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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 10261/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto che venisse data completa attuazione all'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di sorveglianza di Sassari del 3 novembre 2016 che, in riforma del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari, in data 27 luglio 2016, aveva permesso che il detenuto utilizzasse il computer per quattro ore al giorno presso l'istituto di Bancali, ove era detenuto.

Il detenuto instava per l'ottemperanza, chiedendo la consegna delle copie cartacee dei files creati; assumeva, ancora, d'aver diritto a creare documenti scolastici, non sottoposti al controllo del GOM, ma alla sola censura, in caso di invio all'esterno.

Attanasio, si osserva nel provvedimento impugnato, aveva diritto alla copia dei file cartacei, ma secondo la valutazione del Direttore dell'istituto di pena.

Ciò per sole ragioni di studio e a sue spese; non avrebbe avuto diritto alla stampa di missive, biglietti di auguri ed altro, tema che non era oggetto d'ottemperanza.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e deduce il vizio di motivazione apparente.

Anche la stampa di biglietti rientra nell'esercizio di adempimenti scolatici ed è oggetto di ottemperanza.

Si dissente dalla nomina del Direttore dell'Istituto come commissario ad acta.

Il Tribunale di sorveglianza ha ordinato che la Direzione della Casa circondariale, in persona del Direttore dell'Istituto, permettesse ad Attanasio, con le modalità ritenute idonee, di estrarre copia cartacea dei file prodotti per motivi di studio e di procedere alla lettura degli atti processuali.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

In tema di ordinamento penitenziario, il procedimento di ottemperanza, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, ord. pen., presuppone la mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto (o in caso di accoglimento da parte del Giudice del gravame del Tribunale di sorveglianza) e rappresenta un'attuazione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità.

Non può essere rivalutato, perciò, il contenuto delle statuizioni emesse, né allargato l'oggetto della relativa statuizione che costituisce termine e referente unico d'attuazione.

Deriva che (Sez.

I n. 41839 del 25.2.2016, ric.

Attanasio, non massimata) il giudizio di ottemperanza presuppone «la mancata esecuzione, da parte dell' Amministrazione, del provvedimento giurisdizionale non più soggetto ad impugnazione» e la relativa determinazione si risolve in un facere, che pur con pregiudiziali a carattere di cognizione sono funzionali alla sola esecuzione del provvedimento da eseguire.

Esso ha, pertanto, carattere di pura attuazione e non autorizza estensioni o modifiche interpretative del decisum di cognizione. [OSCURATO:PERSONA] era stato autorizzato all'uso del computer per motivi di studio e di carattere scolastico, in generale, oltre che di consultazione degli atti giudiziari che lo riguardavano.

Non era permesso altro impiego dello strumento informatico, né la creazione di files a diverso contenuto, come la redazione di biglietti o di missive di diverso contenuto.

Il provvedimento impugnato, dunque, risulta immune da ogni censura e la dedotta motivazione non è apparente come lamentato dal ricorrente.

L'ordinanza, infatti, si adegua alla regola anzidetta e fa corretta applicazione del principio indicato, spiegando, con una motivazione logica e conforme ai criteri di coerenza, che l'ottemperanza non permette estensioni o allargamenti dell'ambito della cognizione.

Essa è finalizzata alla piena e sola realizzazione della pretesa oggetto di decisum, a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione penitenziaria.

Consta, pertanto, del dovere di conformarsi alla decisione, secondo il principio di osservanza della decisione giurisdizionale.

Legalità ed effettività della tutela del detenuto, a fronte dei comportamenti inerti dell'Amministrazione penitenziaria, si realizzano con la combinazione di una fase di cognizione, cui può seguire una di attuazione che ha carattere eventuale e può instaurasi solo per ottenere l'esecuzione di quanto statuito e non per determinare un perimetro diverso dell'oggetto della decisione iniziale.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, tenuto conto del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. , Così deciso in Roma il 17 settembre 2021.

Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto che venisse data completa attuazione all'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di sorveglianza di Sassari del 3 novembre 2016 che, in riforma del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari, in data 27 luglio 2016, aveva permesso che il detenuto utilizzasse il computer per quattro ore al giorno presso l'istituto di Bancali, ove era detenuto. Il detenuto instava per l'ottemperanza, chiedendo la consegna delle copie cartacee dei files creati; assumeva, ancora, d'aver diritto a creare documenti scolastici, non sottoposti al controllo del GOM, ma alla sola censura, in caso di invio all'esterno. Attanasio, si osserva nel provvedimento impugnato, aveva diritto alla copia dei file cartacei, ma secondo la valutazione del Direttore dell'istituto di pena. Ciò per sole ragioni di studio e a sue spese; non avrebbe avuto diritto alla stampa di missive, biglietti di auguri ed altro, tema che non era oggetto d'ottemperanza. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e deduce il vizio di motivazione apparente. Anche la stampa di biglietti rientra nell'esercizio di adempimenti scolatici ed è oggetto di ottemperanza. Si dissente dalla nomina del Direttore dell'Istituto come commissario ad acta. Il Tribunale di sorveglianza ha ordinato che la Direzione della Casa circondariale, in persona del Direttore dell'Istituto, permettesse ad Attanasio, con le modalità ritenute idonee, di estrarre copia cartacea dei file prodotti per motivi di studio e di procedere alla lettura degli atti processuali. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. In tema di ordinamento penitenziario, il procedimento di ottemperanza, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, ord. pen., presuppone la mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto (o in caso di accoglimento da parte del Giudice del gravame del Tribunale di sorveglianza) e rappresenta un'attuazione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità. Non può essere rivalutato, perciò, il contenuto delle statuizioni emesse, né allargato l'oggetto della relativa statuizione che costituisce termine e referente unico d'attuazione. Deriva che (Sez. I n. 41839 del 25.2.2016, ric. Attanasio, non massimata) il giudizio di ottemperanza presuppone «la mancata esecuzione, da parte dell' Amministrazione, del provvedimento giurisdizionale non più soggetto ad impugnazione» e la relativa determinazione si risolve in un facere, che pur con pregiudiziali a carattere di cognizione sono funzionali alla sola esecuzione del provvedimento da eseguire. Esso ha, pertanto, carattere di pura attuazione e non autorizza estensioni o modifiche interpretative del decisum di cognizione. [OSCURATO:PERSONA] era stato autorizzato all'uso del computer per motivi di studio e di carattere scolastico, in generale, oltre che di consultazione degli atti giudiziari che lo riguardavano. Non era permesso altro impiego dello strumento informatico, né la creazione di files a diverso contenuto, come la redazione di biglietti o di missive di diverso contenuto. Il provvedimento impugnato, dunque, risulta immune da ogni censura e la dedotta motivazione non è apparente come lamentato dal ricorrente. L'ordinanza, infatti, si adegua alla regola anzidetta e fa corretta applicazione del principio indicato, spiegando, con una motivazione logica e conforme ai criteri di coerenza, che l'ottemperanza non permette estensioni o allargamenti dell'ambito della cognizione. Essa è finalizzata alla piena e sola realizzazione della pretesa oggetto di decisum, a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione penitenziaria. Consta, pertanto, del dovere di conformarsi alla decisione, secondo il principio di osservanza della decisione giurisdizionale. Legalità ed effettività della tutela del detenuto, a fronte dei comportamenti inerti dell'Amministrazione penitenziaria, si realizzano con la combinazione di una fase di cognizione, cui può seguire una di attuazione che ha carattere eventuale e può instaurasi solo per ottenere l'esecuzione di quanto statuito e non per determinare un perimetro diverso dell'oggetto della decisione iniziale. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, tenuto conto del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. , Così deciso in Roma il 17 settembre 2021. Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 10261/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris