CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2025
Cassazione n. 21546/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1513/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Russo - Relatore - R.G.N. 8847/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21546/2025 Roma, lì, 09/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], formulata ai sensi dell’art. 175, comma 1, cod. proc. pen. e diretta ad ottenere la restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone il 17 ottobre 2023, formalmente irrevocabile dal 29 febbraio 2024. A sostegno, l’istante aveva dedotto di essere stato tratto in arresto in Slovenia, in concomitanza con la celebrazione del giudizio di primo grado, dovendo scontare in quel Paese una pena detentiva, e aveva ulteriormente precisato come la carcerazione si fosse protratta sino al 1° giugno 2024. Il sopravvenuto stato di detenzione in territorio estero avrebbe, in tesi, impedito all’istante, giudicato in assenza, di mantenere i contatti con il difensore ai fini dell’elezione di domicilio e del rilascio della procura speciale, ossia ai fini degli adempimenti necessari, ratione temporis, per la proposizione di una valida impugnazione. Il giudice dell’esecuzione disattendeva siffatta prospettazione, osservando che la concomitanza tra lo svolgimento del giudizio interno e la carcerazione estera non era comprovata (giacché la certificazione prodotta attestava la sola data della dimissione dell’istante dall’istituto di pena sloveno) e che, in ogni caso, sarebbe stato onere dell’interessato, a conoscenza della pendenza del giudizio interno, attivarsi, ancorché ristretto, per esercitarvi tutti i diritti riconosciuti dalla legge processuale. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo, mediante unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene il ricorrente che, ove il giudice dell’esecuzione avesse nutrito dubbi sulla concomitanza tra lo svolgimento del giudizio interno e la carcerazione estera, ben avrebbe potuto il medesimo disporre un rinvio, per acquisire le opportune informazioni integrative. Essendo la carcerazione estera effettivamente insorta anteriormente alla pronuncia della sentenza del Tribunale di Frosinone, innegabile sarebbe la configurabilità della dedotta causa di forza maggiore, impeditiva della possibilità di proporre tempestiva impugnazione, avendo il difensore dell’interessato perduto ogni contatto con il suo assistito, del quale sconosceva la sorte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Questa Corte ha già ritenuto che – pur a seguito dell’introduzione nell’ordinamento dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che, per la proposizione dell’impugnazione, impone il rilascio di mandato al difensore e l’elezione di domicilio – non costituisca causa di forza maggiore, idonea a giustificare la restituzione in termini, la detenzione dell’imputato per altra causa (Sez. 2, n. 46232 del 08/11/2023, Benlarbi, Rv. 285518-01). L’assunto è giustificato dal fatto che all’imputato detenuto è sempre consentito di assolvere a tale adempimento mediante dichiarazione formalizzata all’interno della casa circondariale, ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., così come gli è, in linea più generale, assicurata la possibilità di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste, nonché di prendere contatti con i suoi patrocinatori ai fini del compiuto esercizio del diritto di difesa, sia con riferimento alla vicenda penale da cui origina la detenzione, sia con riferimento a qualunque altro giudizio, ovunque pendente. 3. Questi stessi diritti debbono ritenersi assicurati dai sistemi penali e penitenziari dei Paesi dell’Unione europea, fondati su principi giuridici condivisi, facenti parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, su cui altresì è costruita la fiducia reciproca tra i rispettivi ordinamenti. Deve perciò ritenersi che lo stato di detenzione in Paese membro dell’Unione, diverso dall’Italia, neppure si configuri, in linea generale, come causa di forza maggiore, preclusiva della facoltà d’impugnazione della sentenza pronunciata in ambito nazionale, fatta salva la specifica indicazione, da parte dell’interessato, di elementi concreti e puntuali di segno contrario, nella specie non intervenuta. Non essendo allora contestato che Hababii avesse conoscenza della pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone, il suo sopravvenuto arresto in Slovenia non può allo stato considerarsi come fattore inesorabilmente impeditivo, ora per allora, della possibilità del medesimo di prendere contatti con il suo difensore di fiducia italiano, in modo da rimanere informato degli sviluppi del procedimento penale e, se del caso, in maniera tale da mettere lo stesso difensore in condizione di porre in essere le attività necessarie per il valido esercizio del diritto di impugnazione. 4. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/04/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Boni