CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31293/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa 1'11 marzo 2022 dal Giudice per le indagini preliminari presso il suddetto Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 dicembre 1971; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 12 luglio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare l'ordinanza impugnata; Letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza dell'Il marzo 2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], operato dalla Polizia giudiziaria il 9 marzo 2022 in relazione al reato di rapina, e ha respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare personale, formulata dal Pubblico ministero. Secondo la ricostruzione effettuata nel provvedimento impugnato, [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di investigatore privato, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, era stato inseguito da due autovetture, condotte, l'una, da persona allo stesso sconosciuta, e, l'altra, da [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto come colui su cui stava svolgendo la sua attività investigativa. Durante l'inseguimento, [OSCURATO:PERSONA] si era accostato con la propria autovettura a quella di [OSCURATO:PERSONA], minacciandolo di morte, e, dopo essere riuscito a bloccargli la marcia, era sceso dall'auto, impugnando un grosso pezzo di legno e agitandolo nei confronti della persona offesa, che, nel frattempo era scesa dal proprio veicolo e, raggiunta, era stata colpita violentemente alle spalle. Subito dopo, [OSCURATO:PERSONA], direttosi verso l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], aveva asportato uno zainetto, contenente un computer portatile ed altri strumenti, e aveva di nuovo minacciato di morte la persona offesa. Quest'ultima, durante tutta la fase dell'inseguimento, era rimasta in costante comunicazione telefonica con il 112 dei carabinieri, al cui operatore aveva segnalato quanto stava accadendo. Subito dopo la fuga degli indagati, era giunta in soccorso di [OSCURATO:PERSONA] una volante della Polizia di Stato, allertata dalla sala operativa circa la presenza di una persona aggredita. Resi edotti dalla persona offesa circa l'aggressione subita poco prima, gli operanti si erano recati immediatamente presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ove lo stesso aveva confermato di aver commesso quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] ed era stato arrestato. Nel provvedimento impugnato si afferma che "la dinamica della vicenda non appare rispondere ai presupposti tipici del reato di rapina contestato anche perché la sottrazione dello zaino, operata dall'indagato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], non era finalizzata né ad ottenere un ingiusto vantaggio di tipo patrimoniale né di tipo morale - sentimentale". Si aggiunge che "alla luce delle dichiarazioni rese dall'indagato, soggetto assolutamente credibile ed incensurato, l'inseguimento vi sarebbe stato poiché da giorni l'indagato era stato controllato dalla persona offesa, che con la propria autovettura stanziava nei pressi della sua abitazione e con binocolo effettuava riprese all'interno dell'abitazione stessa". In assenza di testimoni diretti - secondo il giudice per le indagini preliminari - "può ritenersi che lo zaino era stato preso con ogni probabilità dopo che era caduto dalla macchina della persona offesa e, al più, si dovrebbe configurare nel caso di specie un'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla persona ovvero di violenza privata ma non il delitto di rapina aggravata". Contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di norme processuali. Premesso che il Giudice della convalida dell'arresto in flagranza è tenuto ad operare un giudizio ex ante, avendo riguardo alla situazione in cui la Polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili dalla stessa, che siano successivamente emersi, il ricorrente ha dedotto che il Giudice per le indagini preliminari aveva esteso il controllo fino a verificare i presupposti per l'affermazione della responsabilità dell'indagato sulla base delle dichiarazioni rese da quest'ultimo durante l'udienza di convalida: apprezzamento precluso nella fase di convalida dell'arresto; 2) vizi della motivazione, essendosi il Giudice per le indagini preliminari fondato soltanto sulla versione dei fatti offerta dall'indagato e su elementi desunti ex post rispetto al momento dell'arresto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in sede di convalida dell'arresto (anche facoltativo) in flagranza, il Giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e dall'art. 390, comma 1, del codice di rito, deve limitarsi alla verifica della legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza valutare l'idoneità o meno degli indizi a configurare i reati ipotizzati, né in termini di gravità indiziaria, riservata alla successiva valutazione sull'applicabilità di una misura coercitiva, né in termini di apprezzamento della responsabilità dell'indagato, riservato alla cognizione del Giudice di merito (Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Rv. 258230; Sez. 6, n. 21172 del 28/03/2007, Rv. 236672). 1.2 A tali principi non si è attenuto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel non convalidare l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nella flagranza del reato ipotizzato, non ha effettuato, come sarebbe stato necessario e sufficiente, la sola verifica sulla ragionevolezza dell'operato della Polizia giudiziaria, avuto riguardo alla situazione esistente al momento dell'adozione della misura pre- cautelare, ma ha valorizzato la versione dei fatti rappresentata dall'indagato circa i motivi della condotta tenuta e ha ritenuto addirittura, sulla base di tali giustificazioni, non integrata la fattispecie ipotizzata. Si è in presenza, dunque, di una valutazione di merito, peraltro assertivamente operata, completamente estranea al giudizio di convalida. 1.3 L'annullamento, che ne consegue, del provvedimento impugnato deve essere pronunciato senza rinvio, essendo la fase di convalida ormai definitivamente esaurita e dovendo questa Corte limitarsi a dare atto della legittimità, emergente per tabulas, dell'atto compiuto dalla Polizia giudiziaria. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara legittimo l'arresto. Così deciso in Roma, udie