CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41456/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Grosseto ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 7.500,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs 286/1998; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva di cui si era richiesta l'acquisizione durante l'istruttoria dibattimentale, anche chiedendo il rinvio al fine di acquisire i documenti indicati; Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il Giudice di Pace, evidenziando che il difensore che assisteva l'imputato era lo stesso che avrebbe dovuto essere in possesso della documentazione e che nulla era stato depositato nei termini previsti dal codice e neanche durante l'istruttoria dibattimentale, ha dato adeguato conto delle ragioni per le quali non è stato disposto il rinvio ma, prima ancora, della totale assenza di elementi dai quali poter desumere che la citata prova, che il ricorso indica peraltro in termini generici difettando così di specificità, fosse in effetti decisiva; Ritenuto pertanto che la dedotta violazione di legge non sussiste e che la doglianza è priva di specificità il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos