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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026

Cassazione n. 12367/2026

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a-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado delLazio n. 1280/2024 depositata il 22/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva a ruoli esattoriali ed alle relativecartelle di pagamento iscritte per un importo complessivo di 1.872,10 eurodovuto per crediti di natura tributaria di cui affermava essere venutocasualmente a conoscenza a seguito di un accesso presso gli Uffici delNumero registro generale 20055/2024Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 12367/2026Data pubblicazione 03/05/2026Concessionario in data 12.6.2019.

In particolare, parte ricorrente eccepival’estinzione della pretesa tributaria per decorso del termine prescrizionaletra l’anno di imposta riportato nei ruoli esattoriali impugnati e, comunque,tra la data di asserita notifica di ciascuna cartella di pagamento e la datadi estrazione del ruolo esattoriale; nel merito, eccepiva l’omessa notificadelle cartelle di pagamento, chiedendo, per l’effetto, l’annullamento deiruoli esattoriali e delle relative cartelle. [OSCURATO:PERSONA] TributariaProvinciale di Roma, con sentenza n. 5097/2021, accoglieva il ricorso,stante l’assenza di prova della notifica delle cartelle e condannava laresistente CCIA di Roma al pagamento delle spese di lite, che liquidava incomplessivi 200,00 euro.2.

Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello innanzi allaCorte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, censurandola nella partein cui aveva liquidato le spese di lite in misura inferiore sia ai parametrimedi e, comunque, minimi del d.m. 55/14 come modificato dal d.m.37/2018 applicabile ratione temporis e chiedeva, pertanto, in riformaparziale della sentenza appellata, la riliquidazione delle spese di lite diprimo grado in danno della CCIA in misura conforme ai parametri di cui alcitato d.m. come modificato.

La CdGT, con sentenza n. 1280/2024,depositata in data 8/5/2023, rigettava l’appello, compensando le spese delgrado, sul presupposto che, a seguito di messa in moradell’Amministrazione da parte del difensore, con contestuale richiesta dicorrispondere all’istante quanto dovuto, entro e non oltre novanta giornidal ricevimento dell’atto, l’Amministrazione aveva provveduto alpagamento di quanto liquidato dalla sentenza impugnata, sicchè ricorrevala fattispecie di acquiescenza tacita alla stessa ex art. 329 c.p.c..3.

Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II gradoproponeva ricorso per cassazione il contribuente.4.

La Camera di [OSCURATO:PERSONA], Artigianato ed Agricoltura diRoma rimaneva intimata.Numero registro generale 20055/2024Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 12367/2026Data pubblicazione 03/05/2026MOTIVI DI DIRITTO1.

Con un unico motivo di ricorso si deduce “Violazione o falsaapplicazione dell’art. 329 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, peravere il giudice d’appello erroneamente ritenuto integrata un’ipotesi diacquiescenza tacita alla sentenza di primo grado, ex art. 329 c.p.c., laquale non può invece ritenersi implicita nella richiesta di pagamento enella effettiva riscossione, ad opera della parte vittoriosa in giudizio, diquanto alla stessa ivi riconosciuto, trattandosi di condotte nonincompatibili con l’intento di impugnare la sentenza per ottenere quantonegato o comunque dovuto, verificatesi, inoltre, in un momentosuccessivo alla proposizione del gravame e perciò ontologicamenteincompatibili con l’acquiescenza, potendosi al più configurare un’ipotesi dirinuncia (non considerata però dalla CdGT).Orbene, per le ragioni di seguito esposte, l’esame del suddetto motivo,concernente la sola statuizione della sentenza impugnata relativa allespese di lite, è assorbito dall’inammissibilità dell’originario ricorso delcontribuente, avente ad oggetto l’impugnazione di vari estratti di ruolo.L’art. 3 bis del d.l. n. 146/2021 (inserito in sede di conversione dallalegge n. 215/2021) ha introdotto il comma 4 bis dell’art. 12 del d.P.R. n.602/1973, il quale, come integrato dall’art. 12 del d.lgs n. 110/2024,stabilisce che: “4-bis.

L'estratto di ruolo non e' impugnabile.

Il ruolo e lacartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sonosuscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce ingiudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cuial decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione disomme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia edelle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche dicui all'articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficioNumero registro generale 20055/2024Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 12367/2026Data pubblicazione 03/05/2026nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell'ambito delleprocedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cuial decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazionidi finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell'ambito dellacessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”.Orbene, premesso che non é intervenuta nei gradi di merito alcunaespressa statuizione in punto di ammissibilità dell’originario ricorso con cuisono stati impugnati gli estratti di ruolo e le cartelle ivi riportate, inrelazione al prescritto interesse all’impugnazione e quindi allalegittimazione ad agire, va rilevato che su tale questione nemmeno puòessersi formato un giudicato implicito, rientrando tra le “questionifondanti”, attinenti ai valori cardine dell’ordinamento costituzionale, il cuiomesso rilievo, come chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corten. 24172/25, comporta una sentenza inutiliter data, stante lacompromissione in radice, in tali casi, della validità del rapporto giuridico-processuale.Pertanto, è prioritario vagliare, anche d’ufficio, la questione relativaall’ammissibilità dell’originario ricorso con cui sono stati impugnati gliestratti di ruolo e le cartelle ivi riportate, in relazione all’interesse ad unatutela immediata ed alla correlata legittimazione attiva.A tal proposito, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.26283/2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In tema diriscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito insede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, col quale, novellandol’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, siapplica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interessealla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata oinvalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni dilegittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101,Numero registro generale 20055/2024Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 12367/2026Data pubblicazione 03/05/2026104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU eall’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».

Il suddettointeresse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che,come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per normasopravvenuta, fino al momento della decisione, deve essere dimostrato,nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione neitermini (istituto applicabile anche al processo tributario) e nel grado dilegittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o finoall'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o finoall'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto,nel giudizio di rinvio (vedi anche Cass., n. 6857/2023; Cass., n.5901/2023; Cass., n. 5435/2023).

Le Sezioni Unite, nella sopracitatapronuncia, hanno altresì chiarito che la carenza dello specifico interesserichiesto dalla norma determina l’inammissibilità dell’impugnazione“diretta” o “anticipata”, senza comprimere la possibilità di una tutelasuccessiva, che può esplicarsi nelle forme delle opposizioni esecutive.Ciò posto, nel caso di specie, in cui l’unico thema decidendum ancoracontroverso concerne la liquidazione delle spese di lite, va altresìpreliminarmente affrontata la questione concernente la possibilità dirilevare di ufficio la carenza di interesse ad agire del ricorrente e, dunque,il difetto di legittimazione ad impugnare l’estratto di ruolo.In merito questa Corte, pur riconoscendo l’autonoma impugnabilità delcapo della sentenza relativo alle spese, confermato dalla sentenza dellaCorte Cost. n. 77/2018, ha affermato che “lo ius superveniens costituiscevalida ragione per sterilizzare la pretesa di spese avanzata perl’impugnazione “diretta” di un estratto di ruolo (rectius, del suocontenuto), che – in virtù dell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del1973 – sarebbe stata dichiarata inammissibile”. (Cass. n. 3812/2023).

Siè inoltre affermato (Cass. n. 30952/2024; Cass., n. 26633/24) chel’impugnazione della sola decisione sulle spese non scinde il legame diNumero registro generale 20055/2024Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 12367/2026Data pubblicazione 03/05/2026accessorietà della relativa statuizione con l’opposizione esperita avversol’estratto di ruolo; “il “thema” delle spese, siccome regolato dal criteriodella soccombenza ex art. 91, comma 1, cod. proc. civ., è “ex se”condizionato dall’idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorsointroduttivo a fondare, superando la verifica d’ammissibilità, il doveredecisorio del giudice sul merito della pretesa: talché, vertendosi di spese,in difetto di positivo incontrovertibile accertamento riguardo l’ammissibilitàdella domanda sotto il profilo, che ne occupa, dell’interesse ad agire, lasussistenza o meno di questo costituisce ancora “res controversa”, chefonda non solo il “potere”, ma anzi il “dovere”, di verifica in capo algiudice, anche in sede di legittimità.”.

Pertanto, dopo aver più volteribadito la natura accessoria della condanna alle spese, sulla scia di detteultime decisioni, questa Corte ha stabilito, sulla scorta di condivisibiliargomentazioni, “che la pronuncia accessoria sulle spese, in quanto tale, èdipendente dall’esito della pronuncia sulla domanda principaleconfigurandosi, in altri termini, come una conseguenza della domandamedesima, giacché l’accessorietà si configura tecnicamente comecorrelazione logica prima ancora che giuridica alla vicenda processualeprincipale: è possibile, pertanto, decidere autonomamente solo sul caporelativo alle spese di lite, purché il ricorso originario sia stato instauratovalidamente per poter essere, quel capo, ammesso all'esame, dalmomento che la natura accessoria della pronuncia sulle spese, proprio inragione della sua sussidiarietà, non è scindibile dalla decisione sul meritoné ad essa estranea (Corte Cost. n. 314/2008).” (Cass., n. 26162/2025).In sostanza, poichè anche il capo della decisione sulle spese di litepresuppone la formulazione di una valida domanda nel ricorsointroduttivo, “l'inammissibilità del ricorso impedisce l'analisi del merito edanche della questione secondaria, come quella relativa allaregolamentazione delle spese processuali (cfr. anche Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 12649 del 25/06/2020).” (Cass. cit. n. 26162/2025).Numero registro generale 20055/2024Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 12367/2026Data pubblicazione 03/05/2026Pertanto, nel caso in esame, non avendo il contribuente allegatoalcuno specifico interesse ad impugnare i ruoli per cui è causa e nonessendosi formata sulla questione alcun giudicato, ai sensi dell’art. 382,comma 3, secondo periodo, c.p.c., la sentenza impugnata va cassatasenza rinvio e va dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso delcontribuente perché l’azione non poteva essere proposta, restando cosìassorbito il motivo di ricorso relativo alle spese di lite (v.

Cass., n.26162/2025, che richiama Cass. n. 11473/2024 e Cass., n. 6588/2025).Sezioni Unite della Corte, va disposta la compensazione delle spese dientrambi i gradi del giudizio di merito.Nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo laCamera di Commercio svolto attività difensiva.Conformemente a quanto statuito in merito dalle Sezioni Unite diquesta Corte (sent. 4315/2020), ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater deld.P.R. n. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002, sedovuto.

P.Q.Mpronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnataperché la causa non poteva essere proposta e dichiara inammissibile ilricorso introduttivo del giudizio, con compensazione delle spese dei gradidi merito;nulla sulle spese del giudizio di legittimità;visto l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dellaparte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Numero registro generale 20055/2024Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 12367/2026Data pubblicazione 03/05/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis,d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data27/1/2026.LA PRESIDENTEMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado delLazio n. 1280/2024 depositata il 22/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva a ruoli esattoriali ed alle relativecartelle di pagamento iscritte per un importo complessivo di 1.872,10 eurodovuto per crediti di natura tributaria di cui affermava essere venutocasualmente a conoscenza a seguito di un accesso presso gli Uffici delNumero registro generale 20055/2024Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 12367/2026Data pubblicazione 03/05/2026Concessionario in data 12.6.2019. In particolare, parte ricorrente eccepival’estinzione della pretesa tributaria per decorso del termine prescrizionaletra l’anno di imposta riportato nei ruoli esattoriali impugnati e, comunque,tra la data di asserita notifica di ciascuna cartella di pagamento e la datadi estrazione del ruolo esattoriale; nel merito, eccepiva l’omessa notificadelle cartelle di pagamento, chiedendo, per l’effetto, l’annullamento deiruoli esattoriali e delle relative cartelle. [OSCURATO:PERSONA] TributariaProvinciale di Roma, con sentenza n. 5097/2021, accoglieva il ricorso,stante l’assenza di prova della notifica delle cartelle e condannava laresistente CCIA di Roma al pagamento delle spese di lite, che liquidava incomplessivi 200,00 euro.2. Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello innanzi allaCorte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, censurandola nella partein cui aveva liquidato le spese di lite in misura inferiore sia ai parametrimedi e, comunque, minimi del d.m. 55/14 come modificato dal d.m.37/2018 applicabile ratione temporis e chiedeva, pertanto, in riformaparziale della sentenza appellata, la riliquidazione delle spese di lite diprimo grado in danno della CCIA in misura conforme ai parametri di cui alcitato d.m. come modificato. La CdGT, con sentenza n. 1280/2024,depositata in data 8/5/2023, rigettava l’appello, compensando le spese delgrado, sul presupposto che, a seguito di messa in moradell’Amministrazione da parte del difensore, con contestuale richiesta dicorrispondere all’istante quanto dovuto, entro e non oltre novanta giornidal ricevimento dell’atto, l’Amministrazione aveva provveduto alpagamento di quanto liquidato dalla sentenza impugnata, sicchè ricorrevala fattispecie di acquiescenza tacita alla stessa ex art. 329 c.p.c..3. Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II gradoproponeva ricorso per cassazione il contribuente.4. La Camera di [OSCURATO:PERSONA], Artigianato ed Agricoltura diRoma rimaneva intimata.Numero registro generale 20055/2024Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 12367/2026Data pubblicazione 03/05/2026MOTIVI DI DIRITTO1. Con un unico motivo di ricorso si deduce “Violazione o falsaapplicazione dell’art. 329 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, peravere il giudice d’appello erroneamente ritenuto integrata un’ipotesi diacquiescenza tacita alla sentenza di primo grado, ex art. 329 c.p.c., laquale non può invece ritenersi implicita nella richiesta di pagamento enella effettiva riscossione, ad opera della parte vittoriosa in giudizio, diquanto alla stessa ivi riconosciuto, trattandosi di condotte nonincompatibili con l’intento di impugnare la sentenza per ottenere quantonegato o comunque dovuto, verificatesi, inoltre, in un momentosuccessivo alla proposizione del gravame e perciò ontologicamenteincompatibili con l’acquiescenza, potendosi al più configurare un’ipotesi dirinuncia (non considerata però dalla CdGT).Orbene, per le ragioni di seguito esposte, l’esame del suddetto motivo,concernente la sola statuizione della sentenza impugnata relativa allespese di lite, è assorbito dall’inammissibilità dell’originario ricorso delcontribuente, avente ad oggetto l’impugnazione di vari estratti di ruolo.L’art. 3 bis del d.l. n. 146/2021 (inserito in sede di conversione dallalegge n. 215/2021) ha introdotto il comma 4 bis dell’art. 12 del d.P.R. n.602/1973, il quale, come integrato dall’art. 12 del d.lgs n. 110/2024,stabilisce che: “4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e lacartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sonosuscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce ingiudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cuial decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione disomme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia edelle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche dicui all'articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficioNumero registro generale 20055/2024Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 12367/2026Data pubblicazione 03/05/2026nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell'ambito delleprocedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cuial decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazionidi finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell'ambito dellacessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”.Orbene, premesso che non é intervenuta nei gradi di merito alcunaespressa statuizione in punto di ammissibilità dell’originario ricorso con cuisono stati impugnati gli estratti di ruolo e le cartelle ivi riportate, inrelazione al prescritto interesse all’impugnazione e quindi allalegittimazione ad agire, va rilevato che su tale questione nemmeno puòessersi formato un giudicato implicito, rientrando tra le “questionifondanti”, attinenti ai valori cardine dell’ordinamento costituzionale, il cuiomesso rilievo, come chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corten. 24172/25, comporta una sentenza inutiliter data, stante lacompromissione in radice, in tali casi, della validità del rapporto giuridico-processuale.Pertanto, è prioritario vagliare, anche d’ufficio, la questione relativaall’ammissibilità dell’originario ricorso con cui sono stati impugnati gliestratti di ruolo e le cartelle ivi riportate, in relazione all’interesse ad unatutela immediata ed alla correlata legittimazione attiva.A tal proposito, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.26283/2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In tema diriscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito insede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, col quale, novellandol’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, siapplica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interessealla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata oinvalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni dilegittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101,Numero registro generale 20055/2024Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 12367/2026Data pubblicazione 03/05/2026104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU eall’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione». Il suddettointeresse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che,come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per normasopravvenuta, fino al momento della decisione, deve essere dimostrato,nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione neitermini (istituto applicabile anche al processo tributario) e nel grado dilegittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o finoall'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o finoall'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto,nel giudizio di rinvio (vedi anche Cass., n. 6857/2023; Cass., n.5901/2023; Cass., n. 5435/2023). Le Sezioni Unite, nella sopracitatapronuncia, hanno altresì chiarito che la carenza dello specifico interesserichiesto dalla norma determina l’inammissibilità dell’impugnazione“diretta” o “anticipata”, senza comprimere la possibilità di una tutelasuccessiva, che può esplicarsi nelle forme delle opposizioni esecutive.Ciò posto, nel caso di specie, in cui l’unico thema decidendum ancoracontroverso concerne la liquidazione delle spese di lite, va altresìpreliminarmente affrontata la questione concernente la possibilità dirilevare di ufficio la carenza di interesse ad agire del ricorrente e, dunque,il difetto di legittimazione ad impugnare l’estratto di ruolo.In merito questa Corte, pur riconoscendo l’autonoma impugnabilità delcapo della sentenza relativo alle spese, confermato dalla sentenza dellaCorte Cost. n. 77/2018, ha affermato che “lo ius superveniens costituiscevalida ragione per sterilizzare la pretesa di spese avanzata perl’impugnazione “diretta” di un estratto di ruolo (rectius, del suocontenuto), che – in virtù dell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del1973 – sarebbe stata dichiarata inammissibile”. (Cass. n. 3812/2023). Siè inoltre affermato (Cass. n. 30952/2024; Cass., n. 26633/24) chel’impugnazione della sola decisione sulle spese non scinde il legame diNumero registro generale 20055/2024Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 12367/2026Data pubblicazione 03/05/2026accessorietà della relativa statuizione con l’opposizione esperita avversol’estratto di ruolo; “il “thema” delle spese, siccome regolato dal criteriodella soccombenza ex art. 91, comma 1, cod. proc. civ., è “ex se”condizionato dall’idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorsointroduttivo a fondare, superando la verifica d’ammissibilità, il doveredecisorio del giudice sul merito della pretesa: talché, vertendosi di spese,in difetto di positivo incontrovertibile accertamento riguardo l’ammissibilitàdella domanda sotto il profilo, che ne occupa, dell’interesse ad agire, lasussistenza o meno di questo costituisce ancora “res controversa”, chefonda non solo il “potere”, ma anzi il “dovere”, di verifica in capo algiudice, anche in sede di legittimità.”. Pertanto, dopo aver più volteribadito la natura accessoria della condanna alle spese, sulla scia di detteultime decisioni, questa Corte ha stabilito, sulla scorta di condivisibiliargomentazioni, “che la pronuncia accessoria sulle spese, in quanto tale, èdipendente dall’esito della pronuncia sulla domanda principaleconfigurandosi, in altri termini, come una conseguenza della domandamedesima, giacché l’accessorietà si configura tecnicamente comecorrelazione logica prima ancora che giuridica alla vicenda processualeprincipale: è possibile, pertanto, decidere autonomamente solo sul caporelativo alle spese di lite, purché il ricorso originario sia stato instauratovalidamente per poter essere, quel capo, ammesso all'esame, dalmomento che la natura accessoria della pronuncia sulle spese, proprio inragione della sua sussidiarietà, non è scindibile dalla decisione sul meritoné ad essa estranea (Corte Cost. n. 314/2008).” (Cass., n. 26162/2025).In sostanza, poichè anche il capo della decisione sulle spese di litepresuppone la formulazione di una valida domanda nel ricorsointroduttivo, “l'inammissibilità del ricorso impedisce l'analisi del merito edanche della questione secondaria, come quella relativa allaregolamentazione delle spese processuali (cfr. anche Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 12649 del 25/06/2020).” (Cass. cit. n. 26162/2025).Numero registro generale 20055/2024Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 12367/2026Data pubblicazione 03/05/2026Pertanto, nel caso in esame, non avendo il contribuente allegatoalcuno specifico interesse ad impugnare i ruoli per cui è causa e nonessendosi formata sulla questione alcun giudicato, ai sensi dell’art. 382,comma 3, secondo periodo, c.p.c., la sentenza impugnata va cassatasenza rinvio e va dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso delcontribuente perché l’azione non poteva essere proposta, restando cosìassorbito il motivo di ricorso relativo alle spese di lite (v. Cass., n.26162/2025, che richiama Cass. n. 11473/2024 e Cass., n. 6588/2025).Sezioni Unite della Corte, va disposta la compensazione delle spese dientrambi i gradi del giudizio di merito.Nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo laCamera di Commercio svolto attività difensiva.Conformemente a quanto statuito in merito dalle Sezioni Unite diquesta Corte (sent. 4315/2020), ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater deld.P.R. n. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002, sedovuto. P.Q.Mpronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnataperché la causa non poteva essere proposta e dichiara inammissibile ilricorso introduttivo del giudizio, con compensazione delle spese dei gradidi merito;nulla sulle spese del giudizio di legittimità;visto l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dellaparte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Numero registro generale 20055/2024Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 12367/2026Data pubblicazione 03/05/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis,d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data27/1/2026.LA PRESIDENTEMilena Balsamo