CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2024
Cassazione n. 34642/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: SCALA Gianluca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa in data 08/11/2023 dalla Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse in data 28 giugno 2024 dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha ripercorso in sintesi i motivi di ricorso insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata, in particolare quanto all'illegittimo riconoscimento della recidiva qualificata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito nell'accertamento della penale responsabilità e all'apprezzamento circostanziale, denunciando: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale in riferimento al riconoscimento della recidiva specifica e reiterata, essendo molto datato il precedente specifico, mentre la dichiarazione di recidivo è stata emessa nell'ambito di un procedimento per evasione, senza alcuna specificità rispetto ai reati precedenti ed a quelli successivi. Deduce ancora, con il primo motivo, violazione della legge penale, per il rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste al fine di mitigare il rigore sanzionatorio della fattispecie tentata descritta al capo 1. 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla valutazione della prova dichiarativa proveniente dalle distinte persone offese, avendo la Corte errato nel ritenere minatoria la condotta tenuta dall'imputato, che si era solo limitato a chiedere, rispettivamente, un grazioso riconoscimento per la funzione di parcheggiatore prestata ed un passaggio in auto; 2. Le critiche esposte dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati ed adeguatamente argomentati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova dichiarativa. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado, ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la descrizione del conato estorsivo ad opera della persona offesa restituiva chiara evidenza della connessione funzionale tra la minaccia verbale espressa e la richiesta di denaro rivolta alla stessa. A fronte di tali elementi dichiarativi - del tutto inequivoci - la differente lettura del quadro probatorio prospettato dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza, e un assume alcuna forza logica antagonista. Del pari deve ritenersi per le due ipotesi di violenza privata descritte al capo 3; anche in questo caso le censure si risolvono in una inammissibile richiesta alla Corte di legittimità di una diversa lettura delle prove assunte dai giudici di merito e correttamente da costoro valutate nella duplice conformità verticale di giudizio. 3. La medesima sorte processuale avvince il primo motivo di ricorso. 3.1. Il rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato correttamente argomentato in ragione dell'assoluto difetto di elementi degni di positiva valutazione. 3.2. Quanto alla riconosciuta recidiva qualificata, la Corte di merito ha già spiegato che l'imputato è stato condannato per più fatti dalla medesima obiettività giuridica, ancorché datati, ed è stato pure già dichiarato recidivo, con sentenza divenuta irrevocabile, ben prima della commissione delle condotte aggravate dalla recidiva qualificata. La recidiva non è contestata nella forma infraquinquennale, dunque non ricorre il presupposto della doglianza. Del resto, neppure il ricorrente allega al ricorso, ai fini dell'autosufficienza) un diverso certificato del casellario giudiziale, dalla cui lettura poter apprezzare una differente oggettività e cronologia delle appostazioni relative alle sentenze di condanna divenute irrevocabili (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071 - 01; Sez. 2, n. 11134 del 28/02/2024, n.nn.). 4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consigliano di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consi