CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 23693/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza nei confronti del condannato in ragione dei precedenti penali e delle pendenze risultanti a suo carico, nonché per la violazione delle prescrizioni impostegli con la detenzione domiciliare concessagli in via provvisoria e poi sospesa, in via cautelativa, a seguito del rapporto inviato dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] il giorno12 gennaio 2024; Rilevato pertanto che il condannato, rispetto a tale compiuto e logico ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere la sua richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata rinammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 giugn