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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 febbraio 2021

Cassazione n. 21092/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7811/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' IRRIGUE E FORESTALI (ARIF), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Lecce, viale [OSCURATO:PERSONA] 23 è elettivamente domiciliata - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Foggia, via Gorizia 60, presso lo studio dell'Av-v. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 178/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 1086/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], assunto nell'aprile 2010 dall'Agenzia Regionale per le attività agricole e forestali pugliese (AR1F) ed inquadrato al IV livello del CCNL (privatistico), ha agito per sentir dichiarare il suo diritto al passaggio al V livello ai sensi dell'art. 8 dello stesso CCNL, per avere esercitato da giugno a settembre per 80 giorni le mansioni superiori;

2. la domanda è stata accolta in primo e secondo grado, sul presupposto giuridico che l'applicazione del CCNL privatistico agli operai di ARIF fosse previsto dall'art. 12 co. 3, L.Regionale n. 3 del 2010, illo tempore ancora vigente;

3. ARIF ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal [OSCURATO:PERSONA] con controricorso;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

5. il controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. con l'unico motivo di ricorso ARIF afferma la violazione e falsa applicazione, richiamando gli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c., dell'art. 12 [OSCURATO:PERSONA] 3/2010, del d.

Igs. 165/2001 e dell'art. 329 c.p.c., sul presupposto che la disciplina uniforme del pubblico impiego privatizzato, al quale doveva essere riportato il rapporto oggetto di Ric. 2021 n. 7811 sez.

ML - ud. 24-2-2022 2- causa, rendeva irrilevanti le mansioni superiori ai fini di progressione di carriera; il collegio ritiene che le complesse questioni giuridiche sottese all'oggetto del contendere non consentano la definizione in questa sede; P.Q.M.

La Corte dispone la rimessione alla sezione IV civile, area pubblico impiego, per la decisione in pubblica udienza.

Così deciso nella Adunanza camerale del 24 febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7811/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' IRRIGUE E FORESTALI (ARIF), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Lecce, viale [OSCURATO:PERSONA] 23 è elettivamente domiciliata - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Foggia, via Gorizia 60, presso lo studio dell'Av-v. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 178/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 1086/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], assunto nell'aprile 2010 dall'Agenzia Regionale per le attività agricole e forestali pugliese (AR1F) ed inquadrato al IV livello del CCNL (privatistico), ha agito per sentir dichiarare il suo diritto al passaggio al V livello ai sensi dell'art. 8 dello stesso CCNL, per avere esercitato da giugno a settembre per 80 giorni le mansioni superiori; 2. la domanda è stata accolta in primo e secondo grado, sul presupposto giuridico che l'applicazione del CCNL privatistico agli operai di ARIF fosse previsto dall'art. 12 co. 3, L.Regionale n. 3 del 2010, illo tempore ancora vigente; 3. ARIF ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 5. il controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l'unico motivo di ricorso ARIF afferma la violazione e falsa applicazione, richiamando gli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c., dell'art. 12 [OSCURATO:PERSONA] 3/2010, del d. Igs. 165/2001 e dell'art. 329 c.p.c., sul presupposto che la disciplina uniforme del pubblico impiego privatizzato, al quale doveva essere riportato il rapporto oggetto di Ric. 2021 n. 7811 sez. ML - ud. 24-2-2022 2- causa, rendeva irrilevanti le mansioni superiori ai fini di progressione di carriera; il collegio ritiene che le complesse questioni giuridiche sottese all'oggetto del contendere non consentano la definizione in questa sede; P.Q.M. La Corte dispone la rimessione alla sezione IV civile, area pubblico impiego, per la decisione in pubblica udienza. Così deciso nella Adunanza camerale del 24 febbra
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