrente sollecitato una diversa valutazione degli elementi di prova raccolti in giudizio e indicati sostanzialmente come fatti omessi, non può che derivarne l’inammissibilità della doglianza.

12. Il settimo motivo è, invece, fondato.

I giudici di merito, infatti, dopo avere affermato che le scritture del 10/2/2004 e del 15/9/2004, entrambe sottoscritte anche dal Signorino, erano state redatte dal professionista e che non vi era prova dell’accollo integrale delle spese da parte di [OSCURATO:PERSONA], hanno poi posto a carico di quest’ultimo la metà del relativo compenso calcolato al minimo.

Tale decisione si pone però in contrasto con la presunzione di solidarietà passiva dettata dall’art. 1294 cod. civ. che, al fine di rendere più sicura e agevole la realizzazione del diritto del creditore (si veda sulla finalità di tutelare l'interesse del creditore a disporre, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ., della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto, Cass., Sez. 3, 18/6/2001, n. 8235), allorché vi sia tra le parti obbligate una comunione di interessi, come si legge nella Relazione al codice n. 597, ha previsto che «i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente».

Il concetto di comunione di interesse , posto a fondamento delle proprie decisioni proprio in tema di spese legali, ad esempio, da Cass., Sez. 2, 17/1/1978, n. 210 ( secondo cui, u na volta riuniti i vari processi separatamente iniziati, può ben determinarsi fra le parti degli originari processi separati quell'interesse comune che basta a giustificare la condanna solidale di tutte o di alcune di esse al pagamento delle spese processuali) e da Cass., Sez.

L, 4/4/1980, n. 2241 ( secondo cui può pronunciarsi condanna solidale al pagamento delle spese giudiziali di più parti soccombenti non solo quando vi sia indivisibilità e solidariet à del rapporto sostanziale, ma anche quando vi sia una mera comunanza di interessi che può desumersi anche dalla semplice identitàdelle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi, diretti a contrastare la pretesa avversaria; situazione questa che non è incompatibile con l ’ ipotesi in cui vari processi separatamente iniziati siano stati dal giudice riuniti) costituisce il punto di partenza per individuare quelli che sono i presupposti di operatività della presunzione di solidarietà passiva , i quali, in assenza di diverse statuizioni pattizie o legali, sono, infatti, ravvisabili, come già affermato da Cass., Sez.

U, 21/1/1988, n. 423, nella pluralità di soggetti, nella eadem causa obbligandi e nell'identità della prestazione.

Sussiste, in particolare, l’identità della fonte (ossia l’eadem causa obbligandi), che assume rilievo centrale nella configurazione del tipo, quando vi sia unitarietà del fatto giuridico costitutivo dell'obbligazione, che si riscontra non soltanto quando la fonte o il titolo sia unico, ma anche in presenza di fattispecie diverse collegate da nessi tali che valgano a farle considerare come un complesso unitario agli effetti del vincolo che ne deriva, funzionale ad uno scopo comune (si veda sul punto Cass., Sez.

U, 21/1/1988, n. 423; ma anche Cass., Sez. 3, 28/1/1985, n. 488, che ha ravvisato la solidarietà per i danni cagionati da inadempimento di contratti distinti quando le azioni o le omissioni di ciascuno dei soggetti obbligati abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che costituiscano distinti e autonomi fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse; in termini analoghi Cass., Sez. 1, 10/9/2007, n. 18939, secondo cui è ravvisabile la solidarietà passiva anche quando i titoli della responsabilità facenti capo ai coobbligati siano diversi, l'uno di natura contrattuale e l'altro di natura extracontrattuale), mentre l’identità della prestazione si caratterizza per il fatto che questa ha il medesimo contenuto per tutti i debitori (sul punto Cass., Sez. 1, 11/7/1966, n. 1839, in ordine alla garanzia di passo e di spurgo sui fondi vicini; Cass., Sez. 2, 7/1/1981, n. 104, in ordine al compenso al direttore dei lavori), indipendentemente dalle relative modalità di attuazione che, ai sensi dell’art. 1293 cod. civ., possono anche divergere.

Alla stregua di tali principi, deve allora ravvisarsi la presunzione di solidarietà passiva anche nell’ipotesi di obbligazione plurisoggettiva che lega, analogamente alla specie, due parti contraenti all’avvocato che ha prestato ad esse ausilio nella predisposizione del contratto, in quanto ne sussistono entrambi i presupposti dell’identità della fonte, siccome proveniente dalla medesima fattispecie negoziale, e dell’unicità della prestazione, stante l’identità della stessa per entrambe le parti, come del resto indirettamente confermato dall’art. 5, comma 4, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 127, ratione temporis, allorché prevede un onorario unico, con possibilità di aumento per ogni parte, per l’avvocato che assista , nell'ipotesi che più parti del processo siano state assistite, anche in virtùdi mandati distinti, dal medesimo difensore, questi ha diritto ad un unico compenso nei confronti di tutte, quando abbia prestato un'attività difensiva sostanzialmente unica e che s iffatto regolamento va affermato anche in relazione alla normativa preesistente all'entrata in vigore delle Disposizioni generali contenute nella deliberazione del consiglio nazionale forense 5 febbraio 1965, approvata con DM 2 aprile 1965, in cui il suddetto principio ha trovato espressione, in materia di cause civili, sicché, importando l'identità della prestazione cui siano tenuti pi ù debitor i , a norma dell'art. 1294 cod . civ . , ove la legge o il titolo non disponga diversamente, la solidarietà passiva dell'obbligazione, una volta ritenuto che il professionista creditore ha diritto, in detta ipotesi, ad un compenso unico, ne discende che i clienti condebitori sono tenuti al pagamento in solido(vedi Cass., Sez. 2, 8/10/1969, n. 3218) e che, qualora un professionista effettui le proprie prestazioni nell’interesse di piùpersone (nella specie un avvocato aveva prestato la propria assistenza per la stipulazione di un contratto di mezzadria), queste sono obbligate in solido a pagare il compenso(Cass., Sez. 2, 15/5/1976, n. 1729).

Per quanto detto, la censura è fondata, avendo il giudice di merito considerato, viceversa , parziaria l’obbligazione, non soltanto in assenza di diversa pattuizione o disposizione di legge, ma anche attraverso l’attribuzione di quote in realtà neppure individuabili, a fronte della medesimezza e inscindibilità degli interessi in gioco. 13.

In conclusione, va dichiarata l’infondatezza del primo, secondo e quarto motivo, l’inammissibilità del terzo, quinto e sesto e la fondatezza del settimo.

Considerata la fondatezza di quest’ultima censura, la sentenza impugnata deve essere cassata e, decidendo nel merito, non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, deve disporsi che, ferma la liquidazione operata dalla Corte d’Appello di Bologna, la somma liquidata sia posta a carico di [OSCURATO:PERSONA] nella sua interezza, senza la riduzione del 50%.

In ragione della reciproca soccombenza, le spese del giudizio di merito e di quello di leg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10409/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentanti e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, vicolo dell’Oro, n. 24, presso lo studio del primo. -controricorrenti- Avverso la sentenza n. 2391/2018, emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, pubblicata il 28/9/2018 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Oggetto: Compensi al difensore –Attività stragiudiziale –Criteri –Solidarietà nel pagamento del compenso al difensore. 1. C on atto del 26 giugno 2006, L ugli Stefano e [OSCURATO:PERSONA], e con atto del 26 giugno 2006 il solo L ugli Stefano , proposero opposizione avverso i decreti ingiuntivi rispettivamente n. 366/2006 del 30 maggio 2006 e n. 367 / 2006 del30 maggio 2006 , emessi entrambi dal T ribunale di Modena - sezione distaccata di Carpi, con i quali era stato ingiunto ai predetti, quanto al primo, il pagamento della somma di € 17.138,13 in favore dell'avv . B igarelli Giorgio a titolo di competenze professionali per assistenza stragiudiziale nella compravendita di quote societarie, atteso che l'unico atto oggetto di pagamento avrebbe dovuto essere quello di cessione delle quote societarie di [OSCURATO:PERSONA] e S ignorino [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'altro socio Lugli e in misura minoritaria dal non socio [OSCURATO:PERSONA], e al solo Lugli il pagamento della somma di € 18.552,13 sempre in favore dell'avv . B igarelli Giorgio a titolo di competenze professionali per assistenza stragiudiziale nella predisposizione di alcune scritture private relative all'azzeramento del capitale sociale per perdite e ricostituzione della [OSCURATO:SOCIETA]di cui egli era socio. Costituitosi in entrambe le cause [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiesto il rigetto delle opposizioni, il T ribunale di Modena , disposta la riunione delle cause per connessione oggettiva e soggettiva, accolse le opposizioni con sentenza n. 4082 / 2011, revocando entrambi i decreti ingiuntivi e condannando L ugli Stefano e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro , al pagamento in favore del creditore opposto della somma di €7.317,00 e il solo Luglial pagamento della somma di € 8.424,00 , in entrambi i casi per prestazioni professionali stragiudiziali. Il giudizio d'appello, incardinato da [OSCURATO:PERSONA] , si concluse , nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e Gasparini C ristiana, con la sentenza n. 2391 / 2018, pubblicata il 28 settembre 2018, con la quale la Corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento dell'appello, condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento , in favore dell’appellante, della somma di € 9.770,50, nonché L ugli e Stefano e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento della somma di€ 7.317,00, e compensò interamente le spese del giudizio. Igiudici d'appello ritennero, in particolare, che, quanto all'atto di compravendita di quote di società a responsabilità limitata, il valore da porre a base della liquidazione fosse quello delle quote oggetto di cessione in riferimento al patrimonio netto della società al momento dell’atto, senza determinazione dell’avviamento, stante l’andamento pesantemente negativo della società stessa, con applicazione della misura media; e che, quanto alle due scritture in relazione alle qualiera stato chiesto il pagamento, ossia quella del 10/2/2004 e quella del 15/9/2004, le stesse regolassero diversamente la sola estinzione del debito, con la conseguenza che al legale, che aveva redatto le due scritture, andava riconosciuto un compenso calcolato al minimo delle tariffe e da porre a carico del Lugli in ragione del 50%. 2. Contro la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.M. 8 a prile 2004, n. 127, C apitolo 3, art. 5, commi 1 e 2, in relazione all'art. 360, n . 3 , cod. proc. civ. , perché i giudici di merito, con riferimento alla determinazione del valore della controversia, avevano omesso di applicare le relative norme di diritto, attribuendo ad essa il valore delle quote compravendute, pari a € 208.652,00 e non invece il valore di € 484.511,00, ossia il valore effettivo, comprensivo del valore delle quote e dei vantaggi patrimoniali dell’ operazione , oggetto di incarico, conseguito dai coniugi Lugli - Gasparini (acquisizione delle quote sociali dei precedenti soci di maggioranza e della qualità di unici titolari della società, che godeva di quattro anni di avviamento ed era discretamente radicata in Italia e all’estero, acquisizione, da parte dei venditori, di un utile di € 160.815,00 sebbene derivato da un introito straordinario) e avvallato in conformità dal Consiglio dell'Ordine. 2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 12 cod. proc. civ., in relazione all'art . 360, n. 3 , cod. proc. civ. , perché, con riferimento alla determinazione del valore della controversia, i giudici di merito , ove ritenuto applicabile l’art. 12 cod. proc. civ., richiamato dal D.M n. 127 del 2004, avevano determinato il valore della controversia sulla base dell'ammontare delle quote oggetto di cessione e automaticamente riconosciuto le stesse come parte del rapporto in contestazione. Ad avviso del ricorrente, il rapporto da prendere in considerazione avrebbe dovuto essere quello tra lui e i coniugi Lugli-Gasparini (e non certo il rapporto tra le parti della cessione di quote), il quale sorgeva dalla prestazione professionale del primo nei confronti dei secondi, da cui sorgeva il diritto al compenso. Ciò comportava che i compensi avrebbero dovuto essere calcolati sull’operazione economica nel suo complesso, posta in essere per effetto dell’atto di cessione delle quote societarie e ravvisabile nell’acquisizione delle stesse, nel ripianamento delle perdite e nel conseguimento di tutti ulteriori vantaggi specificati, essendo indubitabile che il compenso pattuito fosse simbolico a fronte di un utile accertato di bilancio di €160.815,00. 3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione del Capitolo 3, art. 1, comma 3, D.M. 127 del 2004, in relazione all'art. 360, n. 3 , cod. proc. civ. , perché i giudici di merito, una volta accertato il valore della causa per il quale valevano le considerazioni di cui ai motivi precedenti, avevano omesso di applicare l'aumento dei massimi stabiliti fino al doppio per la particolare importanza, complessità e difficoltà e fino al quadruplo per straordinaria importanza, mentre avrebbero dovuto basarsi sul range tra i minimi e i massimi aumentati del doppio o del quadruplo. Ad avviso del ricorrente, infatti, il giudice, pur essendo libero di determinare il compenso tra un minimo e un massimo, non era libero di ignorare importanza, urgenza e tutti gli elementi che fanno aumentare il ventaglio tra massimo e minimo tariffario e condizionano la decisione, sicché avrebbe dovuto tener conto dell’urgenza, ammessa dallo stesso Lugli, e degli altri caratteri (vantaggio patrimoniale di € 387.608,80 goduto dai coniugi per effetto della compravendita; acquisizione della qualità di unici titolari proprietari della società, che godeva di quattro anni di avviamento, con marchio discretamente radicato in Italia e all’estero, e sul quale erano stati fatti investimenti per € 439.000,00; fruizione dell’utile di € 160.815,00, ancorché determinato da un fattore straordinario), mentre, invece, aveva utilizzato il rangeerrato. 4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione delCapitolo 3, art. 1, comma 2, D.M. 127 del 2004, in relazione all'art. 360, n. 3 , cod. proc. civ. , per ché i giudici di merito, ai fini della determinazione degli onorari tra il minimo e il massimo stabiliti, non avevano considerato la natura della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, ilpregio dell'opera prestata, i risultati ei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente (come indicati nel precedente motivo) e l'eventuale urgenza della prestazione, ignorando immotivatamente le prove raggiunte nel procedimento di primo grado. 5. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta l' omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, n . 5 , cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di considerare il carattere dell'urgenza della prestazione richiesta e i vantaggi correlati alla prestazione professionale di cui era stata raggiunta la prova in giudizio per effetto degli accertamenti di c.t.u. in ordine all’utile conseguito, delle dichiarazioni confessorie in ordine alla sussistenza di tali requisiti, delle prove documentali (dichiarazioni delle parti al c.t.u., acquisizione del 80% del capitale sociale, missiva del 18/2/2006, attestante la promessa fatta da [OSCURATO:PERSONA] al legale di pagare la somma di € 25.000,00 se fosse andata a buon fine la prospettata acquisizione della società). 6. Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l' omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, n . 5 , cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano omesso di considerare le prove raggiunte in ordine al conferimento, da parte del Lugli a lui, dell’incarico di consulenza, assistenza e redazione della scrittura privata del 10 febbraio 2004 (con cui si disponeva che la quota di utili di spettanza del Lugli andasse a decurtazione del debito contratto con il Signorino anche nel caso di mancata distribuzione), sostenendo che si trattasse, invece, di incarico collettivo, senza valutare che la scrittura aveva avvantaggiato il solo Lugli, che Signorini aveva detto di avere acconsentito alla richiesta di Lugli e che altro teste (non valutato) aveva collegato la materiale scritturazione dei contratti alle indicazioni ricevute dopo il colloquio tra Lugli e il suo avvocato e senza valutare la scrittura del 10 febbraio 2004, concernente l’accordo modificativo delle modalità di pagamento attraverso il richiamo a precedenti convenzioni, tra cui, per l’appunto, la scrittura del 2 febbraio 2004. I giudici non avevano considerato, inoltre , le altre prove documentali provenienti dalle controparti, ossia la raccomandata del 23 febbraio 2006, con cui si attestava l’avvenuto pagamento degli atti inviati con precedente raccomandata del 15, e le stesse asserzioni contenute nell’atto di opposizione, in cui la difesa della controparte attestava che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si impegnava ad assistere gratuitamente nella vicenda tra Lugli e Signorino. 7. Con il settimo motivo di ricorso, si lamenta , infine, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1294 e 1173 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 , cod. proc. civ. , per ché i giudici di merito non avevano applicato le norme in tema di solidarietà delle obbligazioni, allorché avevano condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del 50% delle somme riconosciute dovute, anziché del totale, salvo il suo diritto di rivalersi pro quota sul condebitore. 8. Il primo, secondo e quarto motivo, da trattare congiuntamente, in quanto tutti afferenti alla determinazione del valore della controversia in relazione all’assistenza stragiudiziale prestata dal ricorrente ai controricorrenti nella compravendita di quote societarie, sono infondati. Occorre sul punto prendere le mosse dall’art. 1, del Capitolo III, del D.M. 8 Aprile 2004, n. 127, rimasto in vigore fino al 28.8.2012 e dunque applicabile ratione temporis, in virtù del quale “Per l'assistenza e la consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella” (comma 1), e “Nella determinazione degli onorari fra il minimo ed il massimo stabiliti, si deve tenere conto del valore e della natura della pratica, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente e dell'eventuale urgenza della prestazione” (comma 2), mentre il successivo art. 5, comma 1, prevede che “Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile”. Nella specie, l’attività del professionista si è risolta nella redazione di un contratto, quello di cessione delle quote societarie, la quale è regolata dal punto f) della tabella D del citato D.M. N. 127 e deve essere ravvisata tutte le volte in cui la prestazione dell’avvocato si concretizzi nella “traduzione in termini tecnico giuridici dellepattuizioni di due parti” (Cass., Sez. 2, 14/11/1989, n. 4842), e cioè nella predisposizione, su incarico del cliente, (o nell’assistenza alla sua redazione ad opera di altri) del testo di un regolamento negoziale (Cass., Sez. 2, 9/1/2024, n. 693). Avendo, dunque, ad oggetto, la prestazione stragiudiziale in esame, un rapporto contrattuale, è all’art. 12 cod. proc. civ. che occorre fare riferimento (in tal senso vedi Cass., Sez. 2, 21/6/2002, n. 20047), siccome afferente alle “cause relative a rapporti obbligatori…”, per le quali è previsto che “il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio [1173 ss. c.c.] si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione”. Trasponendo tale precetto nell’ambito dell’attività stragiudiziale svolta nella specie, nella quale non vi è propriamente un “rapporto in contestazione”, la norma in esame deve essere letta nel senso che è all’oggetto del contratto e al valore dei beni ceduti che occorre fare riferimento e, dunque, nella specie al valore delle quote societarie oggetto della cessione e, in ragione di quanto prescritto comma 2 dell’art. 1, al valore e alla natura della pratica, al numero e all'importanza delle questioni trattate, al pregio dell'opera prestata, ai risultati e ai vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente e all'eventuale urgenza della prestazione. Il ricorrente contesta, per la verità , non il ricorso al criterio dettato dall’art. 12 cod. proc. civ., ma il fatto che i giudici di merito non abbiano contemplato nel valore della società anche i vantaggi dell’operazione conseguiti dai suoi clienti dall’operazione patrimoniale compiuta. E deduce che punto di riferimento per l’individuazione del valore della controversia non dovesse essere il rapporto intrattenuto dalle parti del contratto, bensì quello intrattenuto con lo stesso difensore, richiamando al riguardo proprio le indicazioni di cui al comma 2 dell’art. 1. Tale argomentazione cela, però , la sollecitazione di una nuova valutazione degli elementi acquisiti agli atti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il materiale probatorio, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito, cui sono demandati in via esclusiva l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. tra le tante Cass.nr. 331/2020, 19547/2017 e 25068/2013), giacché, come sostenuto in più occasioni da questa Corte, la quantificazione del compenso dovuto per l’attività stragiudiziale, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari(Cass., Sez. 6-3, 2/2/2018, n. 2644; Cass., Sez. 2, 22/6/2004, n. 11583; Cass., Sez. 2, 3/4/1999, n. 3267),e il convincimento espresso dal giudice di merito in ordine all'importanza ed al valore delle pratiche trattate dal professionista legale, ai fini della determinazione dell'onorario stabilito dalla tariffa, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6 - 3, 2/2/2018, n. 2644), sempre che la motivazione data sull'argomento appaghi le esigenze della logica, del corretto criterio giuridico e della completezza di esame sui dati che concorrono a caratterizzare gli affari trattati dal professionista (cfr. Cass., Sez. 1, 29/4/2024, n. 10985; Cass., Sez. 2, 3/5/2016, n. 11056 che richiama il remoto precedente Cass., Sez. 2, 9/7/1964, n. 1813). Nella specie, i giudici di merito hanno ampiamente motivato sugli aspetti che li hanno condotti a quantificare il valore delle azioni, in quanto hanno tenuto conto dell’andamento “pesantemente” negativo della società, costituita nel 2001, d ella natura straordinaria della componente positiva riscontrata per l’anno 2004, perché derivante dall’indennizzo assicurativo per la prematura scomparsa di un socio, in assenza della quale il bilancio si sarebbe altrimenti chiuso anch’esso in perdita, dell’assenza, perciò, di un avviamento commerciale e, infine, dell’irrilevanza del programma di ripianamento delle perdite posto dal legale a fondamento della sua pretesa, oltre ad avere considerato, nell’applicazione della tariffa entro il minimo e il massimo, il valore e la natura della pratica e i risultati e i vantaggi conseguiti, che vengono richiamati in motivazione, mentre per contro il ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla particolare difficoltà delle questioni esaminate e neppure ai motivi dell’urgenza. Ciò comporta l’infondatezza della censura, senza che rilevi il principio secondo cui, i n tema di liquidazione degli onorari dell'avvocato a carico del cliente, ai fini della determinazione delvalore della controversia, il giudice è tenuto ad accertarne quello l'effettivo e, qualora esso risulti dalla liquidazione in una misura sensibilmente diversa da quella oggetto della domanda, deve adeguarne l'ammontare al concreto importo oggetto della decisione, affermato da Cass., Sez. 2, 18/10/2023, n. 28885, essendo esso riconducibile al diverso caso in cui il giudice riscontri una manifesta sproporzione tra il formale petitum e l'effettivo valore della controversia, desumibile dai sostanziali interessi in contrasto e dovuto alla liquidazione di importi ad esso superiori, situazione questa davanti alla quale egli gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia, e che non è però ravvisabile nella situazione di specie. 9. Il terzo motivo è inammissibile. Infatti, come questa Corte ha avuto modo di affermare, g (Cass., Sez. 2, 22/1/2016, n. 1202). Alla stregua di tale principio, la doglianza non può allora che considerarsi inammissibile, giacché tesa ad ottenere una rivalutazione nel merito dei dati fattuali e probatori che spetta al giudice di merito e che è preclusa a questa Corte di legittimità. 10. Il quinto motivo è parimenti inammissibile per deficit espositivo, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., alla stregua del quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da cui risultino, ancorché in modo sintetico, le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati, causa petendi e petitum , nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla Suprema Corte un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente (Sez. 6 -3, 28.5.2018, n. 13312). In particolare, il ricorrente deduce con la censura la mancata valutazione del requisito dell’urgenza, evincibile, a suo dire, dalla c.t.u., dalle dichiarazioni confessorie e dalla prove documentali (dichiarazioni delle parti al c.t.u., acquisizione del 80% del capitale sociale, missiva del 18/2/2006, attestante la promessa fatta da [OSCURATO:PERSONA] al legale di pagare la somma di € 25.000,00 se fosse andata a buon fine la prospettata acquisizione della società), senza spiegare in che termini la questione fosse stata prospettata nei gradi di merito, né dalle stesse parti, onde valutarne la valenza confessoria, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi, nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass., Sez. 2, 24.4.2018, n. 10072; Cass., Sez. U, 10.9.2019, n. 22575). 11. Il sesto motivo è parimenti inammissibile. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., così come riformulato nel 2012, introduce, infatti, nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che non integra detto vizio né l'omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415), né la consulenza tecnica d’ufficio (Cass., Sez. 6- 3 , 24/06/2020, n. 12387), né l’omessa motivazione, né la sua insufficienza o contraddittorietà (Cass., Sez. 1 , 04/04/2014, n. 7983). Deve, infatti, intendersiper "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733), sicché non sono “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass., Sez. 2, 31/3/2022, n. 10525). Avendo invece il ricorrente sollecitato una diversa valutazione degli elementi di prova raccolti in giudizio e indicati sostanzialmente come fatti omessi, non può che derivarne l’inammissibilità della doglianza. 12. Il settimo motivo è, invece, fondato. I giudici di merito, infatti, dopo avere affermato che le scritture del 10/2/2004 e del 15/9/2004, entrambe sottoscritte anche dal Signorino, erano state redatte dal professionista e che non vi era prova dell’accollo integrale delle spese da parte di [OSCURATO:PERSONA], hanno poi posto a carico di quest’ultimo la metà del relativo compenso calcolato al minimo. Tale decisione si pone però in contrasto con la presunzione di solidarietà passiva dettata dall’art. 1294 cod. civ. che, al fine di rendere più sicura e agevole la realizzazione del diritto del creditore (si veda sulla finalità di tutelare l'interesse del creditore a disporre, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ., della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto, Cass., Sez. 3, 18/6/2001, n. 8235), allorché vi sia tra le parti obbligate una comunione di interessi, come si legge nella Relazione al codice n. 597, ha previsto che «i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente». Il concetto di comunione di interesse , posto a fondamento delle proprie decisioni proprio in tema di spese legali, ad esempio, da Cass., Sez. 2, 17/1/1978, n. 210 ( secondo cui, u na volta riuniti i vari processi separatamente iniziati, può ben determinarsi fra le parti degli originari processi separati quell'interesse comune che basta a giustificare la condanna solidale di tutte o di alcune di esse al pagamento delle spese processuali) e da Cass., Sez. L, 4/4/1980, n. 2241 ( secondo cui può pronunciarsi condanna solidale al pagamento delle spese giudiziali di più parti soccombenti non solo quando vi sia indivisibilità e solidariet à del rapporto sostanziale, ma anche quando vi sia una mera comunanza di interessi che può desumersi anche dalla semplice identitàdelle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi, diretti a contrastare la pretesa avversaria; situazione questa che non è incompatibile con l ’ ipotesi in cui vari processi separatamente iniziati siano stati dal giudice riuniti) costituisce il punto di partenza per individuare quelli che sono i presupposti di operatività della presunzione di solidarietà passiva , i quali, in assenza di diverse statuizioni pattizie o legali, sono, infatti, ravvisabili, come già affermato da Cass., Sez. U, 21/1/1988, n. 423, nella pluralità di soggetti, nella eadem causa obbligandi e nell'identità della prestazione. Sussiste, in particolare, l’identità della fonte (ossia l’eadem causa obbligandi), che assume rilievo centrale nella configurazione del tipo, quando vi sia unitarietà del fatto giuridico costitutivo dell'obbligazione, che si riscontra non soltanto quando la fonte o il titolo sia unico, ma anche in presenza di fattispecie diverse collegate da nessi tali che valgano a farle considerare come un complesso unitario agli effetti del vincolo che ne deriva, funzionale ad uno scopo comune (si veda sul punto Cass., Sez. U, 21/1/1988, n. 423; ma anche Cass., Sez. 3, 28/1/1985, n. 488, che ha ravvisato la solidarietà per i danni cagionati da inadempimento di contratti distinti quando le azioni o le omissioni di ciascuno dei soggetti obbligati abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che costituiscano distinti e autonomi fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse; in termini analoghi Cass., Sez. 1, 10/9/2007, n. 18939, secondo cui è ravvisabile la solidarietà passiva anche quando i titoli della responsabilità facenti capo ai coobbligati siano diversi, l'uno di natura contrattuale e l'altro di natura extracontrattuale), mentre l’identità della prestazione si caratterizza per il fatto che questa ha il medesimo contenuto per tutti i debitori (sul punto Cass., Sez. 1, 11/7/1966, n. 1839, in ordine alla garanzia di passo e di spurgo sui fondi vicini; Cass., Sez. 2, 7/1/1981, n. 104, in ordine al compenso al direttore dei lavori), indipendentemente dalle relative modalità di attuazione che, ai sensi dell’art. 1293 cod. civ., possono anche divergere. Alla stregua di tali principi, deve allora ravvisarsi la presunzione di solidarietà passiva anche nell’ipotesi di obbligazione plurisoggettiva che lega, analogamente alla specie, due parti contraenti all’avvocato che ha prestato ad esse ausilio nella predisposizione del contratto, in quanto ne sussistono entrambi i presupposti dell’identità della fonte, siccome proveniente dalla medesima fattispecie negoziale, e dell’unicità della prestazione, stante l’identità della stessa per entrambe le parti, come del resto indirettamente confermato dall’art. 5, comma 4, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 127, ratione temporis, allorché prevede un onorario unico, con possibilità di aumento per ogni parte, per l’avvocato che assista , nell'ipotesi che più parti del processo siano state assistite, anche in virtùdi mandati distinti, dal medesimo difensore, questi ha diritto ad un unico compenso nei confronti di tutte, quando abbia prestato un'attività difensiva sostanzialmente unica e che s iffatto regolamento va affermato anche in relazione alla normativa preesistente all'entrata in vigore delle Disposizioni generali contenute nella deliberazione del consiglio nazionale forense 5 febbraio 1965, approvata con DM 2 aprile 1965, in cui il suddetto principio ha trovato espressione, in materia di cause civili, sicché, importando l'identità della prestazione cui siano tenuti pi ù debitor i , a norma dell'art. 1294 cod . civ . , ove la legge o il titolo non disponga diversamente, la solidarietà passiva dell'obbligazione, una volta ritenuto che il professionista creditore ha diritto, in detta ipotesi, ad un compenso unico, ne discende che i clienti condebitori sono tenuti al pagamento in solido(vedi Cass., Sez. 2, 8/10/1969, n. 3218) e che, qualora un professionista effettui le proprie prestazioni nell’interesse di piùpersone (nella specie un avvocato aveva prestato la propria assistenza per la stipulazione di un contratto di mezzadria), queste sono obbligate in solido a pagare il compenso(Cass., Sez. 2, 15/5/1976, n. 1729). Per quanto detto, la censura è fondata, avendo il giudice di merito considerato, viceversa , parziaria l’obbligazione, non soltanto in assenza di diversa pattuizione o disposizione di legge, ma anche attraverso l’attribuzione di quote in realtà neppure individuabili, a fronte della medesimezza e inscindibilità degli interessi in gioco. 13. In conclusione, va dichiarata l’infondatezza del primo, secondo e quarto motivo, l’inammissibilità del terzo, quinto e sesto e la fondatezza del settimo. Considerata la fondatezza di quest’ultima censura, la sentenza impugnata deve essere cassata e, decidendo nel merito, non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, deve disporsi che, ferma la liquidazione operata dalla Corte d’Appello di Bologna, la somma liquidata sia posta a carico di [OSCURATO:PERSONA] nella sua interezza, senza la riduzione del 50%. In ragione della reciproca soccombenza, le spese del giudizio di merito e di quello di leg
Sentenza Cassazione n. 20922/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris