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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 14802/2023

Testo disponibile della fonte

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onsigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28859-2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese , in virtù di procura speciale a margine de l contro ricorso, dal l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatepresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, VIA R. ROMEI n. 23; -controricorrente - avverso la sentenza n. 313/1/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] le odierne controricorrenti (la [OSCURATO:SOCIETA] in qualità di consolidante del gruppo del quale facevano parte le altre società) chiesero, con riferimento alle annualità 2008/2011, il rimborso dell’IRES,ai sensi dell’art. 2, comma 1 - quater, d.l. n. 201/2011 ; l’Agenzia delle Entrate rispose di non poter evadere le istanze, in quanto redatte in formato cartaceo e non secondo la prescritta modalità telematica; avverso tale provvedimento di sostanziale diniego le suddette società proposero ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] , deducendo l’illegittimità della previsione di un vincolo di forma (e dell’accorciamento del termine di cui all’art. 38 del d.p.r. n. 602/1973) da parte di un decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, nonché l’impossibilità di rispettare tali prescrizioni per causa di forza maggiore; il giudice di primo grado accolse il ricorso, non pronunciandosi in ordine all’eccezione dell’Amministrazione, relativa all’errata quantificazione della somma oggetto dell’invocato rimborso, “in quanto non oggetto dell’atto di diniego al rimborso” (così il passo della motivazione, come riportato dalle controricorrenti a pag. 4 del controricorso); a seguito dell’impugnazione da parte dall’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. della Basilicata accolse l’appello limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, rigettandolo per il resto, sul presupposto che, “nel caso (..) che alla data del 31 maggio 2013 residuassero ancora termini, come quello di specie nel quale le istanze potevano essere presentate fino al 2015 non è chi non veda come dichiarare inammissibile l’istanza di rimborso non presentata telematicamente ma solo su un supporto cartaceo, come stabilito dalla norma primaria, costituisce un’impropria riduzione del termine quadriennale stabilito per la presentazione delle richieste di rimborso” (pag. 4 della sentenza impugnata); avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi; [OSCURATO:SOCIETA] ., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. hannodepositato controricorso; Considerato che: con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.l. n. 201/2011; dell’art. 6 d.l. n. 185/2008; dell’art. 38 d.p.r. n. 602/1973 nonché del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17/12/2012, per aver ritenuto che la previsione del termine e della forma in cui presentare l’istanza di rimborso in esame avesse comportato un’indebita compressione del termine generale previsto dal citato art. 38; sottolinea, in particolare, la ricorrente , che le prescrizioni in discorso erano legittimamente contemplate in una fonte secondaria delegata dalla norma primaria di cui al menzionato art. 2, comma 1- quater, d.l. n. 201/2011, la quale (fonte secondaria) faceva, peraltro, espresso richiamo ai“commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2” (contemplanti, tra l’altro, l’obbligo di utilizzo della modalità telematica), riferendosi, inoltre, a un’ipotesi di rimborso speciale e non assimilabile alla fattispecie delineata dall’art. 38 (con il quale condivideva unicamente il riferimento al termine finale);quanto all’allegata sussistenza di una causa di forza maggiore, la ricorrente ne evidenzial’irrilevanza ai fini che in questa sede occupano, essendo la stessa venuta meno il 29.3.2013, “quando era ancora possibile trasmettere l’istanza attraverso il canale telematico, stante la proroga del termine al 31 maggio 2013”; con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza exart. 23 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la C.T.R. confermato la pronuncia di primo grado, nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sull’errata quantificazione della somma da rimborsare, non restando vincolate le difese processuali dell’Ufficio alle questioni poste a fondamento dell’originario diniego; il primo motivoè fondato; l’art. 2, comma 1-quater, d.l. n. 201/2011, dispone che, “in relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo”; il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17/12/2012 (titolato “Approvazione del modello per l’istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzionedell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (art. 2, comma 1- quater, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)), dispone che “l’istanza di rimborso è presentata esclusivamente in via telematica” (art. 2.1), fissandone il termine, “in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (articolo 38 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio, quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28dicembre 2011) cade entro il 60° giorno successivo alla predetta data di attivazione” (art. 2.5); è la fonte primaria, dunque, a stabilire discrezionalmente il termine di presentazione delle istanze, con riferimento alla durata di quello previsto dal citato art. 38 ( termine, quest’ultimo, che, anzi, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17.12.2012 amplia, per il caso di scadenza anteriore, fino al sessantesimo giorno “dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio”: art. 2.1); l’inconferenza del riferimento operato dalla sentenza impugnata al termine ex art. 38 è dimostrat a , del resto, dalla giurisprudenza secondo cui, “in tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, è applicabile l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la spettanza del diritto al rimborso, il cui presupposto trovava fondamento nella l. n. 2 del 2009, entrata in vigore oltre due anni prima della presentazione della richiesta da parte del contribuente)”(Cass., 11/12/2019, n. 32309);peraltro, si deve tenere presente che, alla stregua della concorde prospettazione delle parti, il diniego dell’Agenzia delle Entrate era stato motivato in relazione non già al ritardo nella presentazione dell’istanza, bensì alla relativa forma (cartacea anziché telematica), profilo, questo, mai censurato dalle odierne controricorrenti (secondo la cui prospettazione, la prevalenza della regola generale di cui all’art. 38 varrebbe a mettere fuori gioco tout court la disciplina secondaria del 17.12.2012, anche dunque nella parte in cui richiede la forma telematica per l’invio dell’istanza di rimborso); l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa di merito va decisa, pertanto,nel senso del rigetto dell’originario ricorso delle società controricorrenti, con condanna di queste ultime al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità (che si liquidano in dispositivo) e integrale compensazione di quelle dei gradi di merito, attesa la peculiarità della fattispecie e l’assenza di precedenti negli esattitermini; P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso delle odierne controricorrenti; condanna le controricorrenti in solido al pagamento, in favore della ricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28859-2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese , in virtù di procura speciale a margine de l contro ricorso, dal l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatepresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, VIA R. ROMEI n. 23; -controricorrente - avverso la sentenza n. 313/1/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] le odierne controricorrenti (la [OSCURATO:SOCIETA] in qualità di consolidante del gruppo del quale facevano parte le altre società) chiesero, con riferimento alle annualità 2008/2011, il rimborso dell’IRES,ai sensi dell’art. 2, comma 1 - quater, d.l. n. 201/2011 ; l’Agenzia delle Entrate rispose di non poter evadere le istanze, in quanto redatte in formato cartaceo e non secondo la prescritta modalità telematica; avverso tale provvedimento di sostanziale diniego le suddette società proposero ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] , deducendo l’illegittimità della previsione di un vincolo di forma (e dell’accorciamento del termine di cui all’art. 38 del d.p.r. n. 602/1973) da parte di un decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, nonché l’impossibilità di rispettare tali prescrizioni per causa di forza maggiore; il giudice di primo grado accolse il ricorso, non pronunciandosi in ordine all’eccezione dell’Amministrazione, relativa all’errata quantificazione della somma oggetto dell’invocato rimborso, “in quanto non oggetto dell’atto di diniego al rimborso” (così il passo della motivazione, come riportato dalle controricorrenti a pag. 4 del controricorso); a seguito dell’impugnazione da parte dall’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. della Basilicata accolse l’appello limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, rigettandolo per il resto, sul presupposto che, “nel caso (..) che alla data del 31 maggio 2013 residuassero ancora termini, come quello di specie nel quale le istanze potevano essere presentate fino al 2015 non è chi non veda come dichiarare inammissibile l’istanza di rimborso non presentata telematicamente ma solo su un supporto cartaceo, come stabilito dalla norma primaria, costituisce un’impropria riduzione del termine quadriennale stabilito per la presentazione delle richieste di rimborso” (pag. 4 della sentenza impugnata); avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi; [OSCURATO:SOCIETA] ., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. hannodepositato controricorso; Considerato che: con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.l. n. 201/2011; dell’art. 6 d.l. n. 185/2008; dell’art. 38 d.p.r. n. 602/1973 nonché del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17/12/2012, per aver ritenuto che la previsione del termine e della forma in cui presentare l’istanza di rimborso in esame avesse comportato un’indebita compressione del termine generale previsto dal citato art. 38; sottolinea, in particolare, la ricorrente , che le prescrizioni in discorso erano legittimamente contemplate in una fonte secondaria delegata dalla norma primaria di cui al menzionato art. 2, comma 1- quater, d.l. n. 201/2011, la quale (fonte secondaria) faceva, peraltro, espresso richiamo ai“commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2” (contemplanti, tra l’altro, l’obbligo di utilizzo della modalità telematica), riferendosi, inoltre, a un’ipotesi di rimborso speciale e non assimilabile alla fattispecie delineata dall’art. 38 (con il quale condivideva unicamente il riferimento al termine finale);quanto all’allegata sussistenza di una causa di forza maggiore, la ricorrente ne evidenzial’irrilevanza ai fini che in questa sede occupano, essendo la stessa venuta meno il 29.3.2013, “quando era ancora possibile trasmettere l’istanza attraverso il canale telematico, stante la proroga del termine al 31 maggio 2013”; con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza exart. 23 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la C.T.R. confermato la pronuncia di primo grado, nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sull’errata quantificazione della somma da rimborsare, non restando vincolate le difese processuali dell’Ufficio alle questioni poste a fondamento dell’originario diniego; il primo motivoè fondato; l’art. 2, comma 1-quater, d.l. n. 201/2011, dispone che, “in relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo”; il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17/12/2012 (titolato “Approvazione del modello per l’istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzionedell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (art. 2, comma 1- quater, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)), dispone che “l’istanza di rimborso è presentata esclusivamente in via telematica” (art. 2.1), fissandone il termine, “in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (articolo 38 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio, quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28dicembre 2011) cade entro il 60° giorno successivo alla predetta data di attivazione” (art. 2.5); è la fonte primaria, dunque, a stabilire discrezionalmente il termine di presentazione delle istanze, con riferimento alla durata di quello previsto dal citato art. 38 ( termine, quest’ultimo, che, anzi, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17.12.2012 amplia, per il caso di scadenza anteriore, fino al sessantesimo giorno “dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio”: art. 2.1); l’inconferenza del riferimento operato dalla sentenza impugnata al termine ex art. 38 è dimostrat a , del resto, dalla giurisprudenza secondo cui, “in tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, è applicabile l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la spettanza del diritto al rimborso, il cui presupposto trovava fondamento nella l. n. 2 del 2009, entrata in vigore oltre due anni prima della presentazione della richiesta da parte del contribuente)”(Cass., 11/12/2019, n. 32309);peraltro, si deve tenere presente che, alla stregua della concorde prospettazione delle parti, il diniego dell’Agenzia delle Entrate era stato motivato in relazione non già al ritardo nella presentazione dell’istanza, bensì alla relativa forma (cartacea anziché telematica), profilo, questo, mai censurato dalle odierne controricorrenti (secondo la cui prospettazione, la prevalenza della regola generale di cui all’art. 38 varrebbe a mettere fuori gioco tout court la disciplina secondaria del 17.12.2012, anche dunque nella parte in cui richiede la forma telematica per l’invio dell’istanza di rimborso); l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa di merito va decisa, pertanto,nel senso del rigetto dell’originario ricorso delle società controricorrenti, con condanna di queste ultime al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità (che si liquidano in dispositivo) e integrale compensazione di quelle dei gradi di merito, attesa la peculiarità della fattispecie e l’assenza di precedenti negli esattitermini; P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso delle odierne controricorrenti; condanna le controricorrenti in solido al pagamento, in favore della ricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per co
Sentenza Cassazione n. 14802/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris