CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07399/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui in data 6.5.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale; Rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura a seguito dell’arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto, ritenendo non sufficiente la successiva remissione di querela della persona offesa previo risarcimento, in quanto la condotta – posta in essere in concorso con tre persone, con la disponibilità di numerosi strumenti atti allo scasso e relativa a un reato della stessa tipologia di quelli già commessi in passato dal condannato – è indicativa della apparenza della revisione critica, senza un autentico intento riabilitante; Considerato che il ricorso lamenta che nell’ordinanza impugnata non si sia proceduto alla valutazione del comportamento complessivo durante il periodo precedente e della condotta successiva di risarcimento, ma in modo essenzialmente rivalutativo, perché il Tribunale di sorveglianza impugnata, invece, una valutazione di entrambi gli aspetti l’ha svolta, tanto è vero che, da un lato, ha disposto la revoca solo ex nunc e, dall’altro, ha reputato strumentale il risarcimento; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso si risolva nella sollecitazione di una non consentita lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sicché deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2