CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11813/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA suiricorsi riuniti iscritt i a i n n . 20965, 21872 e 21967 del R.G. dell’anno 2023 propostirispettivamente il primo da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – il secondo e il terzo da [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] –ADDOLORATA”, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente successivo – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –intimati – [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEr.g. n. 20965+21872+21967/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e per la revocazione dell’ordinanza n. 20696/2023della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il giorno17 luglio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2002 l’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]Addolorata” (in appresso, per brevità: l’[OSCURATO:PERSONA]) stipulò un contratto di appalto con un’associazione temporanea di imprese, della quale facevano parte (fra le altre e per quanto in questa sede ancora rileva), [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA].. Il contratto di appalto aveva ad oggetto la fornitura di pasti e la gestione del magazzino alimentare, con le connesse operazioni di trasporto e distribuzione, in favore dei degenti e del personale dell’[OSCURATO:PERSONA]. 2. A partire dall’anno 2006 insorse controversia fra la committente e le società appaltatrici: la prima sostenne di avere contabilizzato e pagato, nel periodo compreso fra il 2002 e il 2005, i pasti relativi ad un numero di degenze superiore a quello effettivo, ed a tal fine corresse in riduzione i dati già comunicati alle appaltatrici. Queste ultime contestarono la legittimità di tale condotta e nel 2008 convennero, in separati giudizipoi riuniti, l ’ [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Roma, chiedendone la condanna al pagamento delle somme ancora dovute, richieste in misura pari a circa 1,6 milioni di euro per la [OSCURATO:SOCIETA], e circa 500.000 euro per la [OSCURATO:SOCIETA]. Nel resistere alle domande, l’[OSCURATO:PERSONA] dedusse che in relazione a tale vicenda un proprio funzionario amministrativo, [OSCURATO:PERSONA], era stato sottoposto a procedimento penale ed alla misura cautelare della custodia in carcere, con l’imputazione di corruzione, truffa e falso, per avere in concorso con altre persone e nell’esercizio delle proprie funzioni,fatturato e fatto pagare all’Azienda «rimborsi per r.g. n. 20965+21872+21967/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] un numero maggiore dei pasti effettivamente erogati e talvolta maggiori delle necessità connesse al numero massimo di posti letto effettivi»(così, anni dopo, si pronuncerà la seconda sezione penale di questa Cortenella sentenza n. 49398 del 29.10.2018). 3. All’esito della controversia di prime cure (nella quale venne trattata congiuntamente analoga domanda proposta da altra società appaltatrice, la [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18247 emessa il 17 settembre 2013, in parziale accoglimento delle istanze attoree, condannò l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 679.759,18 in favore di [OSCURATO:SOCIETA] e di euro 415.446,07 in favore di [OSCURATO:SOCIETA], oltre, per entrambe, interessi al tasso exd.lgs. 8 agosto 2002, n. 231. Per quanto ancora qui d’interesse, il Tribunale ritenne: -) condivisibili, nel merito e nel metodo, le conclusioni rassegnate dal nominato consulente tecnico d’ufficio, afferm ando, in particolare, l’utilizzabilità, ad opera dell’ausiliario, dei documenti prodotti dall’[OSCURATO:PERSONA] dopo lo spirare dei termini previsti dall’art. 183 del codice di rito; -) il contratto di appalto de quo d a interpretar e nel senso che il compenso unitario per ciascun pasto e per ciascun giorno di degenza andava riferito ai soli pazienti che avessero trascorso almeno una notte in ospedale, con esclusione quindi di quanti fossero stati ricoverati e dimessi nella stessa giornata (in regime di day hospitalo day surgery). 4. Avverso detta pronuncia formularono separati appelli (poi riuniti) la Innovae la [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza 16 ottobre 2019 n. 6192 la Corte d'appello di Roma rigettò il gravame della [OSCURATO:SOCIETA] ed accolse quello della [OSCURATO:PERSONA], riducendo, per l’effetto, gli importi da quest’ultima dovuti ad euro 521.196,35 nei riguardi della [OSCURATO:SOCIETA] e ad euro 344.041,83 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. r.g. n. 20965+21872+21967/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], in sintesi, gli argomenti fondanti la decisione: (i) le domand e di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e di condanna per ingiustificato arricchimento exart. 2041 cod. civ. propostedalla [OSCURATO:SOCIETA] non potevano essere esaminat e , perché espressamente formulatein via subordinata rispetto alla domanda di condanna all’adempimento del contratto, domanda la quale era stata accolta, ancorchéparzialmente; (ii) gli esiti della esperita consulenza tecnica di ufficio erano condivisibili: quanto al metodo, i documenti utilizzat i dal l’ausiliario officiosoe prodotti dall'[OSCURATO:PERSONA] era no stat i legittimamente valutati, sia per espressa autorizzazione all’acquisizione da parte del giudice, sia per mancata opposizione delle altre parti; (iii) nella determinazione del compenso contrattualmente stabilito non dovevano essere conteggiati gli accessi in regime di day hospitale di day surgery, siccome ricoveri inferiori alle 24 ore e che non includevanola permanenza notturna in ospedale; (iv) qualunque contegno della [OSCURATO:PERSONA] , consistito nell’avallare differenti interpretazioni contrattuali, era irrilevante a fronte del principio per cui i contratti delle pubbliche amministrazioni devono essere redatti per iscritto, con la conseguenza che i patti in essi contenuti non potevano essere modificati per facta concludentia; (v) la sentenza di primo grado era erronea per contraddittorietà, ed andava riformata, nella parte in cui,da un lato, aveva affermato in iure che il contratto ancorava la misura del corrispettivo dovuto dall’Azienda alle imprese appaltatrici alla «giornata di degenza pro capite», e,dall’altro, aveva conteggiato nel compenso anche gli accessi in ospedale in regime di day hospitale di day surgery; (vi) inammissibile era invece il motivo di appello con cui l’[OSCURATO:PERSONA] aveva censurato la liquidazione degli interessi di moraal r.g. n. 20965+21872+21967/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tasso stabilito dal d. lgs. n. 231 del 2002, in quanto prospettante una questione nuova, non sollevata nel precedente grado di giudizio. 5. Avverso la sentenza resa in appello la [OSCURATO:SOCIETA] dispiegò ricorso per cassazione in via principale, articolato in quattro motivi. Oltre a resistere con controricorso, proposero altresì ricorso incidentale l’[OSCURATO:PERSONA] (affidandosi a due motivi) e la [OSCURATO:SOCIETA] (per un unico motivo). [OSCURATO:PERSONA] manifestò, con controricorso, resistenza al ricorso incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA]. Non svolse difese nell’impugnazione di legittimità la [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 6. All’esito dell’adunanza camerale del 21 giugno 2023, in vista della quale tutte le parti costituite depositarono memoria illustrativa, questa Corte, con ordinanza n. 20696/2023 pubblicata il 17 luglio 2023, dichiarò l’improcedibilità del ricorso principale e dei due ricorsi incidentali sul rilievo dell’omesso deposito, ad opera di tutte le parti impugnanti, di copia della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369 del codice di rito, disponendo altresì la compensazione, per intero, delle spese del grado. 7. Di tale ordinanza hanno domandato la revocazione: - ) la [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso iscritto, con deposito telematico del 30 ottobre 2023, al n. 20965 del R.G. dell’anno 2023; - ) l’[OSCURATO:PERSONA], con ricorso, per mera duplicazione, depositato (in via telematica) per due volte (nei giorni 11 e 13 novembre 2023) e, quindi, iscritto (rispettivamente), ai nn. 21872 e 21697 del R.G. dell’anno 2023. 8. La trattazione dei ricorsi è stata fissata nell’udienza camerale in epigrafe e con separate ordinanze è stata disposta la riunione, a mente dell’art. 335 cod. proc. civ., dei ricorsi nn. 21872 e nn. 21967 a quello previamente iscritto aln. 20965 del R.G. anno 2023. r.g. n. 20965+21872+21967/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9. Neigiudizi di revocazione non hanno svolto difese la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Le parti ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. I ricorsi sono stati trattati all’udienza camerale in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.A suffragio dell’istanza di revocazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta l’errore di fatto, decisivo ai fini della declaratoria di improcedibilità dei ricorsi per cassazione, costituito dall’aver ritenuta non prodotta agli atti del fascicolo la copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relazione di notifica della stessa. Adduce, in particolare, che la Corte di legittimità, per mera svista percettiva, non si è avveduta che la copia della sentenza, in uno alla relazione di notifica, era stata depositata -come documento sub c) nel relativo fascicoletto - dalla controricorrente e ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], all’atto della tempestiva costituzione in giudizio (avvenuta in data 24 gennaio 2020, a fronte di un controricorso notificato il 7 gennaio 2020 in risposta al ricorso principale della [OSCURATO:SOCIETA] notificato il 3 gennaio 2020). 2. Identiche argomentazioni sorreggono il ricorso per revocazione separatamente formulato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3. Le domande di revocazione sono fondate. 3.1. Per consolidato orientamento di nomofilachia, la dichiarazione -contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale - la notificazione della sentenza, appunto - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ.,copia della sentenza munita della relata di notifica - ovvero r.g. n. 20965+21872+21967/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC- senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (ex plurimis, cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass.07/06/2021, n. 15832). Più specificamente, in caso di impugnazione di legittimità di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, ai fini della procedibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a depositare, unitamente allo stesso, il messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg recante la relata di notifica della sentenza impugnata: il mero deposito della copia autentica di quest’ultima, non corredato dalla relazione di notifica, importa dunque il difetto di procedibilità del ricorso (così Cass. 27/05/2024, n. 14790; Cass. 22/07/2019, n. 19695). La dichiarazione di improcedibilità resta tuttavia esclusa quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., ovvero acquisita- nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare exart. 325 cod. proc. civ.) - mediante l ’ istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio(oltre alle pronunce citate supra, cfr. Cass., Sez. U, 02/05/2017, n. 10648; Cass. 12/02/2020, n. 3466; Cass. 20/06/2024, n. 17014). 3.2. Tanto puntualizzato in linea generale, nella vicenda in esame va rilevato come la relazione di notifica della sentenza n. 6192/2019 della Corte d’appello di Roma –in dettaglio, la riproduzione a stampa del messaggio pec inviato dal difensore della [OSCURATO:SOCIETA]. ai difensori r.g. n. 20965+21872+21967/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle controparti recante la notifica, inallegato, di detta sentenza - era stata prodotta dal controricorrente (nonché ricorrente incidentale) [OSCURATO:PERSONA], al momento della costituzione nel giudizio per cassazione, compiuta nel rispetto del termine sancito d all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ.(e precisamente, con deposito effettuato il 24 gennaio 2020, a seguito del controricorso con ricorso incidentale notificato in data 7 gennaio 2020). Risulta pertanto evidente la svista percettiva in cui è incappata questa Corte, qualificabile come errore di fatto, precisamente su un fatto processuale,rilevante ed altresì decisivo, dacché in sua mancanza la decisione sarebbe stata di segno opposto alla dichiarata improcedibilità dei ricorsi per cassazione. 3.3. Riscontrata la sussistenza di un vizio integrante la fattispecie di cui all’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., l’ordinanza di questa Corte n. 20696/2023 del 17 luglio 2023 va revocata, limitatamente però alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi per cassazione spiegati dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dall’[OSCURATO:PERSONA]. Resta invece ferma la statuizione di improcedibilità del ricorso per cassazione interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], in difetto di istanza di revocazione ad opera di quest’ultima ed attesa la non dipendenza di tale statuizione dalla decisione resa sugli altri due ricorsi. 4. Occorre dunque muovere al giudizio rescissorio. Atanto si procede in appresso, seguendo l’ordine di proposizione delle impugnazioni di legittimità: dapprima, il ricorso principale della [OSCURATO:SOCIETA], di poi il ricorso incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA]. 5.Il primo motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] denuncia v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. nonché dei d.d.mm. [OSCURATO:PERSONA] 27 ottobre 2000 n. 380 e 14 dicembre 1994. La trasgressione ai canoni di ermeneutica negoziale viene ravvisata da parte impugnante nell’avere la Corte d’appelloromana interpretato r.g. n. 20965+21872+21967/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’espressione «giornata di degenza pro capite» ( costituente l’unità di misura cui il contratto di appalto parametrava il corrispettivo dovuto dall’[OSCURATO:PERSONA] ai fornitori di pasti) alla stregua di « ricovero comportante almeno un pernottamento in ospedale». Ad avviso della ricorrente, per contro, il corrispettivo del servizio di ristorazione era dovuto al fornitore per «ciascuna presenza registrata in ospedale a titolo di degenza, anche se di breve durata o limitata ad una sola giornata», dacché, a mente del d.m. n. 380 del 2000, «ogni singolo accesso giornaliero del paziente è conteggiato come giornata di degenza»: ragion per cui il compenso andava riconosciuto anche per i ricoveri diurni (day hospitale day surgery). 5.1. Il motivo è inammissibile, per una duplice, autonoma, ragione. 5.1.1. In primo luogo, perché la questione con esso sollevata è coperta dal giudicato. Come puntualmente eccepito in memoria illustrativa dall’[OSCURATO:PERSONA], questa Corte, con l’ordinanza n. 7022/2020 pubblicata il giorno 11 marzo 2020, pronunciando sullo stesso rapporto contrattuale oggetto del contendere in relazione a prestazioni eseguite in differente annualità, ha ritenuto corretta l’esegesi offerta dal giudice territoriale all’accordo negoziale intercorso tra le parti nel senso di escludere la spettanza alla società fornitricedel corrispettivo per i pasti relativi al le degenze effettuate in regime di day hospital e day surgery. Più specificamente, con il citato arresto, questo giudice ha valutato la sopra riportata lettura ed interpretazione delle dichiarazioni negoziali pienamente rispettosa dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non connotata da «alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole», né inficiata da «una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà». r.g. n. 20965+21872+21967/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pronuncia fa stato e preclude un nuovo apprezzamento in questa sede del medesimo regolamento contrattuale. 5.1.2. Sotto altro profilo, l’inammissibilità del motivo risiede nel fatto che esso si limita a richiederea questa Corte una diversa esegesi delcontratto, senza addurre e compiutamente illustrare l’inosservanza di alcuno specifico criterio di ermeneutica negoziale. Devesi al riguardo rammentare che l’interpretazione di un contratto fornita dal giudice di merito può condurre al positivo esito del sindacato di legittimità quando essa sia grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta, ma non già quando rappresenti una delle possibili e plausibili interpretazionidel negozio. La valutazione della Corte di cassazionenon può infatti investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’àmbito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce soltantoalla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di qualsivoglia critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nel rappresentare una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (ex plurimis, Cass. 10/02/2023, n. 4272; Cass. 14/12/2022, n. 36516; Cass. 09/04/2021, n. 9461; 09/04/2021, n. 9461; Cass. 20/01/2021, n. 995; Cass. 26/05/2016, n. 10891; Cass. 09/04/2015, n. 7118; Cass. 10/02/2015, n. 2465). Nel caso di specie, la società ricorrente, sotto la apparente veste della denuncia di inosservanza di plurimi criteri legali di ermeneutica, nella sostanza contrappone una propria interpretazione del contratto a quella adottata dal giudice territoriale, la quale di per sé si connota come non implausibile. Ed invero, secondo le accezioni semantiche comunemente invalse, tra i significati del lemma «giornata» rientra anche quello di sinonimo r.g. n. 20965+21872+21967/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di «giorno», ovvero di «arco di tempo della durata di almeno 24 ore»: sicché per nulla implausibile risulta il senso nei predetti termini attribuito allemma dal giudice di merito. Non giova infine alla ricorrente il richiamo aidecreti Ministero della Sanità del 27 ottobre 2000 ( intitolato « Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati»)e del 14 dicembre 1994(intitolato «Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera»). Ambedue i decreti, eccentrici per oggetto e per scopo rispetto alla materia oggetto dal contratto da cui scaturisce la lite , nemmeno offrono elementi adoperabili per un’interpretazione sistematica di esso. Il primo (d.m. 27 ottobre 2000) regola la raccolta dei dati per la misurazione dei flussi di ingresso e di permanenza negli ospedali: ma la nozione di «degenza» a tal fine contenuta dal d.m. è in tutta evidenza differente dal concetto di «degenza» quale parametro per la somministrazione dei pasti (e la debenza del relativo corrispettivo): per l’ovvia (ma dirimente) considerazione che chi mangia in ospedale può non dormirvi, ma chi dorme in ospedale non può non mangiarvi. Il secondo (d.m. 14 dicembre 1994) disciplinai criteri di tariffazione delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie: anch’esso,pertanto, non solo non è decisivo per l’interpretazione dei contratti di fornitura dei pasti, ma per di più contiene una indicazione contrastante con la prospettazionedella società ricorrente. Gli allegati a detto decreto, infatti, dettano differenti criteri di tariffazione per le prestazioni rese in « regime di ricovero diurno » (Allegato 2) e per le prestazioni erogate in « regime di degenza » (Allegato 3): distinzione che si pone in antitesi con la assimilazione dei due regimi invece assunta dalla ricorrente come fondamento della propugnata lettura interpretativa del contratto de quo. r.g. n. 20965+21872+21967/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il secondo motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] ascrive alla gravata sentenza violazione del principio di non contestazione sancito dall’art.115 cod. proc. civ., per aver trascurato che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato (ed anzi, aveva confermato) il criterio di calcolo delle giornate di degenza inclusivo dei ricoveri diurni fondante la domanda attorea, accolta all’esito del giudizio di prime cure. 6.1. Anche questo motivo è inammissibile per plurime ragioni. 6.1.1. In primis, per inosservanza del requisito stabilito dall’art. 366, primo comma, num. 6, del codice di rito. Per fermo orientamento di nomofilachia, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con si denunci la violazione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell’atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi(mercé la riproduzione degli atti del giudizio nella misura necessaria a tale scopo), sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi della controparte, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (sul tema, cfr. Cass. 29/05/2024, n. 15058; Cass.22/05/2017, n. 12840; Cass. 09/08/2016, n. 16655). Nella specie, tale onere si palesa radicalmente inadempiuto, la non contestazione ad opera dell’Azienda risultando meramente postulata. 6.1.2. In secondo luogo, perché la vicenda in scrutinio esula dal corretto àmbito di operatività del principio di non contestazione. Quest’ultimo, infatti, concerne, per definizione, «fatti», intesi come accadimenti di vita in senso storico-naturalistica, non già nozioni o qualificazioni giuridiche oppure ancora elementi in iure costitutivi di un diritto (Cass. 30/01/2024, n. 2844): stabilire come vada interpreta to r.g. n. 20965+21872+21967/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] un contratto, e quali diritti ed obblighi ne nascano a favore ed a carico dei contraenti, è una attività di giudizio, non di accertamento dei fatti. Qualsiasi atteggiamento processuale assunto nelle proprie difese dall’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto vincolare il giudicante nella interpretazione del contratto di appaltooggetto di lite: e tanto, anche perché, pur se riferito a fatti in senso proprio, dal difetto di contestazione non nasce un vincolo di meccanica conformazione per il giudice, il quale ben può pervenire ad un diverso accertamento, ove dagli atti di causa o dal materiale probatorio raccolto emerga la inesistenza del fatto non contestato o una sua diversa ricostruzione (Cass.07/06/2023, n. 16028; Cass., Sez. U, 16/02/2016, n. 2951). 7.Il terzo motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA], articolato per violazione dell’art. 1375 cod. civ., censura la mancata condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] – condanna domandata nell’atto di appello – al risarcimento del danno da inadempimento per avere l’Azienda richiesto un numero di rette alimentari sovrabbondante rispetto alle necessità del nosocomio «con danno economico del tutto ingiustificato a carico del fornitore, che, remunerato a forfait, ha dovuto fornire un numero di pasti non necessari, sopportando un esborso di spesa ingiustificato». 7.1. Il motivo è inammissibile, non rivolgendo una critica precisa, puntuale e pertinente della ratio decidendi dell’impugnatasentenza. La domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale (come quella di condanna per ingiustificato arricchimento) non è stata decisa nel merito dalla Corte territoriale ma ritenuta assorbita in quanto, alla stregua delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado (pedissequamente trascritte alla pag. 8 della sentenza), formulata in via subordinata rispetto al l’eventualità di rigetto della domanda principale volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo, domanda principale invece in parte accolta. r.g. n. 20965+21872+21967/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], l’intera argomentazione sviluppata dalla ricorrente - tesa a sostenere una subordinazione della domanda risarcitoria circoscritta al solo caso di integrale reiezione della domanda di pagamento del corrispettivo - si fonda sul contenuto dell’atto di appello ed alle emergenze dello stesso: e perciò essa non si correla alla motivazione della sentenza gravata. 7.1.2. Per completezza argomentativa, si osserva che le ulteriori considerazioni della sentenza impugnata (alla pag. 9) circa la mancata dimostrazione di un inadempimento contrattuale consistente nella dedotta richiesta di un numero di pasti superiore a quello dei degenti (nonché circa la non configurabilità di un indebito arricchimento ex art.2041 cod. civ.) risultano sviluppate « ad ogni modo e per ragioni di completezza», cioè a dire dichiaratamente ad abundantiam: attesa la ininfluenza della motivazione di tal fatta ai fini della decisione, è inammissibile, per difetto di interesse, una impugnazione di legittimità che richieda un sindacato su detta motivazione (v., sulle orme di Cass., Sez. U, 20/02/2007, n. 3840, cfr. Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass.16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez. U, 01/02/2021, n. 2155). 7.1.3. Del tutto inconferente è, infine,la denuncia della violazione dell’art. 1375 cod. civ., norma non pertinente al caso in disamina, vertente sulla interpretazione di una domanda giudiziale. 8. Il quarto motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA], per violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 cod. civ., assume l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento, nonostante fosse stata provata l’utilità tratta dalla [OSCURATO:PERSONA] dalla fornitura di oltre80.000 pasti in più rispetto a quelli necessaria soddisfare le esigenze alimentari del nosocomio. 8.1. Il motivo è inammissibile. La domanda di condanna per ingiustificato arricchimento è stata reputata assorbita (e, quindi, non stata valutata nel merito) dalla Corte r.g. n. 20965+21872+21967/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d’appello, siccome dispiegata in via gradata rispetto alla domanda principale, in parte accolta, di condanna al pagamento del corrispettivo. Il motivo in scrutinio attinge criticamente la motivazione sulla non configurabilità nella specie di un indebito arricchimento rilevante ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. estrinsecata ad abundatiam nella sentenza in vaglio (pag. 9): esso pertanto si appalesa inammissibile, per le ragioni già illustrate sopra, sub § 7.1.2.. 9. Il primo motivo del ricorso incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 345 cod. proc. civ. e degli artt. 1, 2, 4, 5 e 11 del d.lgs. n. 231 del 2002. Parte impugnante censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto «nuovo» e, quindi, inammissibile in appello, il motivo con cui l’Azienda, impugnando la decisione di prime cure, aveva eccepito la inapplicabilità ratione temporis alla fattispecie del regime degli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, evidenziando come il contratto in parola, pur sottoscritto in data 31 ottobre 2002, avesse decorrenza a far data dal 1° ottobre 2001. Osserva, in contrario, che la questione della misura del saggio di interessi era stata introdotta nel giudizio di primo grado dagli attori che ne avevano domandato la liquidazione e ritiene che la stessa, in quanto di mero diritto, integri una mera difesa,altresì rilevabile ex officio dal giudice, estranea alle preclusioni di cui all’art. 345 cod. proc. civ.. 9.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 9.1.1. Inammissibile poiché inosservante del requisito prescritto dall’art. 366, primo comma, numm. 3 e 6, cod. proc. civ.. Questa disposizione, alla luce delle indicazioni della giurisprudenza sovranazionale (in specie, della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 resa nellacausa Succi ed altri c/Italia), impone alla parte ricorrente la trascrizione - essenziale e per l e part i d’interesse - degli atti e dei documenti richiamati (dei quali deve invece escludersi la necessità di r.g. n. 20965+21872+21967/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] una integrale riproduzione), in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (ex multis, Cass. 03/03/2023, n. 6524; Cass.14/03/2022, n. 8117; Cass. 04/02/2022, n. 3612). L’applicazione di detti princìpi nel caso in esame esigeva, per la parte ricorrente, l’adeguata illustrazione, nell’atto di adizione di questa Corte, del contenuto delle allegazioni difensive svolte nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado e nell’atto di appello, onde consentire di verificare in quale momento, con quali modalità e in quali esatti termini fosse stata introdotta nel thema decidendum dellacausa la contestazione sulla misura del saggio di interessi, in specie sotto il profilodella decorrenza del contratto fonte dell’avversa pretesa. Per converso, il descritto onere allegativo risulta inadempiuto nell’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, nel quale la parte impugnante si limita ad assiomatiche asserzioni relative alle difese esplicate nei precedenti gradi, senza darsicura di riportare - in maniera adeguata o quantomeno per punti essenziali – il contenuto degli atti processuali richiamati (dell’atto di appello omettendo anche la c.d. localizzazione, ovvero la indicazione circa la sua collocazione nel fascicolo di ufficio e circa la sua produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità: Cass., Sez. U., 18/03/2022, n. 8950). La evidenziata deficienza espositiva non rende a questa Corte una cognizione adeguata sul fatto processualeed impedisce il vaglio sulla sussistenza del lamentato vizio processuale. 9.1.2. Ad ogni modo, pur per ipotesi volendo superare il precedente rilievo, il motivo è infondato, conforme a diritto profilandosi la trasgressione al disposto dell’art. 345 cod. proc. civ. riscontrata nella vicenda (per come rappresentata) dal giudice territoriale. r.g. n. 20965+21872+21967/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avviso di questa Corte, stabilire se un debito pecuniario di una P.A. sia o meno soggetto al regime dei ritardi nelle transazioni commerciali ( e, quindi, l’applicazione del saggio di interessi nella misura fissata dal d.lgs. n. 231 del 2002), non è questione di puro diritto, ma è questione mista di fatto-diritto. La relativa decisione impone, infatti,di accertare: a) l’epoca della stipula del contratto (il d. lgs. n. 231 del 2002non s’applica ai contratti conclusi prima dell’otto agosto 2002, giusta la previsione dell’art. 11 del d.lgs. stesso); b) se la p.a. committente rientri o meno tra quelle di cui all’art. 2, lettera (b), di detto decreto; c) se il ritardo sia dovuto a causa non imputabile al debitore (art. 3 d.lgs. n. 231del 2002). Allegare una diversa decorrenza del contratto in grado di appello (come accaduto nella specie) vuol dire allora contestare la sussistenza dei presupposti dell’avverso diritto agli interessi al saggio stabilito dal d.lgs. n. 231 del 2002, ma sulla base di una circostanza fattuale diversa: integra, dunque, una eccezione nuova. 10. Resta assorbito lo scrutinio del secondo motivo del ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], relativo alla insussistenza nel caso concreto dei presupposti di operatività del tasso di interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, siccome formulato in via condizionata all’accoglimento del primo, invece dichiarato inammissibile. 11. In conclusione: sono accolti i ricorsi per revocazione proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, revocata la ordinanza di questa Corte n. 20696/2023 resa il 17 luglio 2023, ma limitatamente alle statuizioni concernenti dette parti. Decidendo in sede rescissoria, sono dichiarati inammissibili i ricorsi per cassazione della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA]. 12. L’assenza di conflitto in sede di revocazione e la soccombenza reciproca in sede rescissoria giustificano la integrale compensazione r.g. n. 20965+21872+21967/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle spese dei giudizi di revocazione e di cassazione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:PERSONA]. 13.Attesa l’inammissibilità dei ricorsi per cassazione, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti –ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dell ’ art. 13 . P.Q.M Accoglie i ricorsi per revocazione proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. e da Azienda OspedalieraComplesso [OSCURATO:PERSONA] - Addolorata e, per l’effetto, revoca l’ordinanza di questa Corte n. 20696/2023, limitatamente alle statuizioni concernenti le due parti ricorrenti. Pronunciandoin sede rescissoria, dichiara inammissibili il ricorso principale della [OSCURATO:SOCIETA]. ed il ricorso successivo oggettivamente incidentale della [OSCURATO:PERSONA] Giovanni-Addolorata. Dichiara interamente compensate tra