CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 febbraio 2021
Cassazione n. 21092/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7811/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' IRRIGUE E FORESTALI (ARIF), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Lecce, viale [OSCURATO:PERSONA] 23 è elettivamente domiciliata - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Foggia, via Gorizia 60, presso lo studio dell'Av-v. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 178/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 1086/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], assunto nell'aprile 2010 dall'Agenzia Regionale per le attività agricole e forestali pugliese (AR1F) ed inquadrato al IV livello del CCNL (privatistico), ha agito per sentir dichiarare il suo diritto al passaggio al V livello ai sensi dell'art. 8 dello stesso CCNL, per avere esercitato da giugno a settembre per 80 giorni le mansioni superiori; 2. la domanda è stata accolta in primo e secondo grado, sul presupposto giuridico che l'applicazione del CCNL privatistico agli operai di ARIF fosse previsto dall'art. 12 co. 3, L.Regionale n. 3 del 2010, illo tempore ancora vigente; 3. ARIF ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 5. il controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l'unico motivo di ricorso ARIF afferma la violazione e falsa applicazione, richiamando gli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c., dell'art. 12 [OSCURATO:PERSONA] 3/2010, del d. Igs. 165/2001 e dell'art. 329 c.p.c., sul presupposto che la disciplina uniforme del pubblico impiego privatizzato, al quale doveva essere riportato il rapporto oggetto di Ric. 2021 n. 7811 sez. ML - ud. 24-2-2022 2- causa, rendeva irrilevanti le mansioni superiori ai fini di progressione di carriera; il collegio ritiene che le complesse questioni giuridiche sottese all'oggetto del contendere non consentano la definizione in questa sede; P.Q.M. La Corte dispone la rimessione alla sezione IV civile, area pubblico impiego, per la decisione in pubblica udienza. Così deciso nella Adunanza camerale del 24 febbra