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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 2023

Cassazione n. 25225/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 22177/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amministratore legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 351/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] O rsini convenne in giudizio il Supercondominio “G ruppo S pinucci ” per sentirlo condannare a l risarcimentodei danni provocati ai propri locali - adibiti ad autorimessa , officina ed autolavaggio- dalle infiltrazioni provenient i dal so prastante cortile del convenuto; in accoglimento della domanda, ilT ribunale di Chieti condann ò il Supercondominio al risarcimento dei danni provocati all'immobile dell'attore(liquidati in 76.259,46 euro), al pagamento della somma di 74.880,00 euro a titolo di lucro cessante patito dall’Orsini (p er l'impossibilità di utilizzare e locare 12 posti auto), nonché alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni mediante la realizzazione delle opere indicate dal CTU, con previsione che, in difetto di esecuzione da parte del condominio, le stesse potessero essere eseguite dall'attore con recupero dei relativi costi, detratta la quota gravante sull’Orsini ai sensi dell'art. 1125 c.c.; condann ò, inoltre, il convenuto al pagamento delle spese di lite e a sostenere l’intero costo della CTU; La Corte di appello di L'Aquila, confermata per il resto la sentenza, ha escluso ilrisarcimento del danno per lucro cessante conseguente al mancato utilizzo dei posti auto, r itenendo che l’att ore non avesse «allegato elementi sufficienti a dimostrare o dedurrel'entità della posta risarcitoria richiesta, che poteva e doveva essere agevolmente dimostrata dell'Orsini solo mediante la produzione di atti attestanti i redditi di impresa ed il decrem ento subito nel periodo successivo all’ammaloramento del solaio di copertura, che ha reso inutilizzabili i posti auto»; ridotta pertanto l'entità del risarcimento ad euro 76.259,46, oltreaccessori, ha compensato integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio eha posto a carico delle stesse, in solido e con ripartizione interna in egual misura,le spese di CTU; ha proposto ricorso per c assazione l’Or sini , affidandosi a due motivi; ad esso ha resistitoil Supercondominio con controricorso;la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: con il primo motivo, il ricorrente denuncia «violazione e/o erronea applicazione dell'art 2215 cod. civ . , sostituito dall'art 8, comma 1 , legge n. 383 / 2001 ( c .d.

Tremonti / bis ) .

Violazione e / o erronea applicazione della legge 11.01.1951 n. 25 (c.d.

R iforma Vanoni , in materia di dichiarazione annuale dei redditi).

Violazione e/o falsa applicazione 2727 cod. civ . nonché d e i principi generali in tema di presunzioni legali.

Violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 116 c.p.c.»; il ricorrente censura la Corte perché, pur dandoatto della pacifica ricorrenza del danno, ha ritenuto che gli elementi documentali offerti dall'attore non risultassero idonei aconsentire di accogliere la domanda risarcitoria; deduce di aver prodotto copie del “registro corrispettivi”e copie del “registro fatture”, rilevando che le stesse erano conformi alla normativa fiscale, eassume che le dichiarazioni annuali dei redditi non erano state volutamente prodotte in quanto relative al totale dei ricavi di tutte le attività svolte dell'Orsinie non concernenti specificamente la locazione dei posti auto; evidenzia che non vi era mai stata contestazione sul prezzo medio mensile di locazione del posto auto (indicato dall’attore in 65,00 euro) eche non sussistevano elementi per ricondurrela mancata l ocazione ad una contrazione della richiesta da parte degli utenti; il motivo è inammissibile,in quanto: benché richiamino -genericamente-norme di diritto che sarebbero state violate o erroneamente applicate, le censuresvolte dal ricorrente tendono a sostenere l'attendibilità dei documenti prodotti e la loro idoneità a fornire la prova del danno e sono dunque volt e , nella sostanza, a sollecitare una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio considerato dalGiudice di appello; in tal modo richiedendo a questa Corte un non consentito apprezzamento di merito in sede di legittimità; peraltro, l e deduzion i circa l'effettiva natura e il tenore dei documenti prodotti sono compiute in difetto di specificità, senza ottemperare all'onere (ex art. 366, n. 6 c.p.c.) di trascrivere o di riassumerein modo puntuale il loro contenuto; né, d'altra parte,risulta specificamente prospettato un errore di percezione dell'informazione probatoria desumibiledagli anzidetti documenti; la censura deducente la mancata contestazione della misura del prezzo di locazione non risulta svolta sotto il pertinente profilo della violazione dell’art. 115 c.p.c. e mediante il puntuale richiamo dei passaggi degli atti introduttivi del giudizio da cui emergerebbe la non contestazione; l'affermazione della Corte circa la rilevanza della mancata produzione delle dichiarazion i dei redditi non risulta censurata con argomenti idonei a contrastare il rilievo che t ale produzione avrebbe consentito di verificare«la effettiva ricorrenza ed entità della dedotta contrazione dei redditi», anche ai fini di una valutazione equitativa; col secondo motivo , il ricorrente denuncia «violazione e / o falsa/erronea applicazione/interpretazione dell’art. 92 c.p.c., in contrasto od in erronea interpretazione della giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla regolazione delle spese di lite»: censura la sentenza perché, pur confermando e riconoscendo al l'appellato la vittoria per due delle tre domande proposte (con correlativ a reiezione dei motivi di appello) epur ritenendo accertata la inutilizzabilità di ben 12 posti auto, ha compensato integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di merito ; evidenzia come tale compensazione comporti un «risultato abnorme, per l'irrazionalità ed iniquità della distribuzione degli oneri del giudizio che,in quanto compensati integralmente senza la sussistenza né di equilibrata reciproca soccombenza, né della concorrenza di altri giusti motivi […] risultano penalizzare pesantemente, sul piano patrimoniale, l'attore odierno ricorrente, per la massiccia erosione dell'indennizzo dovuto ad opera del carico delle spese processuali»; spese che il ricorrente èstatocostretto a sostenere «per la totale renitenza delSupercondominio responsabile del danno»; il motivo è fondato,in quanto la statuizione impugnata comporta un esito che contrasta sia col principio di causalità , sotteso al regolamento delle spese di lite,sia col principio secondo cui l’esercizio di un diritto non può tradursi in un costo non recuperabile per la parte vittoriosa; va considerato, infatti, che: l’avvio della causa è stato determinato da lla presenza di infiltrazioni, che sono risultate provenienti dalla c orte condominiale , e dalla prolungata inerzia del Supercondominio nel porvirimedio; la domanda attorea è stata accolta sia in punto di condanna del convenuto alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni che in punto di risarcimento di danni provocati ai locali dell’Orsini, venendo rigettata soltanto in relazione al danno per lucro cessante conseguente alla (pur pacifica) inutilizzabilità dell’autorimessa; alla controversia, iniziata nel dicembre 2011, è applicabile il testo dell’art. 92, 2° co. c.p.c. introdotto dalla l. n. 69/2009, secondo cui, «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»; nello specifico, la Corteterritoriale - ch e ha motivato limitandosi a richiamare Cass. n. 20838/2016- ha evidentemente ritenuto sussistente un’ipotesi di parziale reciproca soccombenza; un tale assunto è tuttavia erroneo, in quanto non considera che, mentre la domanda risarcitoria è stata accolta solo in parte (ossia per il solo danno emergente), quella volta all’accertamento delle cause delle infiltrazioni e alla loro eliminazione ha trovato integrale accoglimento; in relazione a questa seconda domanda non è dunque configurabile una reciproca socc ombenza, tale da giustificare la compensazione;la pronuncia sulle spese va dunque cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatt o , può provvedersi alla decisione nel merito, disponendo la compensazione per 1/3 delle spese dei giudizi di merito e condannando il Supercondominio al pagamento dei restanti due terzi, nelle misure indicate in dispositivo; l’esito del presente giudizio giustifica la compensazione per metà delle spese, che vanno poste, per il residuo, a carico dell’intimato; P.Q.M.

La Corte, dichiara to inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, cassa in relazione e, decidendo nel merito, compensa per 1/3 le spese dei gradi di merito e condanna il Supercondominio al pagamento dellarestante quota di due terzi ; quota che liquida in euro 9.000,00 quanto al giudizio di primo grado e in euro 6.400,00 quanto al giudizio di appello, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge; compensate per metà le spese del presente giudizio, condanna il controricorrente al pagamento della residuametà, che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 22177/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amministratore legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 351/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] O rsini convenne in giudizio il Supercondominio “G ruppo S pinucci ” per sentirlo condannare a l risarcimentodei danni provocati ai propri locali - adibiti ad autorimessa , officina ed autolavaggio- dalle infiltrazioni provenient i dal so prastante cortile del convenuto; in accoglimento della domanda, ilT ribunale di Chieti condann ò il Supercondominio al risarcimento dei danni provocati all'immobile dell'attore(liquidati in 76.259,46 euro), al pagamento della somma di 74.880,00 euro a titolo di lucro cessante patito dall’Orsini (p er l'impossibilità di utilizzare e locare 12 posti auto), nonché alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni mediante la realizzazione delle opere indicate dal CTU, con previsione che, in difetto di esecuzione da parte del condominio, le stesse potessero essere eseguite dall'attore con recupero dei relativi costi, detratta la quota gravante sull’Orsini ai sensi dell'art. 1125 c.c.; condann ò, inoltre, il convenuto al pagamento delle spese di lite e a sostenere l’intero costo della CTU; La Corte di appello di L'Aquila, confermata per il resto la sentenza, ha escluso ilrisarcimento del danno per lucro cessante conseguente al mancato utilizzo dei posti auto, r itenendo che l’att ore non avesse «allegato elementi sufficienti a dimostrare o dedurrel'entità della posta risarcitoria richiesta, che poteva e doveva essere agevolmente dimostrata dell'Orsini solo mediante la produzione di atti attestanti i redditi di impresa ed il decrem ento subito nel periodo successivo all’ammaloramento del solaio di copertura, che ha reso inutilizzabili i posti auto»; ridotta pertanto l'entità del risarcimento ad euro 76.259,46, oltreaccessori, ha compensato integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio eha posto a carico delle stesse, in solido e con ripartizione interna in egual misura,le spese di CTU; ha proposto ricorso per c assazione l’Or sini , affidandosi a due motivi; ad esso ha resistitoil Supercondominio con controricorso;la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo, il ricorrente denuncia «violazione e/o erronea applicazione dell'art 2215 cod. civ . , sostituito dall'art 8, comma 1 , legge n. 383 / 2001 ( c .d. Tremonti / bis ) . Violazione e / o erronea applicazione della legge 11.01.1951 n. 25 (c.d. R iforma Vanoni , in materia di dichiarazione annuale dei redditi). Violazione e/o falsa applicazione 2727 cod. civ . nonché d e i principi generali in tema di presunzioni legali. Violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 116 c.p.c.»; il ricorrente censura la Corte perché, pur dandoatto della pacifica ricorrenza del danno, ha ritenuto che gli elementi documentali offerti dall'attore non risultassero idonei aconsentire di accogliere la domanda risarcitoria; deduce di aver prodotto copie del “registro corrispettivi”e copie del “registro fatture”, rilevando che le stesse erano conformi alla normativa fiscale, eassume che le dichiarazioni annuali dei redditi non erano state volutamente prodotte in quanto relative al totale dei ricavi di tutte le attività svolte dell'Orsinie non concernenti specificamente la locazione dei posti auto; evidenzia che non vi era mai stata contestazione sul prezzo medio mensile di locazione del posto auto (indicato dall’attore in 65,00 euro) eche non sussistevano elementi per ricondurrela mancata l ocazione ad una contrazione della richiesta da parte degli utenti; il motivo è inammissibile,in quanto: benché richiamino -genericamente-norme di diritto che sarebbero state violate o erroneamente applicate, le censuresvolte dal ricorrente tendono a sostenere l'attendibilità dei documenti prodotti e la loro idoneità a fornire la prova del danno e sono dunque volt e , nella sostanza, a sollecitare una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio considerato dalGiudice di appello; in tal modo richiedendo a questa Corte un non consentito apprezzamento di merito in sede di legittimità; peraltro, l e deduzion i circa l'effettiva natura e il tenore dei documenti prodotti sono compiute in difetto di specificità, senza ottemperare all'onere (ex art. 366, n. 6 c.p.c.) di trascrivere o di riassumerein modo puntuale il loro contenuto; né, d'altra parte,risulta specificamente prospettato un errore di percezione dell'informazione probatoria desumibiledagli anzidetti documenti; la censura deducente la mancata contestazione della misura del prezzo di locazione non risulta svolta sotto il pertinente profilo della violazione dell’art. 115 c.p.c. e mediante il puntuale richiamo dei passaggi degli atti introduttivi del giudizio da cui emergerebbe la non contestazione; l'affermazione della Corte circa la rilevanza della mancata produzione delle dichiarazion i dei redditi non risulta censurata con argomenti idonei a contrastare il rilievo che t ale produzione avrebbe consentito di verificare«la effettiva ricorrenza ed entità della dedotta contrazione dei redditi», anche ai fini di una valutazione equitativa; col secondo motivo , il ricorrente denuncia «violazione e / o falsa/erronea applicazione/interpretazione dell’art. 92 c.p.c., in contrasto od in erronea interpretazione della giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla regolazione delle spese di lite»: censura la sentenza perché, pur confermando e riconoscendo al l'appellato la vittoria per due delle tre domande proposte (con correlativ a reiezione dei motivi di appello) epur ritenendo accertata la inutilizzabilità di ben 12 posti auto, ha compensato integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di merito ; evidenzia come tale compensazione comporti un «risultato abnorme, per l'irrazionalità ed iniquità della distribuzione degli oneri del giudizio che,in quanto compensati integralmente senza la sussistenza né di equilibrata reciproca soccombenza, né della concorrenza di altri giusti motivi […] risultano penalizzare pesantemente, sul piano patrimoniale, l'attore odierno ricorrente, per la massiccia erosione dell'indennizzo dovuto ad opera del carico delle spese processuali»; spese che il ricorrente èstatocostretto a sostenere «per la totale renitenza delSupercondominio responsabile del danno»; il motivo è fondato,in quanto la statuizione impugnata comporta un esito che contrasta sia col principio di causalità , sotteso al regolamento delle spese di lite,sia col principio secondo cui l’esercizio di un diritto non può tradursi in un costo non recuperabile per la parte vittoriosa; va considerato, infatti, che: l’avvio della causa è stato determinato da lla presenza di infiltrazioni, che sono risultate provenienti dalla c orte condominiale , e dalla prolungata inerzia del Supercondominio nel porvirimedio; la domanda attorea è stata accolta sia in punto di condanna del convenuto alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni che in punto di risarcimento di danni provocati ai locali dell’Orsini, venendo rigettata soltanto in relazione al danno per lucro cessante conseguente alla (pur pacifica) inutilizzabilità dell’autorimessa; alla controversia, iniziata nel dicembre 2011, è applicabile il testo dell’art. 92, 2° co. c.p.c. introdotto dalla l. n. 69/2009, secondo cui, «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»; nello specifico, la Corteterritoriale - ch e ha motivato limitandosi a richiamare Cass. n. 20838/2016- ha evidentemente ritenuto sussistente un’ipotesi di parziale reciproca soccombenza; un tale assunto è tuttavia erroneo, in quanto non considera che, mentre la domanda risarcitoria è stata accolta solo in parte (ossia per il solo danno emergente), quella volta all’accertamento delle cause delle infiltrazioni e alla loro eliminazione ha trovato integrale accoglimento; in relazione a questa seconda domanda non è dunque configurabile una reciproca socc ombenza, tale da giustificare la compensazione;la pronuncia sulle spese va dunque cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatt o , può provvedersi alla decisione nel merito, disponendo la compensazione per 1/3 delle spese dei giudizi di merito e condannando il Supercondominio al pagamento dei restanti due terzi, nelle misure indicate in dispositivo; l’esito del presente giudizio giustifica la compensazione per metà delle spese, che vanno poste, per il residuo, a carico dell’intimato; P.Q.M. La Corte, dichiara to inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, cassa in relazione e, decidendo nel merito, compensa per 1/3 le spese dei gradi di merito e condanna il Supercondominio al pagamento dellarestante quota di due terzi ; quota che liquida in euro 9.000,00 quanto al giudizio di primo grado e in euro 6.400,00 quanto al giudizio di appello, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge; compensate per metà le spese del presente giudizio, condanna il controricorrente al pagamento della residuametà, che
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