CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 16916/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5.RICORRENTIcontroBRUNO [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 15.CONTRORICORRENTE\[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 3487/2019,depositata il 20/08/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8763/2020Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 16916/2026Data pubblicazione 29/05/2026Udito il Pubblico Ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA] GeneraleRosa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha concluso, chiedendo l’accoglimento del ricorsoprincipale e il rigetto di quello incidentale.Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (detta Mara) [OSCURATO:PERSONA] è deceduta a Luino il 12 luglio201O e, con successivi testamenti, ha nominato eredi i figli Bruno MentastiGranelli ed [OSCURATO:PERSONA], deceduta nel corso del giudizio diprimo grado, cui sono subentrati gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].La de cuius aveva – tra l’altro - donato in vita a [OSCURATO:PERSONA],figlio di [OSCURATO:PERSONA], la nuda proprietà di un immobile sito in ViaTelesio di Milano, al figlio Bruno la quota del 50,18% della società Vela MS.r.l. e alla figlia Esmeralda il restante 49,82%; aveva poi disposto consuccessivi testamenti del patrimonio residuo costituito da liquidità, titoli,beni mobili, gioielli e argenteria del valore complessivo di circa €.19.000.000,00, attribuendo il 50% a ciascuno dei successori. Neltestamento del 9.5.2005, aveva auspicato che la divisione dell'ereditàavvenisse tra due figli in piena concordia, disponendo che, qualora la figliaEsmeralda avesse agito in giudizio contro il fratello, avrebbe ottenutoesclusivamente la quota di legittima.[OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio il fratello Bruno e il nipoteKerry affinché, previa declaratoria di nullità della suddetta clausolasanzionatoria, fosse disposta la riduzione della donazione ricevuta dalnipote, fosse dichiarata la nullità della vendita della nuda proprietàdell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] di Milano in favore di [OSCURATO:PERSONA],fosse accertato che le donazioni ricevute da quest’ultimo erano superiori dialcuni milioni di euro a quelle ricevute dall'attrice e, infine, si procedessealla divisione, con condanna del convenuto al pagamento di € 12.757.264a titolo di conguaglio.Numero registro generale 8763/2020Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 16916/2026Data pubblicazione 29/05/2026Il tribunale ha accolto parzialmente le domande e ha disposto la divisionedel compendio ereditario, riconoscendo all’attrice la quota di un mezzodell’asse ereditario.La sentenza è stata parzialmente riformata in appello.Per quanto è ancora dibattuto nel presente giudizio di legittimità, la Cortedi merito ha affermato che la clausola sanzionatoria contenuta neltestamento del 9 maggio 2005 era stata revocata con il successivotestamento del 27 Marzo 2008 con il quale la de cuius aveva attribuitol'intero suo patrimonio ai due figli in parti uguali; ha disposto la correzionedell’errore di calcolo in cui era incorso il tribunale nel computo del valori deigioielli, rideterminato di € 1.458.500, e ha stabilito che il valore di quelliricevuti da [OSCURATO:PERSONA] ascendeva ad € 845.183,00; hadetratto dal valore delle donazione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. gli importidell’aumento di capitale sottoscritto dai donatari, ordinando la collazionedelle somme quantificate in sentenza; ha escluso che nel relictumrientrassero i beni mobili di via Telesio, diversi da quelli inventariati.Per la cassazione della sentenza Marco, Fabio e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso in due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoincidentale in quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonhanno svolto difese.In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorieillustrative.Il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Per ragioni di ordine logico occorre esaminare con priorità il ricorsoincidentale.Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per vizio dimotivazione, evidenziando che la Corte di merito sarebbe incorsa inun’evidente contraddizione, avendo prima affermato che con il testamentodel 27.3.2008 [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato la volontà diNumero registro generale 8763/2020Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 16916/2026Data pubblicazione 29/05/2026annullare le sole donazioni e poi che, con il medesimo atto, la disponenteaveva revocato ogni disposizione, inclusa la clausola sanzionatoriacontenuta nel precedente testamento del maggio 2005.Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.,censurando l’interpretazione del testamento del 27 marzo 2008, per aver laCorte d’appello affermato che la de cuius aveva voluto revocare anche laclausola sanzionatoria, senza procedere ad un esame complessivo dell’atto,avendo valorizzato singole espressioni avulse dal contesto.L’espressione “vorrei annullare ogni atto precedente” si riferirebbe ai solivolontà di revocare le donazioni.Le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito renderebbero il testamentodel 27.3.2008 privo di concreto contenuto dispositivo poiché già ilprecedente testamento prevedeva la divisione del denaro in parti uguali,occorrendo per la revoca della clausola sanzionatoria un’espressa edunivoca manifestazione di volontà.Si censura la pronuncia per aver affermato che la clausola avevadeterminato un trattamento meno favorevole per la figlia Esmeralda e chela revoca era stata adottata per garantire un assetto successorio paritario,trascurando che nei precedenti testamenti il figlio era stato sempre favoritoe che anche il testamento del 27.3.2008 lasciava ferme le precedentidisposizioni. Non vi sarebbe alcuna prova che la revoca fosse stata dispostain ragione del fatto che la figlia Esmeralda si era occupata della madre negliultimi anni di vita.Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 633, 638 e 1382 c.c.,sostenendo che la clausola sanzionatoria è compatibile sia con untrattamento paritario, sia con un trattamento diseguale dei chiamati allasuccessione, e che non sussistevano elementi per sostenere che la de cuiusavesse voluto favorire [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8763/2020Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 16916/2026Data pubblicazione 29/05/2026Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 682 c.c., lamentando che laCorte di merito abbia affermato che la conservazione della clausola eraincompatibile con il successivo testamento, essendo, invece, la previsionecoerente con tutte le disposizioni di ultima volontà della de cuius.Mancherebbe il presupposto per configurare una revoca tacita dell’interotestamento del 2005, poiché quello redatto nel marzo 2008, con cui erastata disposta la divisione dei terreni e del denaro, non era incompatibilecon la clausola sanzionatoria.Il quinto motivo di ricorso denuncia l’erroneità della sentenza ove haaffermato che, instaurando il giudizio di divisione, Esmeralda MentastiGranelli non aveva violato la clausola sanzionatoria, trascurando che lacoerede aveva posto in discussione l’assetto della divisione, aveva chiestoun conguaglio in denaro e contestato la composizione del relictum edell’asse ereditario.1.1. I primi quattro motivi, che sono essere esaminati congiuntamente,sono infondati; il quinto è assorbito.La Corte ha proceduto ad una complessiva ricognizione della volontà dellatestatrice espressa nel testamento del 27.3.2008, ravvisando l’intento diogni possibile disparità tra i figli e di revocare tutte le precedenti disposizionidi ultima volontà e le donazioni ricevute dai figli, senza incorrere in alcunacontraddizione logica riguardo alla individuazione del contenuto deltestamento.Ha asserito che tale parità sarebbe stata alterata, secondo il convincimentodella testatrice, a scapito della figlia Esmeralda sia perché la clausolasanzionatoria vincolava solo quest’ultima, sia per effetto delle complessiveSecondo il motivato apprezzamento del giudice di appello riguardo alcontenuto della volontà espressa nella scheda del 2008, anche la clausolasanzionatoria era percepita dalle de cuius come penalizzante per la figliaNumero registro generale 8763/2020Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 16916/2026Data pubblicazione 29/05/2026(valutata, in concreto, quale espressione di diffidenza e di una volontàsanzionatrice, ormai divenuta inattuale una volta che la figlia aveva mutatotestamento), clausola non più necessaria perché era stata intanto ristabilita,nelle intenzioni della testatrice, una piena parità di trattamento tra gli eredimediante la revoca di tutte le precedenti disposizioni, sia inter vivos chemortis causa.Le motivazioni di carattere equitativo che hanno ispirato la compilazione deltestamento del 27.3.2008 appaiono il frutto di una corretta ricognizionedella volontà della testatrice, che pertiene al giudizio di fatto, nonapparendo violati i criteri di interpretazione né dal punto di vista letterale,quanto alla revoca testamentaria esplicitamente enunciata conl’espressione “intendo annullare ogni atto precedente” (avendo la testatriceredatto più testamenti), né riguardo ai criteri di interpretazione complessivadell’atto.La scheda è stata interpretata sia in senso letterale, valorizzando la diversitàdele espressioni utilizzate allorquando è la disponente ha espresso lavolontà di revocare le donazioni e ogni atto precedente, sia ricercando ilsenso logico delle parole e il significato risultante dall’esame complessivo,osservando anche il canone dell’interpretazione conservativa posto che,riferendo la revoca alle sole donazioni (non revocabili) che la testatriceaveva già dichiarato di voler revocare, la revoca di “ogni atto precedente”non avrebbe sortito alcun effetto dispositivo.Non ha rilievo che il successivo testamento avesse un contenuto conformea quelle revocato, occorrendo non solo tener conto delle complessivemotivazioni del testatore risultanti dalla scheda e alla percezione di unadisparità, anche solo supposta, del trattamento riservato ai figli, ma anchedel fatto che il testamento del 27.3.02008 contemplava la revoca delledonazioni, sicché è anche per effetto delle liberalità era la divisione delpatrimonio era stata percepita come iniqua da parte della testatrice.Numero registro generale 8763/2020Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 16916/2026Data pubblicazione 29/05/20261.2. La Corte di appello ha affermato che, con l’espressione “intendorevocare ogni atto precedente”, [OSCURATO:PERSONA] aveva poi revocatoin modo espresso il precedente testamento (cfr. pag. 18 ove si legge che lade cuius aveva inteso ripartire i suoi beni in maniera paritaria,espressamente revocando ogni atto precedente), non volendosemplicemente riconfermare la revoca delle donazioni già manifestata inaltra parte della scheda, evidenziando che l’espressione aveva senso seriferita anche alle precedenti disposizioni mortis causa per attuare unriassetto successorio volto ad un’assoluta parificazione tra gli eredi.Ciò rende superfluo esaminare l’eventuale incompatibilità tra le disposizioniadottate nel corso del tempo, poiché prevale la volontà espressa di revocamanifestata dal testatore senza necessità di ulteriori indagini; in ogni caso,il convincimento cui è pervenuta la Corte di merito riguardo allo scopo diMara [OSCURATO:PERSONA] di far venir meno anche la clausola sanzionatoriaappare l’esito di un corretto impiego dei criteri di interpretazione, alla lucedel particolare contesto e delle circostanze risultanti dalla stessa scheda.L’esistenza di una revoca espressa è stata desunta dal dato letterale,rafforzato dalla ricognizione della complessiva volontà testamentaria,rivolta ad eliminare ogni possibile disparità.Il relativo accertamento è insindacabile poiché correttamente motivato.1.3. La clausola sanzionatoria prevedeva solo a carico della figlia Esmeraldaun onere di astensione dal coltivare iniziative giudiziarie verso il fratello,consolidando una regolazione della successione che la de cuius avevapercepito come sperequata.Sebbene detta clausola possa assolvere il compito di evitare liti successorieanche qualora gli eredi abbiano ricevuto un trattamento paritario, non èescluso che, in concreto, e per la percezione che la testatrice abbia del modoin cui è stato ripartito il patrimonio, la clausola possa risultare (o esserritenuta) penalizzante per uno solo dei chiamati alla successione, specie inconsiderazione, nello specifico, dell’evoluzione in senso positivo dei rapportiNumero registro generale 8763/2020Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 16916/2026Data pubblicazione 29/05/2026tra madre e figlia negli ultimi anni di età della testatrice, valorizzata dallaCorte di merito sulla base dell’esame del contenuto del testamento.3. Il primo motivo del ricorso principale denuncia l’illogicità dellamotivazione. I ricorrenti sostengono che, con riferimento alla valutazionedelle azioni della [OSCURATO:SOCIETA]. donate dalla de cuius ai due figli ed oggettodi collazione, la Corte di appello abbia scomputato dal valore delladonazione gli aumenti di capitale sottoscritti dai donatari, senza applicare ilpremio di maggioranza del 30% già in precedenza computato nel valoredelle partecipazioni, incorrendo in un errore nell’impostazione del calcolodel valore delle donazioni soggette a collazione.Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, per aver la Corte di appellorideterminato in aumento il valore dei gioielli attribuiti al figlio BrunoMentasti Granelli, senza tener conto del maggior importo nel calcolo deiconguagli in denaro.I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.La sentenza impugnata ha riformato la decisione di primo grado nella partein cui aveva incluso nel donatum oggetto di collazione le quote della [OSCURATO:PERSONA].r.l. di cui il 50,18% al figlio Bruno e il 49.82% alla figlia Esmeralda, senzadetrarre le somme oggetto degli aumenti di capitale sottoscritti dai donatari,mentre ha confermato la pronuncia nella parte in cui aveva incluso nelvalore delle partecipazioni anche il premio di maggioranza per il figlio Brunoe lo sconto di minoranza per l’altra donataria.Il motivo di censura articolato su tale specifico profilo da Bruno MentastiGranelli è stato esplicitamente respinto proprio riguardo al computo delpremio di maggioranza di cui la Corte di merito ha ritenuto di dover tenerconto, il che impedisce, in mancanza di uno specifico motivi di ricorso, diriesaminare la decisione sul punto in discussione, essendo tardiva lacensura formulata nella memoria illustrativa di [OSCURATO:PERSONA], attoche può avere solo un contenuto illustrativo dei motivi già proposti, senzapossibilità di proporre ulteriori censure.Numero registro generale 8763/2020Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 16916/2026Data pubblicazione 29/05/2026Nel procedere al ricalcolo del valore del donatum, la sentenza haeffettivamente omesso di applicare l’incremento dovuto al premio dimaggioranza (pari al 30% del valore base).Difatti, stabilito il valore della società in €. 8.685.012,00 il giudice haimputato alle quote spettanti a [OSCURATO:PERSONA] l’importo di €.2.924007,20, sottraendo il solo aumento di capitale di €. 1.434.131,80, e aEsmeralda [OSCURATO:PERSONA], l’importo di €. 2.903.038, omettendo dicomputare il premio di maggioranza del 30% che in precedenza era statoincluso nel valore della donazione da sottoporre a collazione.Parimenti, il giudice distrettuale ha affermato che il tribunale era incorso inun errore di calcolo del valore dei gioielli, stimato in €. 1141500,00 anzichéin €. 1458500, risultante dalla somma del valore dei singoli monili, ed haLa testatrice aveva devoluto i gioielli in parti uguali ai due figli, ma indicandoquali di essi spettavano al figlio Bruno taluni di essi e pertanto, eventualidifferenze di valore dovevano essere compensate in denaro.Sennonché la Corte di merito, corretto l’errore di calcolo e valutati i gioiellidevoluti alla figlia Esmeralda ha ripartito le liquidità residue tra i due figlisenza procedere al conguaglio della differenza del valore dei gioielli, cosìincorrendo in un vizio logico della decisione.L'errore di calcolo può essere denunciato con ricorso per cassazione quandosia riconducibile all'impostazione delle operazioni matematiche necessarieper ottenere un certo risultato, perché in tali ipotesi si lamenta un vero eproprio "error in iudicando" nella individuazione dei parametri e dei criteridi conteggio sulla cui base sono stati effettuati i calcoli, mentre, oveconsista in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base dipresupposti numerici, individuazione e ordine delle operazioni esattamentedeterminati, il vizio è emendabile con la procedura di correzione ex art. art.287 c.p.c. (Cass. 11712/2002; Cass. 16903/2003; Cass. 23704/2016).Numero registro generale 8763/2020Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 16916/2026Data pubblicazione 29/05/2026Sono quindi accolti i due motivi del ricorso principale ed è respinto il ricorsoincidentale; la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinviodella causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, ancheper la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie i due motivi del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale,cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causaalla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per lapronuncia sulle spese del presente giudizio di cassazione.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, in data 29.1.2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]