CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 44426/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 30/11/2021 dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di condanna resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. 2.Avverso la suddetta sentenza, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia circa la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, deduce la mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione, nonostante la causa estintiva fosse stata addotta anche dalla parte pubblica. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Risulta assorbente l'intervenuta prescrizione del reato, commesso il 6/7/2014, posto che la declaratoria di estinzione del reato prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez.1, n.43700 del 28/09/2021, Rv. 282214). Il ricorrente deduce che la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 29 settembre 2014, sicchè sarebbe decorso il termine di 6 anni senza l'adozione di atti interruttivi, prima dell'emissione della sentenza di appello era stata pronunciata il 30 novembre 2021. Invero, il termine di prescrizione è sospeso anche a seguito della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, tuttavia, nel caso di specie il decreto è stato emesso in data 6 marzo 2021, quando il termine di prescrizione di 6 anni era già maturato (in data 6 luglio 2020). Ne consegue che al momento della pronuncia della sentenza di appello, la prescrizione era già maturata, non risultando neppure cause di sospensione idonee a prolungare il termine fino alla data della decisione. Alla luce di quanto detto, la sentenza va annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 4 ottobre 2022 Il C