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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10186/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per i reati di cui all'art. 610, comma 1 e 2 cod. pen. (capo a. della rubrica), 61, n. 2 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975 (capo b.); considerato che il primo motivo di ricorso — con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo a., in particolare sottolineando l'inidoneità dell'azione nell'ingenerare timore — lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01); ed è manifestamente infondato in quanto (come emerge pure dalla decisione di primo grado, confermata dalla Corte territoriale; cfr. spec. p. 2 s.) il ricorrente, proprio esibendo un coltello, ha costretto la guardia giurata a consentirgli di fare ingresso nell'esercizio commerciale de quo; considerato che il secondo motivo di ricorso — con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo b. — contiene allegazioni ipotetiche nella parte in cui offre una diversa lettura del motivo della detenzione dell'arma; in riferimento alla commisurazione della pena, è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01), limitandosi a contestarne la correttezza con assunti del tutto generici, peraltro versati in fatto; considerato che il terzo motivo di ricorso — con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. e alla determinazione del trattamento sanzionatorio — è inedito con riguardo alla causa di non punibilità (e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza»: Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.

Rv. 282095 - 01, non nnassimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); inoltre, con riferimento alla pena, è del tutto generico, poiché si affida a enunciati assertivi che non muovono alcuna censura alla decisione impugnata, ed è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (tramite il richiamo alla non lieve entità dei fatti, alla luce di quanto acclarato nella specie: cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01), così rendendo una motivazione congrua e logica segnatamente a fronte della genericità dell'atto di appello; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per i reati di cui all'art. 610, comma 1 e 2 cod. pen. (capo a. della rubrica), 61, n. 2 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975 (capo b.); considerato che il primo motivo di ricorso — con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo a., in particolare sottolineando l'inidoneità dell'azione nell'ingenerare timore — lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01); ed è manifestamente infondato in quanto (come emerge pure dalla decisione di primo grado, confermata dalla Corte territoriale; cfr. spec. p. 2 s.) il ricorrente, proprio esibendo un coltello, ha costretto la guardia giurata a consentirgli di fare ingresso nell'esercizio commerciale de quo; considerato che il secondo motivo di ricorso — con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo b. — contiene allegazioni ipotetiche nella parte in cui offre una diversa lettura del motivo della detenzione dell'arma; in riferimento alla commisurazione della pena, è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01), limitandosi a contestarne la correttezza con assunti del tutto generici, peraltro versati in fatto; considerato che il terzo motivo di ricorso — con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. e alla determinazione del trattamento sanzionatorio — è inedito con riguardo alla causa di non punibilità (e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza»: Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non nnassimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); inoltre, con riferimento alla pena, è del tutto generico, poiché si affida a enunciati assertivi che non muovono alcuna censura alla decisione impugnata, ed è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (tramite il richiamo alla non lieve entità dei fatti, alla luce di quanto acclarato nella specie: cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01), così rendendo una motivazione congrua e logica segnatamente a fronte della genericità dell'atto di appello; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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