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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 639/2024

ECLI:EU:C:2024:771
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0350 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 19 settembre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 – Domanda di aiuto per animali – Articolo 53, paragrafo 4 – Requisiti per la concessione di misure di sostegno accoppiato per bovini – Regolamento (CE) n. 1760/2000 – Articolo 7 – Registrazione di bovini – Decisione 2001/672/CE – Articolo 2, paragrafi 2 e 4 – Trasferimento di bovini al pascolo estivo in zone di montagna – Notifica tardiva – Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punti 2, 15, 16 e 18 – Articolo 30, paragrafo 4, lettera c) – Animale accertato – Riduzione del sostegno accoppiato – Articolo 15, paragrafo 1 – Articolo 34 – Sanzioni amministrative – Avviso relativo all’omissione di una registrazione» Nella causa C‑350/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 1 o giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 7 giugno 2023, nel procedimento Vorstand für den Geschäftsbereich II der [OSCURATO:PERSONA] con l’intervento di: T F, LA CORTE (Sesta Sezione), composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, P.G.

Xuereb (relatore) e A. Kumin, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il Vorstand für den Geschäftsbereich II der [OSCURATO:PERSONA], da M.E.

Huber, in qualità di agente; – per il governo austriaco, da J. Schmoll, M. Kopetzki e C. Pesendorfer, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da J. Aquilina e A.C.

Becker, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 6 giugno 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’: – articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio ( GU 2000, L 204, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 ( GU 2014, L 189, pag. 33 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1760/2000»); – articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna ( GU 2001, L 235, pag. 23 ), come modificata dalla decisione 2010/300/UE della Commissione, del 25 maggio 2010 ( GU 2010, L 127, pag. 19 ) (in prosieguo: la «decisione 2001/672»); – articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento ( GU 2014, L 181, pag. 1 ), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/1784 della Commissione, del 9 luglio 2018 ( GU 2018, L 293, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento delegato n. 639/2014»), e – articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera a), e punto 18, lettera a), l’articolo 15, paragrafo 1, l’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), e l’articolo 34 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’ 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità ( GU 2014, L 181, pag. 48 ), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/723 della Commissione, del 16 febbraio 2017 ( GU 2017, L 107, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento delegato n. 640/2014»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra T F e il Vorstand für den Geschäftsbereich II der [OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di amministrazione per il settore di attività II dell’Ufficio austriaco di vigilanza dei mercati agricoli, [OSCURATO:PERSONA]), che è la persona giuridica di diritto pubblico che agisce, in particolare, quale organismo pagatore in [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’ «AMA»), in merito, da un lato, al rifiuto di quest’ultimo di concedere a T F un aiuto connesso agli animali per taluni bovini a causa della notifica tardiva da parte di T F del trasferimento di tali bovini verso gli alpeggi e, dall’altro, all’imposizione da parte dell’AMA a T F di una sanzione a causa di tale notifica tardiva.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Regolamento n. 1760/2000 3 I considerando da 4 a 7 e 14 del regolamento n. 1760/2000 prevedono quanto segue: «(4) Come conseguenza dell’instabilità del mercato delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine causata dalla crisi dell’encefalopatia spongiforme bovina, la migliorata trasparenza in merito alle condizioni di produzione e commercializzazione di tali prodotti, in particolare per quanto attiene alla rintracciabilità, ha esercitato un’influenza positiva sul consumo di carni bovine.

Per mantenere e rafforzare la fiducia del consumatore nelle carni bovine ed evitare che sia ingannato, è necessario sviluppare il quadro nell’ambito del quale si forniscono informazioni al consumatore mediante un’etichettatura adeguata e chiara del prodotto. (5) A tal fine è indispensabile istituire, da un lato, un sistema efficace di identificazione e di registrazione dei bovini nella fase della produzione e, dall’altro, un sistema comunitario specifico di etichettatura nel settore delle carni bovine fondato su criteri oggettivi nella fase della commercializzazione. (6) Grazie alle garanzie fornite da tale miglioramento, saranno parimenti soddisfatte talune esigenze di interesse generale, in particolare la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali. (7) Di conseguenza la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni sarà migliorata, sarà preservato un livello elevato di tutela della salute pubblica, e la stabilità duratura del mercato delle carni bovine sarà rafforzata. (...) (14) Per poter rintracciare gli animali con rapidità e precisione ai fini del controllo dei regimi di aiuto comunitari è opportuno che ogni Stato membro crei una banca dati nazionale informatizzata nella quale figurino l’identità dell’animale, tutte le aziende del proprio territorio e i movimenti degli animali, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [ GU 1997, L 109, pag. 1 ], che precisa i requisiti sanitari per tale base di dati». 4 L’articolo 3 del regolamento n. 1760/2000, contenuto nel titolo I di tale regolamento, intitolato «Identificazione e registrazione dei bovini», al primo comma prevede quanto segue: «Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprende i seguenti elementi: a) mezzi di identificazione per identificare i singoli animali; b) basi di dati informatizzate; c) passaporti per gli animali; d) registri individuali tenuti presso ciascuna azienda». 5 L’articolo 7 di detto regolamento dispone quanto segue: «1.

Ogni detentore di animali, ad eccezione dei trasportatori: – tiene un registro aggiornato; – comunica all’autorità competente, entro un termine massimo stabilito dallo Stato membro interessato, tutti i movimenti a destinazione e a partire dall’azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell’azienda, specificandone la data; tale termine massimo è compreso fra un minimo di tre e un massimo di sette giorni dal verificarsi di uno di tali eventi. [OSCURATO:PERSONA] membri possono chiedere alla Commissione [europea] di prorogare il termine massimo di sette giorni.

Al fine di tenere conto delle difficoltà di ordine pratico che possono insorgere in casi eccezionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter per determinare le circostanze eccezionali in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prorogare il termine massimo di sette giorni di cui al primo comma, secondo trattino, nonché la durata massima di tale proroga, che non supera i 14 giorni dopo il periodo di sette giorni di cui al primo comma, secondo trattino.

2. Al fine di garantire una tracciabilità adeguata ed efficace dei bovini in occasione del pascolamento stagionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter riguardo agli [OSCURATO:PERSONA] membri o alle rispettive zone in cui si applicano norme speciali per il pascolamento stagionale, inclusi i termini temporali, gli obblighi specifici dei detentori e le norme relative alla registrazione dell’azienda e alla registrazione dei movimenti di tali bovini, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione. (...)».

Decisione 2001/672 6 La decisione 2001/672 è stata abrogata dal regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova ( GU 2019, L 314, pag. 115 ).

Tenuto conto della data dei fatti relativi al procedimento principale, la decisione 2001/672 è tuttavia applicabile a tale controversia. 7 Il considerando 3 della decisione 2001/672 era così formulato: «Le regole specifiche debbono essere stabilite in modo che sia possibile localizzare i singoli bovini in qualsiasi momento». 8 L’articolo 1 di tale decisione prevedeva quanto segue: «La presente decisione si applica ai movimenti di bovini all’interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri o di parti di [OSCURATO:PERSONA] membri figuranti in allegato, a partire da diverse aziende e a destinazione di pascoli siti in zone di montagna, durante il periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre». 9 L’articolo 2 di detta decisione così disponeva: «1.

Ad ogni pascolo di cui all’articolo 1 è attribuito un codice di registrazione specifico che dovrà essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini.

2. La persona responsabile del pascolo stende un elenco dei bovini oggetto dei movimenti di cui all’articolo

1. L’elenco deve comportare almeno: – il codice di registrazione del pascolo e per ogni animale della specie bovina – il numero individuale di identificazione, – il numero di identificazione dell’azienda di origine, – la data di arrivo al pascolo, – la data prevista di partenza dal pascolo. (...)

4. Le informazioni contenute nell’elenco di cui al paragrafo 2 sono comunicate all’autorità competente conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del [regolamento n. 1760/2000] al più tardi 15 giorni dopo l’arrivo degli animali al pascolo. (...)».

Regolamento (UE) n. 1306/2013 10 L’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( GU 2013, L 347, pag. 549 ), come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017 ( GU 2017, L 350, pag. 15 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1306/2013»), intitolato «Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1.

Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l’aiuto non è pagato o è revocato, in toto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all’aiuto di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) [n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ( GU 2013, L 347, pag. 608 )] non sono assegnati o sono revocati. (...)

2. Inoltre, qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola, gli [OSCURATO:PERSONA] membri impongono sanzioni amministrative, (...)». 11 L’articolo 77 del regolamento n. 1306/2013, intitolato «Applicazione di sanzioni amministrative», al suo paragrafo 6, secondo comma, dispone quanto segue: «Le sanzioni amministrative di cui al presente paragrafo sono proporzionali e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dei casi di inadempimento interessati».

Regolamento n. 1307/2013 12 Il regolamento n. 1307/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/288 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019 ( GU 2019, L 53, pag. 14 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1307/2013»), comprende un titolo IV, intitolato «Sostegno accoppiato», in cui figura un capo 1, intitolato «Sostegno accoppiato facoltativo», che contiene l’articolo 52, intitolato «Norme generali», il quale prevede quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni previste dal presente capo (in prosieguo nel presente capo “sostegno accoppiato”). (...)

6. Il sostegno accoppiato è un regime inteso a limitare la produzione che assume la forma di un pagamento annuo sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi e rispetta massimali finanziari che sono stabiliti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per ciascuna misura e comunicati alla Commissione. (...)

9. Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell’Unione ed evitare un doppio finanziamento attraverso altri strumenti analoghi di sostegno, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 70 che stabiliscono: a) le condizioni per la concessione del sostegno accoppiato; (...)».

Regolamento delegato n. 639/2014 13 Il considerando 74 del regolamento delegato n. 639/2014 enuncia quanto segue: «Più in particolare per quanto riguarda il sostegno accoppiato facoltativo, è necessario specificare ulteriormente il contenuto delle informazioni che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono comunicare ai fini della corretta applicazione delle norme relative a tale sostegno e ai fini dell’efficienza di tali comunicazioni, in modo da permettere alla Commissione di verificare che nell’elaborazione delle misure di sostegno gli [OSCURATO:PERSONA] membri rispettino le condizioni relative alla coerenza e al divieto di cumulo del sostegno nonché le percentuali massime dei massimali nazionali di cui all’articolo 53 del regolamento [n. 1307/2013] e i relativi importi totali». 14 L’articolo 53 del regolamento delegato n. 639/2014, intitolato «Condizioni per la concessione del sostegno», prevede quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono criteri di ammissibilità per le misure di sostegno accoppiato in conformità del quadro fissato nel regolamento [n. 1307/2013] e alle condizioni stabilite dal presente regolamento. (...)

4. Se la misura di sostegno accoppiato riguarda capi bovini e/o capi ovini e caprini, gli [OSCURATO:PERSONA] membri definiscono, quale condizione di ammissibilità al sostegno, gli obblighi di identificazione e registrazione degli animali previsti rispettivamente dal [regolamento n. 1760/2000] o dal regolamento (CE) n. 21/2004 [del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE ( GU 2004, L 5, pag. 8 )].

Tuttavia, fatte salve altre condizioni di ammissibilità, un animale è considerato ammissibile al sostegno se gli obblighi di identificazione e registrazione di cui al primo comma sono soddisfatti entro una data fissata dallo Stato membro che non può essere posteriore: a) al primo giorno del periodo di detenzione dell’animale, se è applicato un periodo di detenzione; b) ad una data scelta sulla base di criteri oggettivi e coerenti con le corrispondenti misure comunicate in conformità all’allegato I, se non è applicato alcun periodo di detenzione.

Entro il 15 settembre 2015, gli [OSCURATO:PERSONA] membri notificano alla Commissione le date di cui al secondo comma».

Regolamento delegato n. 640/2014 15 Il regolamento delegato n. 640/2014 è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità ( GU 2022, L 183, pag. 12 ).

Tenuto conto della data dei fatti relativi al procedimento principale, il regolamento delegato n. 640/2014 è tuttavia applicabile a tale controversia. 16 I considerando 1, 2, 27, 28, 30 e 31 del regolamento delegato n. 640/2014 enunciano quanto segue: «(1) (...) Il regolamento [n. 1306/2013] conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati di esecuzione.

Per garantire il corretto funzionamento del regime nel nuovo quadro giuridico è necessario adottare talune norme mediante tali atti (...) (...) (2) In particolare, è opportuno stabilire norme che integrano taluni elementi non essenziali del regolamento [n. 1306/2013] concernenti il funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo (di seguito “sistema integrato”), i termini per la presentazione delle domande di aiuto o di pagamento, le condizioni per il rifiuto, parziale o totale, dell’aiuto e per la revoca, parziale o totale, dell’aiuto o del sostegno non dovuti, la determinazione delle sanzioni amministrative per le inadempienze relative alle condizioni che consentono di beneficiare degli aiuti a titolo dei regimi istituiti dal regolamento [n. 1307/2013] del Parlamento europeo e del Consiglio (...) (...) (27) È opportuno fissare sanzioni amministrative per i regimi di aiuti per animali e le misure di sostegno connesse agli animali tenendo conto dei principi di dissuasività e di proporzionalità nonché dei problemi particolari legati al verificarsi di circostanze naturali. (...) (28) Per quanto riguarda le domande di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuti per animali o le domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali, le inadempienze comportano la non ammissibilità dell’animale di cui trattasi.

È opportuno prevedere che le riduzioni si applichino a cominciare dal primo animale per il quale siano riscontrate inadempienze, ma, indipendentemente dall’entità della riduzione, che si applichino sanzioni amministrative meno severe nel caso in cui siano riscontrate inadempienze per un numero di animali pari o inferiore a tre.

In tutti gli altri casi, la gravità della sanzione amministrativa dovrebbe dipendere dalla percentuale di animali riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze. (...) (30) La possibilità di operare rettifiche senza determinare la sanzione amministrativa prevista per la domanda di aiuto e di pagamento dovrebbe valere anche per i dati inesatti contenuti nella banca dati informatizzata riguardo ai bovini dichiarati, per i quali simili inadempienze costituiscano una violazione di un criterio di ammissibilità, purché il beneficiario non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di svolgere un controllo in loco o l’autorità non lo abbia già informato dell’esistenza di eventuali inadempienze nella domanda di aiuto o di pagamento. (31) Per le misure di sostegno nell’ambito dello sviluppo rurale è opportuno stabilire il rifiuto e la revoca del sostegno nonché le sanzioni amministrative tenendo conto dei principi di dissuasività e di proporzionalità.

Il rifiuto e la revoca del sostegno dovrebbero essere modulati secondo la gravità, la portata, la durata e la ripetizione dell’inadempienza riscontrata.

In riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi, il rifiuto e la revoca del sostegno nonché le sanzioni amministrative dovrebbero tenere conto delle peculiarità delle varie misure di sostegno.

In caso di inadempienza grave o qualora il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno, è opportuno non concedere il sostegno e applicare una sanzione amministrativa.

Le sanzioni amministrative dovrebbero arrivare fino alla totale esclusione dal beneficio di una o più misure di sostegno o tipologie di operazione per un periodo determinato». 17 L’articolo 2 del regolamento delegato n. 640/2014, intitolato «Definizioni», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «(...) Si applicano inoltre le seguenti definizioni: (...) (2) “inadempienza”: a) con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento [n. 1306/2013], qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure (...) (9) “banca dati informatizzata”, la base di dati informatizzata di cui all’articolo 3, lettera b), e all’articolo 5 del regolamento [n. 1760/2000] e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento [n. 21/2004]; (...) (13) “regime di aiuto per animali”, una misura di sostegno accoppiato facoltativo previsto al titolo IV, capo 1, del regolamento [n. 1307/2013], in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di capi; (...) (15) “domanda di aiuto per animale”, una domanda per il versamento di aiuti in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di animali nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento [n. 1307/2013]; (16) “animali dichiarati”, gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali; (17) “animale potenzialmente ammissibile”, un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l’aiuto nell’ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell’ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell’anno di domanda in questione; (18) “animale accertato”: a) nell’ambito di un regime di aiuto per animali, l’animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; oppure b) nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali, l’animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco; (...)». 18 Il titolo II del regolamento delegato n. 640/2014, intitolato «Sistema integrato di gestione e di controllo», comprende un capo IV, intitolato «Calcolo dell’aiuto e delle sanzioni amministrative inerenti ai regimi di pagamenti diretti e alle misure di sostegno allo sviluppo rurale nell’ambito del sistema integrato», in cui figurano gli articoli da 15 a 34 di tale regolamento delegato. 19 L’articolo 15 di detto regolamento delegato, intitolato «Deroghe all’applicazione di sanzioni amministrative», dispone quanto segue: «1.

Le sanzioni amministrative di cui al presente capo non si applicano alla parte della domanda di aiuto o di pagamento in ordine alla quale il beneficiario comunica per iscritto all’autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla sua presentazione, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di effettuare un controllo in loco e che l’autorità competente non lo abbia già informato di inadempienze riscontrate nella domanda.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, una volta fornite dal beneficiario, hanno per effetto l’adeguamento della domanda di aiuto o pagamento alla situazione reale». 20 L’articolo 30 dello stesso regolamento delegato, intitolato «Base di calcolo», enuncia quanto segue: «(...)

2. Gli animali presenti nell’azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto o di sostegno. (…)

3. Fermo restando l’articolo 31, se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto o di pagamento supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l’importo dell’aiuto ovvero del sostegno è calcolato in base al numero di animali accertati. (…)

4. Qualora vengano riscontrati casi di inadempienze in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti: (...) c) se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali o nella banca dati informatizzata degli animali, ma non sono pertinenti per la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità diverse da quelle di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato [n. 639/2014] nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, l’animale in questione è considerato non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi.

In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

I dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e le notifiche effettuate nell’ambito di tale sistema possono essere corretti in qualsiasi momento in caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente. (...)». 21 L’articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014, intitolato «Sanzioni amministrative per animali dichiarati nell’ambito dei regimi di aiuto per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali», è così formulato: «1.

Quando si riscontra una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell’articolo 30, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nell’ambito di un regime di aiuto per animali, a una domanda di pagamento nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali o a un tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno, l’importo totale dell’aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito di tale regime di aiuto o misura di sostegno o tipo di intervento rientrante in detta misura di sostegno per l’anno di domanda considerato è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 del presente articolo, se le inadempienze riguardano non più di tre animali.

2. Se le inadempienze riguardano più di tre animali, l’importo totale dell’aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno di cui al paragrafo 1 per l’anno di domanda considerato è ridotto: a) di una percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa non è superiore al 10%, o b) di due volte la percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa è superiore al 10% e inferiore o uguale al 20%. (...) Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato.

Al beneficiario è inoltre irrogata una sanzione supplementare, pari all’importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all’articolo 30, paragrafo

3. (...)

3. Per determinare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2, il numero di animali dichiarati per un regime di aiuti per animali o per una misura di sostegno connessa agli animali o per un tipo di intervento, riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze, è diviso per il numero di animali accertati per tale regime di aiuti per animali o misura di sostegno o tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno con riferimento alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento relativa all’anno di domanda considerato. (...)». 22 L’articolo 34 di tale regolamento delegato, intitolato «Modifica e adeguamento di dati nella banca dati informatizzata degli animali», prevede quanto segue: «Per quanto riguarda gli animali dichiarati, agli errori e alle omissioni riguardanti i dati della banca dati informatizzata degli animali commessi a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto o della domanda di pagamento si applica l’articolo 15».

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 23 L’articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità ( GU 2014, L 227, pag. 69 ), intitolato «Requisiti relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali», prevede quanto segue: «1.

Una domanda di aiuto per animale, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 15, del regolamento delegato [n. 640/2014], o una domanda di aiuto nell’ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 14, di detto regolamento, contengono tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto e/o al sostegno, e in particolare: (...) c) il numero e la specie degli animali per i quali viene presentata una domanda di aiuto o una domanda di pagamento e, per i bovini, il codice di identificazione degli animali; (...)

4. [OSCURATO:PERSONA] membri possono introdurre procedure che permettano di utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali ai fini della domanda di aiuto per animale o della domanda di pagamento, purché tale banca dati offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto o delle misure di sostegno in questione a livello dei singoli animali.

Le procedure di cui al primo comma possono consistere in un sistema che consenta al beneficiario di chiedere l’aiuto e/o il sostegno per tutti gli animali che, a una data o durante un periodo fissati dallo Stato membro, siano ammissibili all’aiuto e/o al sostegno sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali. (...)».

Regolamento delegato (UE) 2016/1393 24 La versione dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014 applicabile al procedimento principale risulta dalla modifica introdotta dal regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità ( GU 2016, L 225, pag. 41 ). 25 Il considerando 11 del regolamento delegato 2016/1393 è così formulato: «L’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato [n. 639/2014] stabilisce che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a definire, quale condizione di ammissibilità, l’obbligo di identificazione e di registrazione dei bovini in conformità alle disposizioni del regolamento [n. 1760/2000].

Il riferimento a tale regolamento in quanto condizione sistematica di ammissibilità mira a garantire una chiara identificazione degli animali ammissibili all’aiuto o al sostegno.

A tale riguardo è opportuno chiarire all’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato [n. 640/2014] che dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali e/o nella banca dati informatizzata dei bovini relativi a elementi quali ad esempio il sesso, la razza, il colore o la data dovrebbero essere considerati inadempienze dopo il primo accertamento se le informazioni sono essenziali per valutare l’ammissibilità degli animali nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno in questione.

In caso contrario, gli animali interessati dovrebbero essere considerati come non accertati se tali dati inesatti sono riscontrati durante almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi».

Diritto nazionale Marktordnungsgesetz 2007 26 L’articolo 8 del Marktordnungsgesetz 2007 (legge del 2007 sull’organizzazione dei mercati) (BGBl.

I, 55/2007, nella versione di cui al BGBl.

I, 46/2018), intitolato «Pagamenti diretti», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «In relazione all’esecuzione dei pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 1, lettera a), del regolamento [n. 1307/2013] (...) rilevano i seguenti principi: (...)

6. Conformemente all’articolo 8f, per il pascolo in alpeggio viene concesso un sostegno accoppiato ai sensi dell’articolo 52 del regolamento [n. 1307/2013].

Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, [di tale regolamento], per il sostegno accoppiato vengono fissati fondi disponibili fino al 2,1% del massimale nazionale. (...)». 27 L’articolo 8f della legge del 2007 sull’organizzazione dei mercati, intitolato «Sostegno accoppiato facoltativo», al paragrafo 1 dispone quanto segue: «Il sostegno accoppiato previsto all’articolo 8, paragrafo 1, punto 6, viene concesso per bovini, ovini e caprini in funzione dell’unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG). (...)».

Direktzahlungs-Verordnung 2015 28 L’articolo 13 della Direktzahlungs-Verordnung 2015 (decreto del 2015 sui pagamenti diretti) (BGBl.

II, 368/2014, nella versione di cui al BGBl.

II, 57/2018), intitolato «Sostegno accoppiato facoltativo», è così formulato: «1.

Il sostegno accoppiato facoltativo può essere concesso solo per bovini, ovini e caprini condotti in alpeggio, i quali sono identificati e registrati ai sensi del regolamento [n. 1760/2000] (...).

Tuttavia, un animale è considerato ammissibile al premio anche se le informazioni a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento [n. 1760/2000] sono state comunicate il primo giorno di alpeggio dell’animale interessato.

2. Il sostegno accoppiato facoltativo è richiesto dall’agricoltore presentando la domanda multipla con indicazione delle superfici e l’elenco della monticazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 5, del[la Horizontale GAP-Verordnung (decreto orizzontale relativo alla PAC)], oltre che, per i bovini, unitamente alle informazioni contenute nella banca dati informatizzata per i bovini riguardanti le notifiche di alpeggio/arrivo al pascolo a norma dell’articolo 2 della [decisione 2001/672].

3. Il numero determinante per la concessione del sostegno accoppiato facoltativo è accertato sulla base degli animali che il rispettivo agricoltore ha in alpeggio alla data del 15 luglio.

4. La monticazione degli animali deve avvenire per almeno 60 giorni.

Il periodo di alpeggio ha inizio il giorno dello spostamento [degli animali destinati al pascolo], ma non oltre 15 giorni prima della presentazione della notifica di alpeggio/arrivo al pascolo per bovini ovvero dell’elenco della monticazione. (...)».

Horizontale GAP-Verordnung 29 L’articolo 21 della Horizontale GAP-Verordnung (decreto orizzontale relativo alla PAC) (BGBl.

II, 100/2015, nella versione di cui al BGBl.

II, 165/2020), intitolato «Presentazione», ai paragrafi 1 e 1b prevede quanto segue: «(1) La domanda unica (domanda multipla con indicazione delle superfici) ai sensi dell’articolo 11 del regolamento [delegato n. 640/2014] deve essere presentata entro il 15 maggio dell’anno di domanda di cui trattasi esclusivamente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo

1. (1b) In deroga al paragrafo 1, per l’anno di domanda 2020, la domanda unica deve essere presentata entro il 15 giugno 2020.

Modifiche ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 809/2014 per l’anno di domanda 2020 possono essere comunicate entro il 30 giugno 2020. (...)». 30 L’articolo 22 di tale decreto, intitolato «Domanda unica», così dispone: «(1) La domanda unica deve essere presentata da tutti gli agricoltori che chiedono pagamenti diretti o (...) con le informazioni di cui all’articolo

21. (...) (...) (5) In caso di alpeggio e di arrivo a pascoli collettivi degli animali, l’elenco della monticazione deve essere fornito entro il 15 luglio dell’anno di domanda».

Rinderkennzeichnungs-Verordnung 2008 31 Ai sensi dell’articolo 6 della Rinderkennzeichnungs-Verordnung 2008 (decreto sull’identificazione dei bovini del 2008) (BGBl.

II, 201/2008, nella versione di cui al BGBl.

II, 285/2019): «(1) Entro sette giorni devono essere notificati: (...)

2. i trasferimenti degli animali tra aziende di un detentore di animali in comuni diversi, indicando i dati integrativi, necessari per il passaporto per gli animali. (1a) Entro quindici giorni deve essere notificato: l’alpeggio o l’arrivo al pascolo se comporta che i bovini di diversi detentori di animali si mescolino tra di loro (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 32 Nel 2020 T F ha presentato una domanda unica di aiuti connessi alla superficie vertente, in particolare, sulla concessione di un sostegno accoppiato per bovini condotti a pascolo estivo (alpeggi). 33 Il 28 maggio 2020 T F ha fatto trasferire quattro bovini verso gli alpeggi, il che è stato notificato all’AMA il 1 o giugno 2020, ossia entro il termine di quindici giorni previsto all’articolo 6, paragrafo 1a, punto 1, del decreto sull’identificazione dei bovini del 2008.

Egli ha altresì comunicato, entro il termine impartito, la nascita di un bovino [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 o luglio 2020. 34 Per contro, solo il 15 giugno 2020 T F ha notificato all’AMA che altri dodici bovini erano già stati trasferiti verso gli alpeggi il 9 maggio 2020, con bovini appartenenti ad altri allevatori.

Tale notifica tardiva precisava i numeri individuali di identificazione dei dodici animali trasferiti e dell’azienda agricola di T F, nonché la data prevista per la partenza di tali animali dagli alpeggi, ossia il 31 ottobre 2020. 35 Con decisione dell’11 gennaio 2021, l’AMA ha concesso a T F pagamenti diretti per l’anno 2020 per un importo pari a EUR 17086,71.

Tali pagamenti comprendevano un premio base, un premio per l’inverdimento e un sostegno accoppiato pari a EUR 119,44. 36 Per quanto riguarda tale sostegno accoppiato, l’AMA ha tuttavia sottolineato che, sebbene la condizione relativa alla durata del pascolo di 60 giorni fosse stata rispettata per tutti gli animali il cui trasferimento era stato notificato da T F, una notifica entro il termine fissato dallo Stato membro, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1760/2000, dei trasferimenti degli animali verso gli alpeggi sarebbe stata effettuata solo per cinque di tali animali.

Per contro, la notifica avrebbe avuto luogo solo dopo la scadenza di tale termine per quanto riguarda gli altri dodici bovini trasferiti il 9 maggio 2020.

Pertanto, conformemente all’articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014, tale numero di animali dovrebbe essere confrontato con il numero dei bovini per i quali erano soddisfatte le condizioni per la concessione dell’aiuto.

Ne conseguirebbe una riduzione del 100% dell’aiuto, di modo che nessun sostegno accoppiato potrebbe essere concesso al riguardo per l’anno 2020.

Inoltre, l’AMA ha ritenuto che, conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato n. 640/2014, occorresse infliggere a T F una sanzione supplementare di importo pari a EUR 235,60, da trattenere sui pagamenti che gli sarebbero dovuti per i tre anni civili successivi. 37 Con ricorso proposto il 9 febbraio 2021 dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, [OSCURATO:PERSONA]), T F ha contestato l’insieme della decisione adottata dall’AMA. 38 Con sentenza pronunciata il 16 novembre 2021, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha accolto il ricorso.

Esso ha annullato sia la riduzione del sostegno accoppiato sia la sanzione amministrativa e ha ordinato all’AMA di procedere a un nuovo calcolo nonché di adottare una nuova decisione sulla domanda di aiuto di T F. 39 Tale giudice ha ritenuto che i casi di inosservanza dell’obbligo di notificare spostamenti di animali in tempo utile potessero, certamente, comportare una riduzione del sostegno accoppiato nonché una sanzione ai sensi dell’articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014.

Tuttavia, occorrerebbe altresì tener conto dell’articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento delegato, ai sensi del quale una sanzione non si applicherebbe qualora il beneficiario comunichi per iscritto all’autorità competente che la domanda di aiuto è inesatta o lo è divenuta dopo il suo deposito.

Orbene, quest’ultima disposizione sarebbe applicabile nel caso di specie, in quanto una notifica tardiva deve essere considerata anch’essa come una siffatta segnalazione scritta.

Anche il principio di proporzionalità deporrebbe a favore di tale interpretazione. 40 L’AMA ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») avverso tale sentenza dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. 41 Nella sua decisione di rinvio, il giudice del rinvio espone, in primo luogo, che, mediante l’articolo 13, paragrafi 2 e 3, del decreto del 2015 sui pagamenti diretti, il legislatore austriaco si è avvalso della facoltà concessa agli [OSCURATO:PERSONA] membri, dall’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione n. 809/2014, di utilizzare le informazioni contenute nella banca dati informatizzata per gli animali per trattare qualsiasi domanda di aiuto o di pagamento per gli animali.

La domanda di sostegno accoppiato presentata da un agricoltore sarebbe perfezionata quindi in più fasi, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, di tale decreto. 42 Pertanto, nell’ambito di una domanda unica di aiuti connessi alla superficie, che deve essere presentata entro il 15 giugno 2020, conformemente all’articolo 21, paragrafi 1 e 1b, del decreto orizzontale sulla PAC, tale agricoltore farebbe anzitutto valere il principio del sostegno accoppiato.

La concretizzazione della domanda avverrebbe mediante la notifica del trasferimento degli animali al pascolo estivo, contenente le informazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2001/672, che deve essere effettuata entro quindici giorni dal trasferimento degli animali, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1a, del decreto relativo all’identificazione dei bovini e all’articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672. 43 Le notifiche sarebbero registrate nella banca dati elettronica nazionale relativa ai bovini, che consente poi di determinare il numero di bovini mandati in alpeggio alla data del 15 luglio, la quale è, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del decreto del 2015 sui pagamenti diretti, la data di riferimento per il calcolo del numero di animali pertinente.

Sarebbe sulla base di tali registrazioni in detta banca dati che viene calcolato il sostegno accoppiato facoltativo al quale l’allevatore ha diritto. 44 Nel procedimento di cui è investito il giudice del rinvio, la notifica sarebbe stata effettuata il 15 giugno 2020.

Pertanto, alla data di riferimento pertinente per la determinazione del numero di animali, che era, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del decreto del 2015 relativo ai pagamenti diretti, il 15 luglio 2020, vi sarebbe stata quindi una notifica relativa a tali dodici bovini e una registrazione di questi ultimi nella banca dati informatizzata per gli animali. 45 Il giudice del rinvio sottolinea che, nel caso di specie, l’obbligo di notifica entro quindici giorni dal trasferimento di tali bovini, derivante dall’articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1760/2000, o dell’articolo 6, paragrafo 1a, del decreto relativo all’identificazione dei bovini, non è stato rispettato poiché detti bovini sono stati trasferiti il 9 maggio 2020. 46 Esso rileva, tuttavia, che, in forza dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014, se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nella banca dati informatizzata per gli animali, ma non sono pertinenti ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità diverse da quelle di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014, l’animale in questione è considerato non accertato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, del regolamento delegato n. 640/2014, solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi. 47 Secondo il giudice del rinvio, si pone la questione se una notifica tardiva, come quella di cui trattasi nel procedimento di cui è investito, possa essere considerata un’iscrizione inesatta nella banca dati informatizzata per gli animali, che non è determinante per le altre condizioni di concessione dell’aiuto, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014. 48 In secondo luogo, tale giudice rileva che, qualora la prima questione dovesse essere risolta in senso negativo e quindi non dovesse essere concesso il sostegno accoppiato per i dodici bovini di T F trasferiti verso gli alpeggi il 9 maggio 2020, si pone la questione se si debbano infliggere le sanzioni amministrative previste al capo IV di tale regolamento delegato. 49 Al riguardo, esso osserva che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014 prevede in particolare, a titolo di eccezione all’applicazione delle sanzioni amministrative previste al capo IV di tale regolamento delegato, che queste ultime non si applichino alla parte della domanda di aiuto in ordine alla quale il beneficiario comunica per iscritto all’autorità competente che la domanda stessa è inesatta, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dell’intenzione di tale autorità di effettuare un controllo in loco e che detta autorità non lo abbia già informato di inadempienze riscontrate nella sua domanda di aiuto o di pagamento. 50 È vero che, secondo il giudice del rinvio, l’articolo 15, paragrafo 1, di detto regolamento delegato riguarda solo l’inesattezza della domanda di aiuto stessa, e non un caso di inadempienza in materia di identificazione e di registrazione degli animali.

Tuttavia, l’articolo 34 dello stesso regolamento delegato estenderebbe l’applicazione di tale disposizione agli errori e alle omissioni relativi alla registrazione nella banca dati informatizzata, dando così agli allevatori la possibilità di porre rimedio, di propria iniziativa, alle loro inadempienze prima che l’autorità competente intervenga annunciando un controllo in loco o notificando i casi di inadempienza e di evitare così sanzioni amministrative. 51 Il giudice del rinvio ritiene che gli articoli 15 e 34 del regolamento delegato n. 640/2014 sembrino avere lo scopo di favorire l’allevatore che, senza esservi costretto, pone rimedio a un comportamento colposo, il che non gli consente di ottenere il sostegno per gli animali in questione, ma gli evita sanzioni amministrative.

Non vi sarebbe infatti ragione per cui una notifica tardiva, come quella di cui trattasi nel procedimento di cui tale giudice è investito, comporti conseguenze più gravi di quelle derivanti da una notifica inesatta o da un’omissione di notifica che conduca ad un’iscrizione inesatta o incompleta nella banca dati nazionale.

Il principio di proporzionalità delle sanzioni, ricordato all’articolo 77, paragrafo 6, del regolamento n. 1306/2013, potrebbe parimenti deporre a favore dell’applicazione dell’articolo 34 del regolamento delegato n. 640/2014 nell’ipotesi di una siffatta notifica tardiva. 52 In tali circostanze, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, per quanto concerne una domanda di aiuto per animale presentata per il 2020 e relativa alla concessione di un sostegno accoppiato, di cui all’articolo 2, paragrafo [1, secondo comma], punto 15, del regolamento [delegato n. 640/2014], per la quale, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento [di esecuzione n. 809/2014], sono utilizzati i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini, una notifica trasmessa solo dopo la scadenza del termine di 15 giorni dall’arrivo degli animali (bovini) a un pascolo, a norma dell’articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672/CE della Commissione del 20 agosto 2001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000, riguardi un dato inesatto iscritto nella banca dati informatizzata dei bovini che, a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento [delegato] (UE) n. 640/2014 non è determinante ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità all’aiuto, ad eccezione della condizione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento [delegato] (UE) n. 639/2014, nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, cosicché gli animali in questione sono considerati non accertati solo se tale dato inesatto è rinvenuto in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi.

2. In caso di risposta negativa alla prima questione: Se le sanzioni amministrative di cui al capo IV del regolamento [delegato] (UE) n. 640/2014 si applichino, ai sensi degli articoli 15, paragrafo 1, e 34 del regolamento medesimo, alla domanda di sostegno accoppiato menzionata nella prima questione, qualora l’agricoltore comunichi per iscritto all’autorità competente l’arrivo degli animali a un pascolo, a norma dell’articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672/CE della Commissione del 20 agosto 2001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 1760/2000], fermo restando che dalla notifica risulta la sua tardività riguardo al termine di 15 giorni ai sensi delle predette disposizioni, purché l’autorità competente non abbia precedentemente comunicato al richiedente l’intenzione di svolgere un controllo in loco e non lo abbia già informato delle inadempienze riscontrate nella domanda di aiuto».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 53 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera a), e punto 18, lettera a), nonché l’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014 debbano essere interpretati nel senso che una notifica del trasferimento di bovini al pascolo estivo in zone di montagna che non rispetti il termine fissato dallo Stato membro interessato, conformemente all’articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1760/2000, può essere considerata un’iscrizione inesatta nella banca dati informatizzata per gli animali che non è pertinente ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità di tale domanda, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014, cosicché tali animali possono quindi essere considerati come rientranti nella categoria di «animale accertato», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, lettera a), di tale regolamento delegato. 54 In via preliminare occorre rilevare che tale questione riguarda una domanda di aiuto per animale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 15, del regolamento delegato n. 640/2014, ossia una domanda di aiuto in cui il pagamento annuo da concedere, entro determinati limiti quantitativi, si basa su un numero fisso di animali nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento n. 1307/2013, che è stata presentata per beneficiare di un regime di aiuto per animali, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 13, del regolamento delegato n. 640/2014, ossia una siffatta misura di sostegno accoppiato facoltativo.

Più precisamente, si tratta di una domanda di sostegno accoppiato per bovini che vengono spostati verso pascoli estivi siti in montagna. 55 Dalla decisione di rinvio risulta inoltre che, per la notifica del trasferimento dei bovini verso tali pascoli è utilizzata, conformemente all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione n. 809/2014, la banca dati informatizzata per gli animali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 9, del regolamento delegato n. 640/2014. 56 Per rispondere alla prima questione sollevata, occorre esaminare, in primo luogo, se il rispetto del termine previsto per notificare il trasferimento di animali al pascolo estivo in zone di montagna debba essere considerato una condizione applicabile alla concessione dell’aiuto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, del regolamento delegato n. 640/2014. 57 Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale delle stesse, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (sentenza del 21 dicembre 2023, Infraestruturas de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑66/22 , EU:C:2023:1016 , punto 66 e giurisprudenza ivi citata). 58 Dalla formulazione dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, del regolamento delegato n. 640/2014 risulta che il termine «animale accertato» significa, nell’ambito di un regime di aiuto per animali, un animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni applicabili alla concessione di un aiuto. 59 In proposito, l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri che definiscano, quale condizione di ammissibilità al beneficio delle misure di sostegno accoppiato per i bovini, gli obblighi di identificazione e registrazione degli animali previsti dal regolamento n. 1760/2000.

Tali obblighi figurano agli articoli 1 e seguenti del titolo I di tale regolamento, intitolato «Identificazione e registrazione dei bovini». 60 L’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000 prevedeva, nella sua versione iniziale, che ogni detentore di animali comunicasse all’autorità competente, entro un termine massimo stabilito dallo Stato membro interessato e compreso tra tre e sette giorni, tutti i movimenti di animali a destinazione e a partire dall’azienda, nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell’azienda, specificandone la data.

Tale disposizione disponeva che, tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione poteva stabilire, secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento, in quali circostanze gli [OSCURATO:PERSONA] membri potevano prorogare il termine massimo e definire le regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati a pascolare durante l’estate in diverse zone di montagna. 61 A seguito delle modifiche apportate a detto regolamento dal regolamento n. 653/2014, tale possibilità era prevista all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1760/2000, in forza del quale, al fine di garantire una tracciabilità adeguata ed efficace dei bovini in occasione del pascolo stagionale, alla Commissione era conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda, in particolare, le norme relative alla registrazione dei movimenti di tali bovini. 62 È sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000, nella sua versione iniziale, che la Commissione ha adottato la decisione 2001/672, il cui articolo 2, paragrafo 2, prevede che la persona responsabile dei pascoli rediga un elenco dei bovini che possono spostarsi verso i pascoli estivi in montagna, il quale deve contenere, in particolare, il numero individuale di identificazione di ciascun bovino.

In forza dell’articolo 2, paragrafo 4, di tale decisione, le informazioni contenute in tale elenco sono comunicate all’autorità competente conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1760/2000 entro quindici giorni dall’arrivo degli animali al pascolo. 63 Sia l’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000 sia l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 sono redatti in termini imperativi che descrivono in modo dettagliato la portata dell’obbligo di notifica incombente ai detentori di animali e definiscono con precisione il termine impartito a tali detentori per adempiere detto obbligo (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]Prins, C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 36 ). 64 Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, in fine , nonché l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1760/2000 stabiliscono in modo preciso le modalità di proroga di tale termine.

Orbene, l’indicazione precisa di tali modalità sarebbe priva di effetto utile se i detentori di animali fossero liberi di non rispettare questo termine (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]Prins, C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 37 ). 65 Risulta quindi dalla formulazione dell’articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672 e da quella dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000 che ciascun detentore di animali è tenuto a rispettare il termine impartito per notificare il trasferimento di un bovino a destinazione o a partire dalla propria azienda al fine di ottenere il sostegno accoppiato richiesto e che, pertanto, il rispetto di tale termine deve essere considerato una condizione applicabile alla concessione dell’aiuto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, del regolamento delegato n. 640/2014. 66 È vero che dall’articolo 53, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato n. 639/2014 risulta che, fatte salve altre condizioni di ammissibilità, un animale è considerato ammissibile al sostegno anche se i requisiti in materia di identificazione e registrazione di cui al primo comma di tale articolo 53, paragrafo 4, sono soddisfatti a una data fissata dallo Stato membro, nei limiti enunciati in tale articolo 53, paragrafo 4, secondo comma. 67 Al riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che, in forza dell’articolo 13 del decreto del 2015 relativo ai pagamenti diretti, un animale può essere ammissibile al sostegno, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato n. 639/2014, qualora le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000 siano state comunicate il primo giorno di alpeggio dell’animale in questione.

Tuttavia, alla luce dei fatti quali descritti nella decisione di rinvio, tale disposizione non sembra pertinente nel caso di specie, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. 68 L’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, del regolamento delegato n. 640/2014 che discende dal punto 65 della presente sentenza è confermata dal contesto in cui tale disposizione si inserisce. 69 Infatti, dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera a), nonché dai considerando 2, 28 e 31 del regolamento delegato n. 640/2014 risulta che il termine «inadempienza» è utilizzato, in tale regolamento delegato, per descrivere in particolare la situazione in cui i criteri di ammissibilità non sono soddisfatti.

Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento delegato, i dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per animali o nella banca dati informatizzata per gli animali costituiscono inadempienze.

Orbene, il considerando 11 del regolamento delegato 2016/1393, che riguarda tale disposizione, cita esplicitamente il dato inesatto relativo alla data, tra gli esempi di dati inesatti iscritti. 70 L’interpretazione di cui al punto 65 della presente sentenza è altresì corroborata dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1760/2000 e dalla decisione 2001/672. 71 Infatti, il regolamento n. 1760/2000, come risulta dai suoi considerando da 4 a 7, è volto a migliorare la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di tale carne, a preservare la tutela della sanità pubblica e a rafforzare la stabilità duratura del mercato delle carni bovine (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]Prins, C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 40 ). 72 Affinché tali obiettivi possano essere raggiunti, è indispensabile che il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sia interamente efficace ed affidabile in qualsiasi momento, in modo, in particolare, da consentire alle autorità competenti di rintracciare rapidamente, in caso di epizoozia, la provenienza di un animale e di adottare immediatamente le disposizioni necessarie al fine di evitare qualsiasi rischio per la sanità pubblica.

Orbene, ciò non si verifica se il detentore di animali non notifica gli spostamenti dei suoi bovini alla banca dati informatizzata entro il termine prescritto dall’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000 (sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]Prins, C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 41 ). 73 Inoltre, dal considerando 74 del regolamento delegato n. 639/2014 risulta in sostanza che, per quanto riguarda in particolare il sostegno accoppiato facoltativo, i requisiti in materia di identificazione e registrazione degli animali previsti dal regolamento n. 1760/2000 mirano altresì a consentire alla Commissione di verificare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri rispettino i requisiti di coerenza e non cumulabilità del sostegno, nonché le percentuali massime dei massimali nazionali di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1307/2013 e i relativi importi totali in sede di elaborazione delle misure di sostegno. 74 Le disposizioni della decisione 2001/672 hanno altresì lo scopo, conformemente al considerando 3 di quest’ultima, di «[consentire di] localizzare i singoli bovini in qualsiasi momento». 75 Ne consegue che l’inosservanza del termine di notifica, previsto all’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000, costituisce un’inadempienza all’identificazione e alla registrazione previste da tale regolamento, cosicché, in linea di principio, gli animali in questione non possono essere considerati rientranti nella categoria di «animale accertato», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, del regolamento delegato n. 640/2014. 76 In secondo luogo, occorre esaminare se il fatto di procedere a una notifica tardiva di un trasferimento di animali costituisca un’inadempienza non pertinente ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di concessione dell’aiuto in questione, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014.

Al riguardo, è vero che da tale disposizione risulta che, se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali o nella banca dati informatizzata degli animali, ma non sono pertinenti per la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità diverse da quelle di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014 nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, l’animale in questione è considerato non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi.

In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità. 77 Tuttavia, in proposito, occorre rilevare, in primo luogo, che dalla formulazione stessa dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014 risulta che tale disposizione riguarda solo casi di inadempienze che non sono pertinenti ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità «diverse da quelle di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014».

Ne consegue che i casi di inadempienza costituiti dal mancato rispetto degli obblighi relativi all’identificazione e alla registrazione dei bovini, previsti all’articolo 7 del regolamento n. 1760/2000, su cui verte l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014, sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), prima frase, del regolamento delegato n. 640/2014. 78 In secondo luogo, e come esposto dall’avvocata generale ai paragrafi da 52 a 56 delle sue conclusioni, il fatto di non procedere alla notifica richiesta entro il termine impartito, introducendo i dati di cui trattasi nella banca dati informatizzata per gli animali, non può essere assimilato a all’iscrizione di un «dato inesatto» in tale banca dati, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014.

Infatti, una notifica tardiva elimina solo per il futuro un difetto che, tenuto conto dell’esigenza di una rintracciabilità permanente del luogo in cui si trova l’animale in questione, in realtà non può più essere rettificato per il passato. 79 Tale interpretazione è confermata dal considerando 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1383 della Commissione, del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 ( GU 2015, L 214, pag. 1 ), secondo il quale dall’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014 risulta che «un animale che per una sola volta non rispetti tali obblighi di identificazione e registrazione [previsti, in particolare, dal regolamento n. 1760/2000] rimarrà non ammissibile al sostegno accoppiato facoltativo per l’intera durata della sua vita, a prescindere dall’eventuale rettifica di tale inadempienza in un momento successivo». 80 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera a), e punto 18, lettera a), nonché l’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014 devono essere interpretati nel senso che una notifica del trasferimento di bovini al pascolo estivo in zone di montagna che non rispetti il termine fissato dallo Stato membro interessato, conformemente all’articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1760/2000, non può essere considerata un’iscrizione inesatta nella banca dati informatizzata per gli animali che non è pertinente ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità di tale domanda, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014, cosicché tali animali non possono essere considerati come rientranti nella categoria di «animale accertato», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, lettera a), di tale regolamento delegato.

Sulla seconda questione 81 Con la sua seconda questione pregiudiziale, sollevata nell’ipotesi in cui alla prima questione dovesse essere data risposta negativa e non occorrerebbe quindi concedere il sostegno accoppiato per i bovini per i quali non è stato rispettato il termine di notifica previsto all’articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1760/2000, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 1, e l’articolo 34 del regolamento delegato n. 640/2014 debbano essere interpretati nel senso che le sanzioni amministrative previste all’articolo 31 di tale regolamento delegato devono essere applicate anche nel caso in cui la notifica del trasferimento dei bovini al pascolo estivo, mediante l’iscrizione dei dati in questione nella banca dati informatizzata per gli animali, sia stata effettuata tardivamente, ma il beneficiario non fosse stato avvertito che l’autorità competente intendeva effettuare un controllo in loco e non fosse già stato informato da tale autorità di un’inadempienza constatata da quest’ultima. 82 Dall’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014 risulta che si applicano sanzioni amministrative qualora si constati una differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, vale a dire in caso di inadempienza.

Nel caso di specie, dalla risposta alla prima questione pregiudiziale risulta che la notifica tardiva del trasferimento di bovini al pascolo estivo in zone di montagna costituisce un caso di inadempienza. 83 In forza dell’articolo 31, paragrafo 2, terzo comma, di tale regolamento delegato, se la differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, calcolata conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, di detto regolamento delegato, supera il 50%, come sembra verificarsi nel procedimento principale, l’aiuto o il sostegno al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto a norma dell’articolo 30, paragrafo 3, del medesimo regolamento delegato non è concesso nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di operazioni connesse a tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato.

Al beneficiario è inoltre irrogata una sanzione supplementare, pari all’importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati nella domanda di aiuto e il numero di animali accertati in conformità a tale articolo 30, paragrafo

3. 84 Ne consegue che, in un caso del genere, l’allevatore che chiede il sostegno accoppiato non solo perde il diritto a tale sostegno ma si vede inoltre infliggere una sanzione amministrativa. 85 Tuttavia, in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014, le sanzioni amministrative non si applicano alla parte della domanda di aiuto o di pagamento in ordine alla quale il beneficiario comunica per iscritto all’autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla sua presentazione, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dell’intenzione di tale autorità di effettuare un controllo in loco e non sia già stato informato da detta autorità di inadempienze riscontrate nella sua domanda di aiuto o di pagamento. 86 A differenza dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014, tale articolo 15, paragrafo 1, non esclude taluni casi di inadempienza dal suo ambito di applicazione. 87 Inoltre, conformemente all’articolo 34 di tale regolamento delegato, per quanto riguarda gli animali dichiarati, agli errori e alle omissioni relativi alle iscrizioni nella banca dati informatizzata per gli animali, effettuate dopo la presentazione della domanda di aiuto o di pagamento, si applica l’articolo 15 di detto regolamento delegato. 88 Dai fatti esposti nella decisione di rinvio sembra emergere che i dodici bovini il cui trasferimento al pascolo estivo in zone di montagna è stato notificato tardivamente erano già stati identificati nella domanda di concessione di un sostegno accoppiato ed erano quindi «animali dichiarati» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 16, del regolamento delegato n. 640/2014. 89 Inoltre, dalle indicazioni fornite nella decisione di rinvio risulta che la notifica del trasferimento dei bovini in questione verso pascoli estivi in montagna era stata effettuata mediante l’inserimento di tale informazione nella banca dati informatizzata per gli animali. 90 Ne consegue che, come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, in forza dell’articolo 34 del regolamento delegato n. 640/2014, in combinato disposto con l’articolo 15 di tale regolamento delegato, non può essere imposta alcuna sanzione amministrativa per il solo fatto che la notifica richiesta sia stata effettuata tardivamente, a condizione, tuttavia, che, come previsto da quest’ultima disposizione, il beneficiario non fosse stato avvertito che l’autorità competente intendeva effettuare un controllo in loco e non fosse già stato informato da tale autorità di un’inadempienza constatata da quest’ultima. 91 Una siffatta interpretazione è inoltre idonea a consentire di raggiungere gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1760/2000 che, come rilevato al punto 72 della presente sentenza, dipendono da una tracciabilità efficace degli animali di cui trattasi.

Infatti, l’irrogazione di una sanzione amministrativa in caso di notifica tardiva, dello stesso importo che sarebbe esigibile se la notifica non fosse stata affatto effettuata, potrebbe eliminare qualsiasi incentivo a procedere ad una siffatta notifica tardiva. 92 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 1, e l’articolo 34 del regolamento delegato n. 640/2014 devono essere interpretati nel senso che le sanzioni amministrative previste all’articolo 31 di tale regolamento delegato non possono essere applicate nel caso in cui la notifica del trasferimento dei bovini al pascolo estivo, mediante l’iscrizione dei dati in questione nella banca dati informatizzata per gli animali, sia stata effettuata tardivamente, ma il beneficiario non fosse stato avvertito che l’autorità competente intendeva effettuare un controllo in loco e non fosse già stato informato da tale autorità di un’inadempienza constatata da quest’ultima.

Sulle spese 93 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera a), e punto 18, lettera a), nonché l’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/723 della Commissione, del 16 febbraio 2017, devono essere interpretati nel senso che: una notifica del trasferimento di bovini al pascolo estivo in zone di montagna che non rispetti il termine fissato dallo Stato membro interessato, conformemente all’articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna, come modificata dalla decisione 2010/300/UE della Commissione, del 25 maggio 2010, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, non può essere considerata un’iscrizione inesatta nella banca dati informatizzata per gli animali che non è pertinente ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità di tale domanda, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014, cosicché tali animali non possono essere considerati come rientranti nella categoria di «animale accertato», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, lettera a), di tale regolamento delegato. 2) L’articolo 15, paragrafo 1, e l’articolo 34 del regolamento delegato n. 640/2014, come modificato dal regolamento delegato 2017/723, devono essere interpretati nel senso che: le sanzioni amministrative previste all’articolo 31 di tale regolamento delegato non possono essere applicate nel caso in cui la notifica del trasferimento dei bovini al pascolo estivo, mediante l’iscrizione dei dati in questione nella banca dati informatizzata per gli animali, sia stata effettuata tardivamente, ma il beneficiario non fosse stato avvertito che l’autorità competente intendeva effettuare un controllo in loco e non fosse già stato informato da tale autorità di un’inadempienza constatata da quest’ultima.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0350 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 19 settembre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 – Domanda di aiuto per animali – Articolo 53, paragrafo 4 – Requisiti per la concessione di misure di sostegno accoppiato per bovini – Regolamento (CE) n. 1760/2000 – Articolo 7 – Registrazione di bovini – Decisione 2001/672/CE – Articolo 2, paragrafi 2 e 4 – Trasferimento di bovini al pascolo estivo in zone di montagna – Notifica tardiva – Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punti 2, 15, 16 e 18 – Articolo 30, paragrafo 4, lettera c) – Animale accertato – Riduzione del sostegno accoppiato – Articolo 15, paragrafo 1 – Articolo 34 – Sanzioni amministrative – Avviso relativo all’omissione di una registrazione» Nella causa C‑350/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 1 o giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 7 giugno 2023, nel procedimento Vorstand für den Geschäftsbereich II der [OSCURATO:PERSONA] con l’intervento di: T F, LA CORTE (Sesta Sezione), composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, P.G. Xuereb (relatore) e A. Kumin, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il Vorstand für den Geschäftsbereich II der [OSCURATO:PERSONA], da M.E. Huber, in qualità di agente; – per il governo austriaco, da J. Schmoll, M. Kopetzki e C. Pesendorfer, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da J. Aquilina e A.C. Becker, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 6 giugno 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’: – articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio ( GU 2000, L 204, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 ( GU 2014, L 189, pag. 33 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1760/2000»); – articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna ( GU 2001, L 235, pag. 23 ), come modificata dalla decisione 2010/300/UE della Commissione, del 25 maggio 2010 ( GU 2010, L 127, pag. 19 ) (in prosieguo: la «decisione 2001/672»); – articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento ( GU 2014, L 181, pag. 1 ), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/1784 della Commissione, del 9 luglio 2018 ( GU 2018, L 293, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento delegato n. 639/2014»), e – articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera a), e punto 18, lettera a), l’articolo 15, paragrafo 1, l’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), e l’articolo 34 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’ 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità ( GU 2014, L 181, pag. 48 ), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/723 della Commissione, del 16 febbraio 2017 ( GU 2017, L 107, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento delegato n. 640/2014»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra T F e il Vorstand für den Geschäftsbereich II der [OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di amministrazione per il settore di attività II dell’Ufficio austriaco di vigilanza dei mercati agricoli, [OSCURATO:PERSONA]), che è la persona giuridica di diritto pubblico che agisce, in particolare, quale organismo pagatore in [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’ «AMA»), in merito, da un lato, al rifiuto di quest’ultimo di concedere a T F un aiuto connesso agli animali per taluni bovini a causa della notifica tardiva da parte di T F del trasferimento di tali bovini verso gli alpeggi e, dall’altro, all’imposizione da parte dell’AMA a T F di una sanzione a causa di tale notifica tardiva. Contesto normativo Diritto dell’Unione Regolamento n. 1760/2000 3 I considerando da 4 a 7 e 14 del regolamento n. 1760/2000 prevedono quanto segue: «(4) Come conseguenza dell’instabilità del mercato delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine causata dalla crisi dell’encefalopatia spongiforme bovina, la migliorata trasparenza in merito alle condizioni di produzione e commercializzazione di tali prodotti, in particolare per quanto attiene alla rintracciabilità, ha esercitato un’influenza positiva sul consumo di carni bovine. Per mantenere e rafforzare la fiducia del consumatore nelle carni bovine ed evitare che sia ingannato, è necessario sviluppare il quadro nell’ambito del quale si forniscono informazioni al consumatore mediante un’etichettatura adeguata e chiara del prodotto. (5) A tal fine è indispensabile istituire, da un lato, un sistema efficace di identificazione e di registrazione dei bovini nella fase della produzione e, dall’altro, un sistema comunitario specifico di etichettatura nel settore delle carni bovine fondato su criteri oggettivi nella fase della commercializzazione. (6) Grazie alle garanzie fornite da tale miglioramento, saranno parimenti soddisfatte talune esigenze di interesse generale, in particolare la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali. (7) Di conseguenza la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni sarà migliorata, sarà preservato un livello elevato di tutela della salute pubblica, e la stabilità duratura del mercato delle carni bovine sarà rafforzata. (...) (14) Per poter rintracciare gli animali con rapidità e precisione ai fini del controllo dei regimi di aiuto comunitari è opportuno che ogni Stato membro crei una banca dati nazionale informatizzata nella quale figurino l’identità dell’animale, tutte le aziende del proprio territorio e i movimenti degli animali, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [ GU 1997, L 109, pag. 1 ], che precisa i requisiti sanitari per tale base di dati». 4 L’articolo 3 del regolamento n. 1760/2000, contenuto nel titolo I di tale regolamento, intitolato «Identificazione e registrazione dei bovini», al primo comma prevede quanto segue: «Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprende i seguenti elementi: a) mezzi di identificazione per identificare i singoli animali; b) basi di dati informatizzate; c) passaporti per gli animali; d) registri individuali tenuti presso ciascuna azienda». 5 L’articolo 7 di detto regolamento dispone quanto segue: «1.   Ogni detentore di animali, ad eccezione dei trasportatori: – tiene un registro aggiornato; – comunica all’autorità competente, entro un termine massimo stabilito dallo Stato membro interessato, tutti i movimenti a destinazione e a partire dall’azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell’azienda, specificandone la data; tale termine massimo è compreso fra un minimo di tre e un massimo di sette giorni dal verificarsi di uno di tali eventi. [OSCURATO:PERSONA] membri possono chiedere alla Commissione [europea] di prorogare il termine massimo di sette giorni. Al fine di tenere conto delle difficoltà di ordine pratico che possono insorgere in casi eccezionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter per determinare le circostanze eccezionali in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prorogare il termine massimo di sette giorni di cui al primo comma, secondo trattino, nonché la durata massima di tale proroga, che non supera i 14 giorni dopo il periodo di sette giorni di cui al primo comma, secondo trattino. 2.   Al fine di garantire una tracciabilità adeguata ed efficace dei bovini in occasione del pascolamento stagionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter riguardo agli [OSCURATO:PERSONA] membri o alle rispettive zone in cui si applicano norme speciali per il pascolamento stagionale, inclusi i termini temporali, gli obblighi specifici dei detentori e le norme relative alla registrazione dell’azienda e alla registrazione dei movimenti di tali bovini, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione. (...)». Decisione 2001/672 6 La decisione 2001/672 è stata abrogata dal regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova ( GU 2019, L 314, pag. 115 ). Tenuto conto della data dei fatti relativi al procedimento principale, la decisione 2001/672 è tuttavia applicabile a tale controversia. 7 Il considerando 3 della decisione 2001/672 era così formulato: «Le regole specifiche debbono essere stabilite in modo che sia possibile localizzare i singoli bovini in qualsiasi momento». 8 L’articolo 1 di tale decisione prevedeva quanto segue: «La presente decisione si applica ai movimenti di bovini all’interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri o di parti di [OSCURATO:PERSONA] membri figuranti in allegato, a partire da diverse aziende e a destinazione di pascoli siti in zone di montagna, durante il periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre». 9 L’articolo 2 di detta decisione così disponeva: «1.   Ad ogni pascolo di cui all’articolo 1 è attribuito un codice di registrazione specifico che dovrà essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini. 2.   La persona responsabile del pascolo stende un elenco dei bovini oggetto dei movimenti di cui all’articolo 1. L’elenco deve comportare almeno: – il codice di registrazione del pascolo e per ogni animale della specie bovina – il numero individuale di identificazione, – il numero di identificazione dell’azienda di origine, – la data di arrivo al pascolo, – la data prevista di partenza dal pascolo. (...) 4.   Le informazioni contenute nell’elenco di cui al paragrafo 2 sono comunicate all’autorità competente conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del [regolamento n. 1760/2000] al più tardi 15 giorni dopo l’arrivo degli animali al pascolo. (...)». Regolamento (UE) n. 1306/2013 10 L’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( GU 2013, L 347, pag. 549 ), come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017 ( GU 2017, L 350, pag. 15 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1306/2013»), intitolato «Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1.   Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l’aiuto non è pagato o è revocato, in toto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all’aiuto di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) [n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ( GU 2013, L 347, pag. 608 )] non sono assegnati o sono revocati. (...) 2.   Inoltre, qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola, gli [OSCURATO:PERSONA] membri impongono sanzioni amministrative, (...)». 11 L’articolo 77 del regolamento n. 1306/2013, intitolato «Applicazione di sanzioni amministrative», al suo paragrafo 6, secondo comma, dispone quanto segue: «Le sanzioni amministrative di cui al presente paragrafo sono proporzionali e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dei casi di inadempimento interessati». Regolamento n. 1307/2013 12 Il regolamento n. 1307/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/288 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019 ( GU 2019, L 53, pag. 14 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1307/2013»), comprende un titolo IV, intitolato «Sostegno accoppiato», in cui figura un capo 1, intitolato «Sostegno accoppiato facoltativo», che contiene l’articolo 52, intitolato «Norme generali», il quale prevede quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni previste dal presente capo (in prosieguo nel presente capo “sostegno accoppiato”). (...) 6.   Il sostegno accoppiato è un regime inteso a limitare la produzione che assume la forma di un pagamento annuo sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi e rispetta massimali finanziari che sono stabiliti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per ciascuna misura e comunicati alla Commissione. (...) 9.   Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell’Unione ed evitare un doppio finanziamento attraverso altri strumenti analoghi di sostegno, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 70 che stabiliscono: a) le condizioni per la concessione del sostegno accoppiato; (...)». Regolamento delegato n. 639/2014 13 Il considerando 74 del regolamento delegato n. 639/2014 enuncia quanto segue: «Più in particolare per quanto riguarda il sostegno accoppiato facoltativo, è necessario specificare ulteriormente il contenuto delle informazioni che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono comunicare ai fini della corretta applicazione delle norme relative a tale sostegno e ai fini dell’efficienza di tali comunicazioni, in modo da permettere alla Commissione di verificare che nell’elaborazione delle misure di sostegno gli [OSCURATO:PERSONA] membri rispettino le condizioni relative alla coerenza e al divieto di cumulo del sostegno nonché le percentuali massime dei massimali nazionali di cui all’articolo 53 del regolamento [n. 1307/2013] e i relativi importi totali». 14 L’articolo 53 del regolamento delegato n. 639/2014, intitolato «Condizioni per la concessione del sostegno», prevede quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono criteri di ammissibilità per le misure di sostegno accoppiato in conformità del quadro fissato nel regolamento [n. 1307/2013] e alle condizioni stabilite dal presente regolamento. (...) 4.   Se la misura di sostegno accoppiato riguarda capi bovini e/o capi ovini e caprini, gli [OSCURATO:PERSONA] membri definiscono, quale condizione di ammissibilità al sostegno, gli obblighi di identificazione e registrazione degli animali previsti rispettivamente dal [regolamento n. 1760/2000] o dal regolamento (CE) n. 21/2004 [del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE ( GU 2004, L 5, pag. 8 )]. Tuttavia, fatte salve altre condizioni di ammissibilità, un animale è considerato ammissibile al sostegno se gli obblighi di identificazione e registrazione di cui al primo comma sono soddisfatti entro una data fissata dallo Stato membro che non può essere posteriore: a) al primo giorno del periodo di detenzione dell’animale, se è applicato un periodo di detenzione; b) ad una data scelta sulla base di criteri oggettivi e coerenti con le corrispondenti misure comunicate in conformità all’allegato I, se non è applicato alcun periodo di detenzione. Entro il 15 settembre 2015, gli [OSCURATO:PERSONA] membri notificano alla Commissione le date di cui al secondo comma». Regolamento delegato n. 640/2014 15 Il regolamento delegato n. 640/2014 è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità ( GU 2022, L 183, pag. 12 ). Tenuto conto della data dei fatti relativi al procedimento principale, il regolamento delegato n. 640/2014 è tuttavia applicabile a tale controversia. 16 I considerando 1, 2, 27, 28, 30 e 31 del regolamento delegato n. 640/2014 enunciano quanto segue: «(1) (...) Il regolamento [n. 1306/2013] conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati di esecuzione. Per garantire il corretto funzionamento del regime nel nuovo quadro giuridico è necessario adottare talune norme mediante tali atti (...) (...) (2) In particolare, è opportuno stabilire norme che integrano taluni elementi non essenziali del regolamento [n. 1306/2013] concernenti il funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo (di seguito “sistema integrato”), i termini per la presentazione delle domande di aiuto o di pagamento, le condizioni per il rifiuto, parziale o totale, dell’aiuto e per la revoca, parziale o totale, dell’aiuto o del sostegno non dovuti, la determinazione delle sanzioni amministrative per le inadempienze relative alle condizioni che consentono di beneficiare degli aiuti a titolo dei regimi istituiti dal regolamento [n. 1307/2013] del Parlamento europeo e del Consiglio (...) (...) (27) È opportuno fissare sanzioni amministrative per i regimi di aiuti per animali e le misure di sostegno connesse agli animali tenendo conto dei principi di dissuasività e di proporzionalità nonché dei problemi particolari legati al verificarsi di circostanze naturali. (...) (28) Per quanto riguarda le domande di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuti per animali o le domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali, le inadempienze comportano la non ammissibilità dell’animale di cui trattasi. È opportuno prevedere che le riduzioni si applichino a cominciare dal primo animale per il quale siano riscontrate inadempienze, ma, indipendentemente dall’entità della riduzione, che si applichino sanzioni amministrative meno severe nel caso in cui siano riscontrate inadempienze per un numero di animali pari o inferiore a tre. In tutti gli altri casi, la gravità della sanzione amministrativa dovrebbe dipendere dalla percentuale di animali riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze. (...) (30) La possibilità di operare rettifiche senza determinare la sanzione amministrativa prevista per la domanda di aiuto e di pagamento dovrebbe valere anche per i dati inesatti contenuti nella banca dati informatizzata riguardo ai bovini dichiarati, per i quali simili inadempienze costituiscano una violazione di un criterio di ammissibilità, purché il beneficiario non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di svolgere un controllo in loco o l’autorità non lo abbia già informato dell’esistenza di eventuali inadempienze nella domanda di aiuto o di pagamento. (31) Per le misure di sostegno nell’ambito dello sviluppo rurale è opportuno stabilire il rifiuto e la revoca del sostegno nonché le sanzioni amministrative tenendo conto dei principi di dissuasività e di proporzionalità. Il rifiuto e la revoca del sostegno dovrebbero essere modulati secondo la gravità, la portata, la durata e la ripetizione dell’inadempienza riscontrata. In riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi, il rifiuto e la revoca del sostegno nonché le sanzioni amministrative dovrebbero tenere conto delle peculiarità delle varie misure di sostegno. In caso di inadempienza grave o qualora il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno, è opportuno non concedere il sostegno e applicare una sanzione amministrativa. Le sanzioni amministrative dovrebbero arrivare fino alla totale esclusione dal beneficio di una o più misure di sostegno o tipologie di operazione per un periodo determinato». 17 L’articolo 2 del regolamento delegato n. 640/2014, intitolato «Definizioni», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «(...) Si applicano inoltre le seguenti definizioni: (...) (2) “inadempienza”: a) con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento [n. 1306/2013], qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure (...) (9) “banca dati informatizzata”, la base di dati informatizzata di cui all’articolo 3, lettera b), e all’articolo 5 del regolamento [n. 1760/2000] e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento [n. 21/2004]; (...) (13) “regime di aiuto per animali”, una misura di sostegno accoppiato facoltativo previsto al titolo IV, capo 1, del regolamento [n. 1307/2013], in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di capi; (...) (15) “domanda di aiuto per animale”, una domanda per il versamento di aiuti in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di animali nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento [n. 1307/2013]; (16) “animali dichiarati”, gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali; (17) “animale potenzialmente ammissibile”, un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l’aiuto nell’ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell’ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell’anno di domanda in questione; (18) “animale accertato”: a) nell’ambito di un regime di aiuto per animali, l’animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; oppure b) nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali, l’animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco; (...)». 18 Il titolo II del regolamento delegato n. 640/2014, intitolato «Sistema integrato di gestione e di controllo», comprende un capo IV, intitolato «Calcolo dell’aiuto e delle sanzioni amministrative inerenti ai regimi di pagamenti diretti e alle misure di sostegno allo sviluppo rurale nell’ambito del sistema integrato», in cui figurano gli articoli da 15 a 34 di tale regolamento delegato. 19 L’articolo 15 di detto regolamento delegato, intitolato «Deroghe all’applicazione di sanzioni amministrative», dispone quanto segue: «1.   Le sanzioni amministrative di cui al presente capo non si applicano alla parte della domanda di aiuto o di pagamento in ordine alla quale il beneficiario comunica per iscritto all’autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla sua presentazione, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di effettuare un controllo in loco e che l’autorità competente non lo abbia già informato di inadempienze riscontrate nella domanda. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, una volta fornite dal beneficiario, hanno per effetto l’adeguamento della domanda di aiuto o pagamento alla situazione reale». 20 L’articolo 30 dello stesso regolamento delegato, intitolato «Base di calcolo», enuncia quanto segue: «(...) 2.   Gli animali presenti nell’azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto o di sostegno. (…) 3.   Fermo restando l’articolo 31, se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto o di pagamento supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l’importo dell’aiuto ovvero del sostegno è calcolato in base al numero di animali accertati. (…) 4.   Qualora vengano riscontrati casi di inadempienze in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti: (...) c) se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali o nella banca dati informatizzata degli animali, ma non sono pertinenti per la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità diverse da quelle di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato [n. 639/2014] nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, l’animale in questione è considerato non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità. I dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e le notifiche effettuate nell’ambito di tale sistema possono essere corretti in qualsiasi momento in caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente. (...)». 21 L’articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014, intitolato «Sanzioni amministrative per animali dichiarati nell’ambito dei regimi di aiuto per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali», è così formulato: «1.   Quando si riscontra una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell’articolo 30, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nell’ambito di un regime di aiuto per animali, a una domanda di pagamento nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali o a un tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno, l’importo totale dell’aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito di tale regime di aiuto o misura di sostegno o tipo di intervento rientrante in detta misura di sostegno per l’anno di domanda considerato è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 del presente articolo, se le inadempienze riguardano non più di tre animali. 2.   Se le inadempienze riguardano più di tre animali, l’importo totale dell’aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno di cui al paragrafo 1 per l’anno di domanda considerato è ridotto: a) di una percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa non è superiore al 10%, o b) di due volte la percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa è superiore al 10% e inferiore o uguale al 20%. (...) Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato. Al beneficiario è inoltre irrogata una sanzione supplementare, pari all’importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all’articolo 30, paragrafo 3. (...) 3.   Per determinare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2, il numero di animali dichiarati per un regime di aiuti per animali o per una misura di sostegno connessa agli animali o per un tipo di intervento, riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze, è diviso per il numero di animali accertati per tale regime di aiuti per animali o misura di sostegno o tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno con riferimento alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento relativa all’anno di domanda considerato. (...)». 22 L’articolo 34 di tale regolamento delegato, intitolato «Modifica e adeguamento di dati nella banca dati informatizzata degli animali», prevede quanto segue: «Per quanto riguarda gli animali dichiarati, agli errori e alle omissioni riguardanti i dati della banca dati informatizzata degli animali commessi a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto o della domanda di pagamento si applica l’articolo 15». Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 23 L’articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità ( GU 2014, L 227, pag. 69 ), intitolato «Requisiti relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali», prevede quanto segue: «1.   Una domanda di aiuto per animale, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 15, del regolamento delegato [n. 640/2014], o una domanda di aiuto nell’ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 14, di detto regolamento, contengono tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto e/o al sostegno, e in particolare: (...) c) il numero e la specie degli animali per i quali viene presentata una domanda di aiuto o una domanda di pagamento e, per i bovini, il codice di identificazione degli animali; (...) 4.   [OSCURATO:PERSONA] membri possono introdurre procedure che permettano di utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali ai fini della domanda di aiuto per animale o della domanda di pagamento, purché tale banca dati offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto o delle misure di sostegno in questione a livello dei singoli animali. Le procedure di cui al primo comma possono consistere in un sistema che consenta al beneficiario di chiedere l’aiuto e/o il sostegno per tutti gli animali che, a una data o durante un periodo fissati dallo Stato membro, siano ammissibili all’aiuto e/o al sostegno sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali. (...)». Regolamento delegato (UE) 2016/1393 24 La versione dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014 applicabile al procedimento principale risulta dalla modifica introdotta dal regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità ( GU 2016, L 225, pag. 41 ). 25 Il considerando 11 del regolamento delegato 2016/1393 è così formulato: «L’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato [n. 639/2014] stabilisce che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a definire, quale condizione di ammissibilità, l’obbligo di identificazione e di registrazione dei bovini in conformità alle disposizioni del regolamento [n. 1760/2000]. Il riferimento a tale regolamento in quanto condizione sistematica di ammissibilità mira a garantire una chiara identificazione degli animali ammissibili all’aiuto o al sostegno. A tale riguardo è opportuno chiarire all’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato [n. 640/2014] che dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali e/o nella banca dati informatizzata dei bovini relativi a elementi quali ad esempio il sesso, la razza, il colore o la data dovrebbero essere considerati inadempienze dopo il primo accertamento se le informazioni sono essenziali per valutare l’ammissibilità degli animali nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno in questione. In caso contrario, gli animali interessati dovrebbero essere considerati come non accertati se tali dati inesatti sono riscontrati durante almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi». Diritto nazionale Marktordnungsgesetz 2007 26 L’articolo 8 del Marktordnungsgesetz 2007 (legge del 2007 sull’organizzazione dei mercati) (BGBl. I, 55/2007, nella versione di cui al BGBl. I, 46/2018), intitolato «Pagamenti diretti», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «In relazione all’esecuzione dei pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 1, lettera a), del regolamento [n. 1307/2013] (...) rilevano i seguenti principi: (...) 6.   Conformemente all’articolo 8f, per il pascolo in alpeggio viene concesso un sostegno accoppiato ai sensi dell’articolo 52 del regolamento [n. 1307/2013]. Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, [di tale regolamento], per il sostegno accoppiato vengono fissati fondi disponibili fino al 2,1% del massimale nazionale. (...)». 27 L’articolo 8f della legge del 2007 sull’organizzazione dei mercati, intitolato «Sostegno accoppiato facoltativo», al paragrafo 1 dispone quanto segue: «Il sostegno accoppiato previsto all’articolo 8, paragrafo 1, punto 6, viene concesso per bovini, ovini e caprini in funzione dell’unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG). (...)». Direktzahlungs-Verordnung 2015 28 L’articolo 13 della Direktzahlungs-Verordnung 2015 (decreto del 2015 sui pagamenti diretti) (BGBl. II, 368/2014, nella versione di cui al BGBl. II, 57/2018), intitolato «Sostegno accoppiato facoltativo», è così formulato: «1.   Il sostegno accoppiato facoltativo può essere concesso solo per bovini, ovini e caprini condotti in alpeggio, i quali sono identificati e registrati ai sensi del regolamento [n. 1760/2000] (...). Tuttavia, un animale è considerato ammissibile al premio anche se le informazioni a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento [n. 1760/2000] sono state comunicate il primo giorno di alpeggio dell’animale interessato. 2.   Il sostegno accoppiato facoltativo è richiesto dall’agricoltore presentando la domanda multipla con indicazione delle superfici e l’elenco della monticazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 5, del[la Horizontale GAP-Verordnung (decreto orizzontale relativo alla PAC)], oltre che, per i bovini, unitamente alle informazioni contenute nella banca dati informatizzata per i bovini riguardanti le notifiche di alpeggio/arrivo al pascolo a norma dell’articolo 2 della [decisione 2001/672]. 3.   Il numero determinante per la concessione del sostegno accoppiato facoltativo è accertato sulla base degli animali che il rispettivo agricoltore ha in alpeggio alla data del 15 luglio. 4.   La monticazione degli animali deve avvenire per almeno 60 giorni. Il periodo di alpeggio ha inizio il giorno dello spostamento [degli animali destinati al pascolo], ma non oltre 15 giorni prima della presentazione della notifica di alpeggio/arrivo al pascolo per bovini ovvero dell’elenco della monticazione. (...)». Horizontale GAP-Verordnung 29 L’articolo 21 della Horizontale GAP-Verordnung (decreto orizzontale relativo alla PAC) (BGBl. II, 100/2015, nella versione di cui al BGBl. II, 165/2020), intitolato «Presentazione», ai paragrafi 1 e 1b prevede quanto segue: «(1)   La domanda unica (domanda multipla con indicazione delle superfici) ai sensi dell’articolo 11 del regolamento [delegato n. 640/2014] deve essere presentata entro il 15 maggio dell’anno di domanda di cui trattasi esclusivamente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1. (1b)   In deroga al paragrafo 1, per l’anno di domanda 2020, la domanda unica deve essere presentata entro il 15 giugno 2020. Modifiche ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 809/2014 per l’anno di domanda 2020 possono essere comunicate entro il 30 giugno 2020. (...)». 30 L’articolo 22 di tale decreto, intitolato «Domanda unica», così dispone: «(1)   La domanda unica deve essere presentata da tutti gli agricoltori che chiedono pagamenti diretti o (...) con le informazioni di cui all’articolo 21. (...) (...) (5)   In caso di alpeggio e di arrivo a pascoli collettivi degli animali, l’elenco della monticazione deve essere fornito entro il 15 luglio dell’anno di domanda». Rinderkennzeichnungs-Verordnung 2008 31 Ai sensi dell’articolo 6 della Rinderkennzeichnungs-Verordnung 2008 (decreto sull’identificazione dei bovini del 2008) (BGBl. II, 201/2008, nella versione di cui al BGBl. II, 285/2019): «(1)   Entro sette giorni devono essere notificati: (...) 2.   i trasferimenti degli animali tra aziende di un detentore di animali in comuni diversi, indicando i dati integrativi, necessari per il passaporto per gli animali. (1a) Entro quindici giorni deve essere notificato: l’alpeggio o l’arrivo al pascolo se comporta che i bovini di diversi detentori di animali si mescolino tra di loro (...)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 32 Nel 2020 T F ha presentato una domanda unica di aiuti connessi alla superficie vertente, in particolare, sulla concessione di un sostegno accoppiato per bovini condotti a pascolo estivo (alpeggi). 33 Il 28 maggio 2020 T F ha fatto trasferire quattro bovini verso gli alpeggi, il che è stato notificato all’AMA il 1 o giugno 2020, ossia entro il termine di quindici giorni previsto all’articolo 6, paragrafo 1a, punto 1, del decreto sull’identificazione dei bovini del 2008. Egli ha altresì comunicato, entro il termine impartito, la nascita di un bovino [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 o luglio 2020. 34 Per contro, solo il 15 giugno 2020 T F ha notificato all’AMA che altri dodici bovini erano già stati trasferiti verso gli alpeggi il 9 maggio 2020, con bovini appartenenti ad altri allevatori. Tale notifica tardiva precisava i numeri individuali di identificazione dei dodici animali trasferiti e dell’azienda agricola di T F, nonché la data prevista per la partenza di tali animali dagli alpeggi, ossia il 31 ottobre 2020. 35 Con decisione dell’11 gennaio 2021, l’AMA ha concesso a T F pagamenti diretti per l’anno 2020 per un importo pari a EUR 17086,71. Tali pagamenti comprendevano un premio base, un premio per l’inverdimento e un sostegno accoppiato pari a EUR 119,44. 36 Per quanto riguarda tale sostegno accoppiato, l’AMA ha tuttavia sottolineato che, sebbene la condizione relativa alla durata del pascolo di 60 giorni fosse stata rispettata per tutti gli animali il cui trasferimento era stato notificato da T F, una notifica entro il termine fissato dallo Stato membro, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1760/2000, dei trasferimenti degli animali verso gli alpeggi sarebbe stata effettuata solo per cinque di tali animali. Per contro, la notifica avrebbe avuto luogo solo dopo la scadenza di tale termine per quanto riguarda gli altri dodici bovini trasferiti il 9 maggio 2020. Pertanto, conformemente all’articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014, tale numero di animali dovrebbe essere confrontato con il numero dei bovini per i quali erano soddisfatte le condizioni per la concessione dell’aiuto. Ne conseguirebbe una riduzione del 100% dell’aiuto, di modo che nessun sostegno accoppiato potrebbe essere concesso al riguardo per l’anno 2020. Inoltre, l’AMA ha ritenuto che, conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato n. 640/2014, occorresse infliggere a T F una sanzione supplementare di importo pari a EUR 235,60, da trattenere sui pagamenti che gli sarebbero dovuti per i tre anni civili successivi. 37 Con ricorso proposto il 9 febbraio 2021 dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, [OSCURATO:PERSONA]), T F ha contestato l’insieme della decisione adottata dall’AMA. 38 Con sentenza pronunciata il 16 novembre 2021, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha accolto il ricorso. Esso ha annullato sia la riduzione del sostegno accoppiato sia la sanzione amministrativa e ha ordinato all’AMA di procedere a un nuovo calcolo nonché di adottare una nuova decisione sulla domanda di aiuto di T F. 39 Tale giudice ha ritenuto che i casi di inosservanza dell’obbligo di notificare spostamenti di animali in tempo utile potessero, certamente, comportare una riduzione del sostegno accoppiato nonché una sanzione ai sensi dell’articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014. Tuttavia, occorrerebbe altresì tener conto dell’articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento delegato, ai sensi del quale una sanzione non si applicherebbe qualora il beneficiario comunichi per iscritto all’autorità competente che la domanda di aiuto è inesatta o lo è divenuta dopo il suo deposito. Orbene, quest’ultima disposizione sarebbe applicabile nel caso di specie, in quanto una notifica tardiva deve essere considerata anch’essa come una siffatta segnalazione scritta. Anche il principio di proporzionalità deporrebbe a favore di tale interpretazione. 40 L’AMA ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») avverso tale sentenza dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. 41 Nella sua decisione di rinvio, il giudice del rinvio espone, in primo luogo, che, mediante l’articolo 13, paragrafi 2 e 3, del decreto del 2015 sui pagamenti diretti, il legislatore austriaco si è avvalso della facoltà concessa agli [OSCURATO:PERSONA] membri, dall’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione n. 809/2014, di utilizzare le informazioni contenute nella banca dati informatizzata per gli animali per trattare qualsiasi domanda di aiuto o di pagamento per gli animali. La domanda di sostegno accoppiato presentata da un agricoltore sarebbe perfezionata quindi in più fasi, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, di tale decreto. 42 Pertanto, nell’ambito di una domanda unica di aiuti connessi alla superficie, che deve essere presentata entro il 15 giugno 2020, conformemente all’articolo 21, paragrafi 1 e 1b, del decreto orizzontale sulla PAC, tale agricoltore farebbe anzitutto valere il principio del sostegno accoppiato. La concretizzazione della domanda avverrebbe mediante la notifica del trasferimento degli animali al pascolo estivo, contenente le informazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2001/672, che deve essere effettuata entro quindici giorni dal trasferimento degli animali, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1a, del decreto relativo all’identificazione dei bovini e all’articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672. 43 Le notifiche sarebbero registrate nella banca dati elettronica nazionale relativa ai bovini, che consente poi di determinare il numero di bovini mandati in alpeggio alla data del 15 luglio, la quale è, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del decreto del 2015 sui pagamenti diretti, la data di riferimento per il calcolo del numero di animali pertinente. Sarebbe sulla base di tali registrazioni in detta banca dati che viene calcolato il sostegno accoppiato facoltativo al quale l’allevatore ha diritto. 44 Nel procedimento di cui è investito il giudice del rinvio, la notifica sarebbe stata effettuata il 15 giugno 2020. Pertanto, alla data di riferimento pertinente per la determinazione del numero di animali, che era, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del decreto del 2015 relativo ai pagamenti diretti, il 15 luglio 2020, vi sarebbe stata quindi una notifica relativa a tali dodici bovini e una registrazione di questi ultimi nella banca dati informatizzata per gli animali. 45 Il giudice del rinvio sottolinea che, nel caso di specie, l’obbligo di notifica entro quindici giorni dal trasferimento di tali bovini, derivante dall’articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1760/2000, o dell’articolo 6, paragrafo 1a, del decreto relativo all’identificazione dei bovini, non è stato rispettato poiché detti bovini sono stati trasferiti il 9 maggio 2020. 46 Esso rileva, tuttavia, che, in forza dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014, se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nella banca dati informatizzata per gli animali, ma non sono pertinenti ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità diverse da quelle di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014, l’animale in questione è considerato non accertato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, del regolamento delegato n. 640/2014, solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi. 47 Secondo il giudice del rinvio, si pone la questione se una notifica tardiva, come quella di cui trattasi nel procedimento di cui è investito, possa essere considerata un’iscrizione inesatta nella banca dati informatizzata per gli animali, che non è determinante per le altre condizioni di concessione dell’aiuto, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014. 48 In secondo luogo, tale giudice rileva che, qualora la prima questione dovesse essere risolta in senso negativo e quindi non dovesse essere concesso il sostegno accoppiato per i dodici bovini di T F trasferiti verso gli alpeggi il 9 maggio 2020, si pone la questione se si debbano infliggere le sanzioni amministrative previste al capo IV di tale regolamento delegato. 49 Al riguardo, esso osserva che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014 prevede in particolare, a titolo di eccezione all’applicazione delle sanzioni amministrative previste al capo IV di tale regolamento delegato, che queste ultime non si applichino alla parte della domanda di aiuto in ordine alla quale il beneficiario comunica per iscritto all’autorità competente che la domanda stessa è inesatta, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dell’intenzione di tale autorità di effettuare un controllo in loco e che detta autorità non lo abbia già informato di inadempienze riscontrate nella sua domanda di aiuto o di pagamento. 50 È vero che, secondo il giudice del rinvio, l’articolo 15, paragrafo 1, di detto regolamento delegato riguarda solo l’inesattezza della domanda di aiuto stessa, e non un caso di inadempienza in materia di identificazione e di registrazione degli animali. Tuttavia, l’articolo 34 dello stesso regolamento delegato estenderebbe l’applicazione di tale disposizione agli errori e alle omissioni relativi alla registrazione nella banca dati informatizzata, dando così agli allevatori la possibilità di porre rimedio, di propria iniziativa, alle loro inadempienze prima che l’autorità competente intervenga annunciando un controllo in loco o notificando i casi di inadempienza e di evitare così sanzioni amministrative. 51 Il giudice del rinvio ritiene che gli articoli 15 e 34 del regolamento delegato n. 640/2014 sembrino avere lo scopo di favorire l’allevatore che, senza esservi costretto, pone rimedio a un comportamento colposo, il che non gli consente di ottenere il sostegno per gli animali in questione, ma gli evita sanzioni amministrative. Non vi sarebbe infatti ragione per cui una notifica tardiva, come quella di cui trattasi nel procedimento di cui tale giudice è investito, comporti conseguenze più gravi di quelle derivanti da una notifica inesatta o da un’omissione di notifica che conduca ad un’iscrizione inesatta o incompleta nella banca dati nazionale. Il principio di proporzionalità delle sanzioni, ricordato all’articolo 77, paragrafo 6, del regolamento n. 1306/2013, potrebbe parimenti deporre a favore dell’applicazione dell’articolo 34 del regolamento delegato n. 640/2014 nell’ipotesi di una siffatta notifica tardiva. 52 In tali circostanze, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, per quanto concerne una domanda di aiuto per animale presentata per il 2020 e relativa alla concessione di un sostegno accoppiato, di cui all’articolo 2, paragrafo [1, secondo comma], punto 15, del regolamento [delegato n. 640/2014], per la quale, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento [di esecuzione n. 809/2014], sono utilizzati i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini, una notifica trasmessa solo dopo la scadenza del termine di 15 giorni dall’arrivo degli animali (bovini) a un pascolo, a norma dell’articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672/CE della Commissione del 20 agosto 2001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000, riguardi un dato inesatto iscritto nella banca dati informatizzata dei bovini che, a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento [delegato] (UE) n. 640/2014 non è determinante ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità all’aiuto, ad eccezione della condizione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento [delegato] (UE) n. 639/2014, nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, cosicché gli animali in questione sono considerati non accertati solo se tale dato inesatto è rinvenuto in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi. 2. In caso di risposta negativa alla prima questione: Se le sanzioni amministrative di cui al capo IV del regolamento [delegato] (UE) n. 640/2014 si applichino, ai sensi degli articoli 15, paragrafo 1, e 34 del regolamento medesimo, alla domanda di sostegno accoppiato menzionata nella prima questione, qualora l’agricoltore comunichi per iscritto all’autorità competente l’arrivo degli animali a un pascolo, a norma dell’articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672/CE della Commissione del 20 agosto 2001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 1760/2000], fermo restando che dalla notifica risulta la sua tardività riguardo al termine di 15 giorni ai sensi delle predette disposizioni, purché l’autorità competente non abbia precedentemente comunicato al richiedente l’intenzione di svolgere un controllo in loco e non lo abbia già informato delle inadempienze riscontrate nella domanda di aiuto». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 53 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera a), e punto 18, lettera a), nonché l’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014 debbano essere interpretati nel senso che una notifica del trasferimento di bovini al pascolo estivo in zone di montagna che non rispetti il termine fissato dallo Stato membro interessato, conformemente all’articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1760/2000, può essere considerata un’iscrizione inesatta nella banca dati informatizzata per gli animali che non è pertinente ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità di tale domanda, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014, cosicché tali animali possono quindi essere considerati come rientranti nella categoria di «animale accertato», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, lettera a), di tale regolamento delegato. 54 In via preliminare occorre rilevare che tale questione riguarda una domanda di aiuto per animale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 15, del regolamento delegato n. 640/2014, ossia una domanda di aiuto in cui il pagamento annuo da concedere, entro determinati limiti quantitativi, si basa su un numero fisso di animali nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento n. 1307/2013, che è stata presentata per beneficiare di un regime di aiuto per animali, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 13, del regolamento delegato n. 640/2014, ossia una siffatta misura di sostegno accoppiato facoltativo. Più precisamente, si tratta di una domanda di sostegno accoppiato per bovini che vengono spostati verso pascoli estivi siti in montagna. 55 Dalla decisione di rinvio risulta inoltre che, per la notifica del trasferimento dei bovini verso tali pascoli è utilizzata, conformemente all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione n. 809/2014, la banca dati informatizzata per gli animali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 9, del regolamento delegato n. 640/2014. 56 Per rispondere alla prima questione sollevata, occorre esaminare, in primo luogo, se il rispetto del termine previsto per notificare il trasferimento di animali al pascolo estivo in zone di montagna debba essere considerato una condizione applicabile alla concessione dell’aiuto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, del regolamento delegato n. 640/2014. 57 Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale delle stesse, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (sentenza del 21 dicembre 2023, Infraestruturas de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑66/22 , EU:C:2023:1016 , punto 66 e giurisprudenza ivi citata). 58 Dalla formulazione dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, del regolamento delegato n. 640/2014 risulta che il termine «animale accertato» significa, nell’ambito di un regime di aiuto per animali, un animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni applicabili alla concessione di un aiuto. 59 In proposito, l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri che definiscano, quale condizione di ammissibilità al beneficio delle misure di sostegno accoppiato per i bovini, gli obblighi di identificazione e registrazione degli animali previsti dal regolamento n. 1760/2000. Tali obblighi figurano agli articoli 1 e seguenti del titolo I di tale regolamento, intitolato «Identificazione e registrazione dei bovini». 60 L’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000 prevedeva, nella sua versione iniziale, che ogni detentore di animali comunicasse all’autorità competente, entro un termine massimo stabilito dallo Stato membro interessato e compreso tra tre e sette giorni, tutti i movimenti di animali a destinazione e a partire dall’azienda, nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell’azienda, specificandone la data. Tale disposizione disponeva che, tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione poteva stabilire, secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento, in quali circostanze gli [OSCURATO:PERSONA] membri potevano prorogare il termine massimo e definire le regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati a pascolare durante l’estate in diverse zone di montagna. 61 A seguito delle modifiche apportate a detto regolamento dal regolamento n. 653/2014, tale possibilità era prevista all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1760/2000, in forza del quale, al fine di garantire una tracciabilità adeguata ed efficace dei bovini in occasione del pascolo stagionale, alla Commissione era conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda, in particolare, le norme relative alla registrazione dei movimenti di tali bovini. 62 È sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000, nella sua versione iniziale, che la Commissione ha adottato la decisione 2001/672, il cui articolo 2, paragrafo 2, prevede che la persona responsabile dei pascoli rediga un elenco dei bovini che possono spostarsi verso i pascoli estivi in montagna, il quale deve contenere, in particolare, il numero individuale di identificazione di ciascun bovino. In forza dell’articolo 2, paragrafo 4, di tale decisione, le informazioni contenute in tale elenco sono comunicate all’autorità competente conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1760/2000 entro quindici giorni dall’arrivo degli animali al pascolo. 63 Sia l’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000 sia l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 sono redatti in termini imperativi che descrivono in modo dettagliato la portata dell’obbligo di notifica incombente ai detentori di animali e definiscono con precisione il termine impartito a tali detentori per adempiere detto obbligo (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]Prins, C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 36 ). 64 Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, in fine , nonché l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1760/2000 stabiliscono in modo preciso le modalità di proroga di tale termine. Orbene, l’indicazione precisa di tali modalità sarebbe priva di effetto utile se i detentori di animali fossero liberi di non rispettare questo termine (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]Prins, C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 37 ). 65 Risulta quindi dalla formulazione dell’articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672 e da quella dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000 che ciascun detentore di animali è tenuto a rispettare il termine impartito per notificare il trasferimento di un bovino a destinazione o a partire dalla propria azienda al fine di ottenere il sostegno accoppiato richiesto e che, pertanto, il rispetto di tale termine deve essere considerato una condizione applicabile alla concessione dell’aiuto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, del regolamento delegato n. 640/2014. 66 È vero che dall’articolo 53, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato n. 639/2014 risulta che, fatte salve altre condizioni di ammissibilità, un animale è considerato ammissibile al sostegno anche se i requisiti in materia di identificazione e registrazione di cui al primo comma di tale articolo 53, paragrafo 4, sono soddisfatti a una data fissata dallo Stato membro, nei limiti enunciati in tale articolo 53, paragrafo 4, secondo comma. 67 Al riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che, in forza dell’articolo 13 del decreto del 2015 relativo ai pagamenti diretti, un animale può essere ammissibile al sostegno, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato n. 639/2014, qualora le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000 siano state comunicate il primo giorno di alpeggio dell’animale in questione. Tuttavia, alla luce dei fatti quali descritti nella decisione di rinvio, tale disposizione non sembra pertinente nel caso di specie, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. 68 L’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, del regolamento delegato n. 640/2014 che discende dal punto 65 della presente sentenza è confermata dal contesto in cui tale disposizione si inserisce. 69 Infatti, dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera a), nonché dai considerando 2, 28 e 31 del regolamento delegato n. 640/2014 risulta che il termine «inadempienza» è utilizzato, in tale regolamento delegato, per descrivere in particolare la situazione in cui i criteri di ammissibilità non sono soddisfatti. Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento delegato, i dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per animali o nella banca dati informatizzata per gli animali costituiscono inadempienze. Orbene, il considerando 11 del regolamento delegato 2016/1393, che riguarda tale disposizione, cita esplicitamente il dato inesatto relativo alla data, tra gli esempi di dati inesatti iscritti. 70 L’interpretazione di cui al punto 65 della presente sentenza è altresì corroborata dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1760/2000 e dalla decisione 2001/672. 71 Infatti, il regolamento n. 1760/2000, come risulta dai suoi considerando da 4 a 7, è volto a migliorare la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di tale carne, a preservare la tutela della sanità pubblica e a rafforzare la stabilità duratura del mercato delle carni bovine (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]Prins, C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 40 ). 72 Affinché tali obiettivi possano essere raggiunti, è indispensabile che il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sia interamente efficace ed affidabile in qualsiasi momento, in modo, in particolare, da consentire alle autorità competenti di rintracciare rapidamente, in caso di epizoozia, la provenienza di un animale e di adottare immediatamente le disposizioni necessarie al fine di evitare qualsiasi rischio per la sanità pubblica. Orbene, ciò non si verifica se il detentore di animali non notifica gli spostamenti dei suoi bovini alla banca dati informatizzata entro il termine prescritto dall’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000 (sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]Prins, C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 41 ). 73 Inoltre, dal considerando 74 del regolamento delegato n. 639/2014 risulta in sostanza che, per quanto riguarda in particolare il sostegno accoppiato facoltativo, i requisiti in materia di identificazione e registrazione degli animali previsti dal regolamento n. 1760/2000 mirano altresì a consentire alla Commissione di verificare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri rispettino i requisiti di coerenza e non cumulabilità del sostegno, nonché le percentuali massime dei massimali nazionali di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1307/2013 e i relativi importi totali in sede di elaborazione delle misure di sostegno. 74 Le disposizioni della decisione 2001/672 hanno altresì lo scopo, conformemente al considerando 3 di quest’ultima, di «[consentire di] localizzare i singoli bovini in qualsiasi momento». 75 Ne consegue che l’inosservanza del termine di notifica, previsto all’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000, costituisce un’inadempienza all’identificazione e alla registrazione previste da tale regolamento, cosicché, in linea di principio, gli animali in questione non possono essere considerati rientranti nella categoria di «animale accertato», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, del regolamento delegato n. 640/2014. 76 In secondo luogo, occorre esaminare se il fatto di procedere a una notifica tardiva di un trasferimento di animali costituisca un’inadempienza non pertinente ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di concessione dell’aiuto in questione, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014. Al riguardo, è vero che da tale disposizione risulta che, se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali o nella banca dati informatizzata degli animali, ma non sono pertinenti per la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità diverse da quelle di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014 nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, l’animale in questione è considerato non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità. 77 Tuttavia, in proposito, occorre rilevare, in primo luogo, che dalla formulazione stessa dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014 risulta che tale disposizione riguarda solo casi di inadempienze che non sono pertinenti ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità «diverse da quelle di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014». Ne consegue che i casi di inadempienza costituiti dal mancato rispetto degli obblighi relativi all’identificazione e alla registrazione dei bovini, previsti all’articolo 7 del regolamento n. 1760/2000, su cui verte l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014, sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), prima frase, del regolamento delegato n. 640/2014. 78 In secondo luogo, e come esposto dall’avvocata generale ai paragrafi da 52 a 56 delle sue conclusioni, il fatto di non procedere alla notifica richiesta entro il termine impartito, introducendo i dati di cui trattasi nella banca dati informatizzata per gli animali, non può essere assimilato a all’iscrizione di un «dato inesatto» in tale banca dati, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014. Infatti, una notifica tardiva elimina solo per il futuro un difetto che, tenuto conto dell’esigenza di una rintracciabilità permanente del luogo in cui si trova l’animale in questione, in realtà non può più essere rettificato per il passato. 79 Tale interpretazione è confermata dal considerando 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1383 della Commissione, del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 ( GU 2015, L 214, pag. 1 ), secondo il quale dall’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014 risulta che «un animale che per una sola volta non rispetti tali obblighi di identificazione e registrazione [previsti, in particolare, dal regolamento n. 1760/2000] rimarrà non ammissibile al sostegno accoppiato facoltativo per l’intera durata della sua vita, a prescindere dall’eventuale rettifica di tale inadempienza in un momento successivo». 80 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera a), e punto 18, lettera a), nonché l’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014 devono essere interpretati nel senso che una notifica del trasferimento di bovini al pascolo estivo in zone di montagna che non rispetti il termine fissato dallo Stato membro interessato, conformemente all’articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1760/2000, non può essere considerata un’iscrizione inesatta nella banca dati informatizzata per gli animali che non è pertinente ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità di tale domanda, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014, cosicché tali animali non possono essere considerati come rientranti nella categoria di «animale accertato», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, lettera a), di tale regolamento delegato. Sulla seconda questione 81 Con la sua seconda questione pregiudiziale, sollevata nell’ipotesi in cui alla prima questione dovesse essere data risposta negativa e non occorrerebbe quindi concedere il sostegno accoppiato per i bovini per i quali non è stato rispettato il termine di notifica previsto all’articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1760/2000, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 1, e l’articolo 34 del regolamento delegato n. 640/2014 debbano essere interpretati nel senso che le sanzioni amministrative previste all’articolo 31 di tale regolamento delegato devono essere applicate anche nel caso in cui la notifica del trasferimento dei bovini al pascolo estivo, mediante l’iscrizione dei dati in questione nella banca dati informatizzata per gli animali, sia stata effettuata tardivamente, ma il beneficiario non fosse stato avvertito che l’autorità competente intendeva effettuare un controllo in loco e non fosse già stato informato da tale autorità di un’inadempienza constatata da quest’ultima. 82 Dall’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014 risulta che si applicano sanzioni amministrative qualora si constati una differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, vale a dire in caso di inadempienza. Nel caso di specie, dalla risposta alla prima questione pregiudiziale risulta che la notifica tardiva del trasferimento di bovini al pascolo estivo in zone di montagna costituisce un caso di inadempienza. 83 In forza dell’articolo 31, paragrafo 2, terzo comma, di tale regolamento delegato, se la differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, calcolata conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, di detto regolamento delegato, supera il 50%, come sembra verificarsi nel procedimento principale, l’aiuto o il sostegno al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto a norma dell’articolo 30, paragrafo 3, del medesimo regolamento delegato non è concesso nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di operazioni connesse a tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato. Al beneficiario è inoltre irrogata una sanzione supplementare, pari all’importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati nella domanda di aiuto e il numero di animali accertati in conformità a tale articolo 30, paragrafo 3. 84 Ne consegue che, in un caso del genere, l’allevatore che chiede il sostegno accoppiato non solo perde il diritto a tale sostegno ma si vede inoltre infliggere una sanzione amministrativa. 85 Tuttavia, in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014, le sanzioni amministrative non si applicano alla parte della domanda di aiuto o di pagamento in ordine alla quale il beneficiario comunica per iscritto all’autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla sua presentazione, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dell’intenzione di tale autorità di effettuare un controllo in loco e non sia già stato informato da detta autorità di inadempienze riscontrate nella sua domanda di aiuto o di pagamento. 86 A differenza dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014, tale articolo 15, paragrafo 1, non esclude taluni casi di inadempienza dal suo ambito di applicazione. 87 Inoltre, conformemente all’articolo 34 di tale regolamento delegato, per quanto riguarda gli animali dichiarati, agli errori e alle omissioni relativi alle iscrizioni nella banca dati informatizzata per gli animali, effettuate dopo la presentazione della domanda di aiuto o di pagamento, si applica l’articolo 15 di detto regolamento delegato. 88 Dai fatti esposti nella decisione di rinvio sembra emergere che i dodici bovini il cui trasferimento al pascolo estivo in zone di montagna è stato notificato tardivamente erano già stati identificati nella domanda di concessione di un sostegno accoppiato ed erano quindi «animali dichiarati» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 16, del regolamento delegato n. 640/2014. 89 Inoltre, dalle indicazioni fornite nella decisione di rinvio risulta che la notifica del trasferimento dei bovini in questione verso pascoli estivi in montagna era stata effettuata mediante l’inserimento di tale informazione nella banca dati informatizzata per gli animali. 90 Ne consegue che, come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, in forza dell’articolo 34 del regolamento delegato n. 640/2014, in combinato disposto con l’articolo 15 di tale regolamento delegato, non può essere imposta alcuna sanzione amministrativa per il solo fatto che la notifica richiesta sia stata effettuata tardivamente, a condizione, tuttavia, che, come previsto da quest’ultima disposizione, il beneficiario non fosse stato avvertito che l’autorità competente intendeva effettuare un controllo in loco e non fosse già stato informato da tale autorità di un’inadempienza constatata da quest’ultima. 91 Una siffatta interpretazione è inoltre idonea a consentire di raggiungere gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1760/2000 che, come rilevato al punto 72 della presente sentenza, dipendono da una tracciabilità efficace degli animali di cui trattasi. Infatti, l’irrogazione di una sanzione amministrativa in caso di notifica tardiva, dello stesso importo che sarebbe esigibile se la notifica non fosse stata affatto effettuata, potrebbe eliminare qualsiasi incentivo a procedere ad una siffatta notifica tardiva. 92 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 1, e l’articolo 34 del regolamento delegato n. 640/2014 devono essere interpretati nel senso che le sanzioni amministrative previste all’articolo 31 di tale regolamento delegato non possono essere applicate nel caso in cui la notifica del trasferimento dei bovini al pascolo estivo, mediante l’iscrizione dei dati in questione nella banca dati informatizzata per gli animali, sia stata effettuata tardivamente, ma il beneficiario non fosse stato avvertito che l’autorità competente intendeva effettuare un controllo in loco e non fosse già stato informato da tale autorità di un’inadempienza constatata da quest’ultima. Sulle spese 93 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera a), e punto 18, lettera a), nonché l’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/723 della Commissione, del 16 febbraio 2017, devono essere interpretati nel senso che: una notifica del trasferimento di bovini al pascolo estivo in zone di montagna che non rispetti il termine fissato dallo Stato membro interessato, conformemente all’articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna, come modificata dalla decisione 2010/300/UE della Commissione, del 25 maggio 2010, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, non può essere considerata un’iscrizione inesatta nella banca dati informatizzata per gli animali che non è pertinente ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità di tale domanda, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014, cosicché tali animali non possono essere considerati come rientranti nella categoria di «animale accertato», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, lettera a), di tale regolamento delegato. 2) L’articolo 15, paragrafo 1, e l’articolo 34 del regolamento delegato n. 640/2014, come modificato dal regolamento delegato 2017/723, devono essere interpretati nel senso che: le sanzioni amministrative previste all’articolo 31 di tale regolamento delegato non possono essere applicate nel caso in cui la notifica del trasferimento dei bovini al pascolo estivo, mediante l’iscrizione dei dati in questione nella banca dati informatizzata per gli animali, sia stata effettuata tardivamente, ma il beneficiario non fosse stato avvertito che l’autorità competente intendeva effettuare un controllo in loco e non fosse già stato informato da tale autorità di un’inadempienza constatata da quest’ultima. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.