CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41978/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, è generico poiché non coglie la ratio decidenti: esiste un preciso divieto normativo, stabilito dall'art. 69, comma quarto, cod. pen., in forza del quale, in presenza della recidiva reiterata (che è stata riconosciuta nei confronti dell'imputato e non è stata contestata), non è consentito esprimere un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il