CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 25133/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio diviolazione di legge, è formulato in termini oltremodo generici, essendototalmente privo di qualsivoglia riferimento all’effettivo contenuto dellamotivazione della sentenza impugnata e, pertanto, non connotato da puntualitàe concreta pertinenza censoria, richieste, a pena di inammissibilità, dagli artt.581, comma 1, e 591, comma 1, cod. proc. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]