CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 37823/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 11/10/2022, la Corte di appello Roma ha confermato la pronunzia di condanna resa dal giudice di primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. I giudici di merito hanno ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato, sorpreso da personale di polizia nell'atto di cedere una dose di sostanza stupefacente di tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA]. Si acclarava nella medesima circostanza la detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina (1-2 dosi della prima sostanza e 15 dosi della seconda). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorsc per Cassazione l'imputato tramite il difensore, deducendo quanto segue (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) Primo motivo: violazione dell'art. 131-bis cod. pen.; inosservanza o erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Secondo motivo: violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e 62-bis cod. pen.; inosservanza o erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Terzo motivo: violazione dell'art. 164, comma 4, cod. peri.; inosservanza o erronea applicazione della legge penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di doglianza è infondato. La Corte di merito ha offerto congrua motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, reputando non ricorrente la speciale tenuità del fatto con motivazione non censurabile in questa sede. All'uopo ha posto in rilievo come le modalità del fatto, connotate da una "certa organizzazione e callidità di esecuzione", il dato ponderale e qualitativo della sostanza stupefacente caduta in sequestro denotino la non occasionalità della condotta posta in essere dal ricorrente [cfr. pag. 3 della motivazione:"È appena il caso di rimarcare, in proposito, come gli operanti abbiano visto il Pieri stazionare di notte in una nota piazza di spaccio della Capitale, dove si spostava tra un braciere di fortuna e la recinzione di metallo, che delimitava un'area verde, per poi assistere all'incontro con un acquirente giunto sul posto a bordo di un'autovettura ed alla cessione a questi di un involucro contenente cocaina prelevato immediatamente prima da una scatola metallica occultata nella sterpaglia nei pressi della recinzione, dove sono stati poi rinvenuti altri 5 involucri, contenenti sia cocaina, sia hashish, E' pertanto evidente che il Pieri, che non ha addotto alcuna ragione alternativa che lo inducesse a trascorrere il tempo in quel luogo, si trovava in attesa di eventuali clienti, dopo aver nascosto in un luogo defilato, ma facilmente raggiungibile, una variegata tipologia di sostanze stupefacenti, idonee a soddisfare esigenze diverse, senza detenere alcunché di compromettente sulla propria persona. Se, dunque, le connotazioni del fatto concreto (con specifico riferimento al dato ponderale) hanno condivisibilmente indotto il primo giudice a ravvisare la fattispecie di lieve entità, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ciò non significa l'automatico riconoscimento anche delle circostanze attenuanti invocate dall'appellante. In effetti, sebbene il quantitativo di cocaina rinvenuto sia minimo (benché con elevatissimo tenore di principio attivo, superiore al 93%), non altrettanto può dirsi con riferimento all'hashish (come si è visto pari a 15 dosi), il che esclude anche sul piano oggettivo la riconducibilità del fatto a quella modestissima tenuità dell'offesa al bene protetto dalla norma incriminatrice cne deve sussistere per il riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità di cui all'ali. 131 bis c.p. Per lo stesso motivo, non si ravvisa nemmeno il presupposto della speciale tenuità del lucro ritraibile dalla condotta che; anche solo considerando la droga sequestrata, avrebbe fruttato all'imputato una cifra certamente superiore a C 100. Non sussiste, e non è stato addotto nemmeno dall'appellante, alcun fattore che giustifichi il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, delle quali il Cerchia è piuttosto immeritevole per le ricadute nel crimine dopo le precedenti condanne e per il comportamento, del tutto alieno da manifestazioni di resipiscenza, manifestato successivamente al fatto per cui si procede. Difetta pertanto qualsivoglia elemento ulteriore rispetto a quelli già considerati dal primo giudice, favorevolmente valutabile ai fini della riduzione della pena e del riconoscimento di circostanze attenuanti"]. La motivazione offerta in sentenza è immune da censure: facendo buon governo dell'istituto, la Corte di merito ha ritenuto, in ragione dell'entità del pericolo per la collettività, desunto dalle modalità della condotta e dalla natura dello stupefacente, che il fatto non sia connotato da speciale tenuità. Si tratta di motivazione riguardante aspetti valutativi di merito, non censurabile in questa sede, conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi e Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015 Mazzarotto, non massimate sul punto, nelle quali si afferma che il giudice è tenuto a rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati seconco i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento). 3. La motivazione sopra riportata è congrua anche cori riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art.62, comma 1, n. 4 cod. pen. (motivo secondo di ricorso). La risposta offerta dalla Corte di appello è conforme ai criteri stabiliti in questa sede, avendo i giudici valutato la gravità del fatto nel suo complesso, senza tuttavia trascurare l'aspetto del lucro perseguito dal ricorrente (cfr. Sez. U., n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499 - 02 "Esclusa l'incompatibilità logica e normativa tra la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e l'attenuante del lucro/offesa di speciale tenuità, il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta tuttavia affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata"). Sebbene compaia in sentenza un riferimento inconferente a tale "Cerchia", il tenore del discorso giustificativo è del tutto coerente c:on la situazione rappresentata in motivazione, il che lascia comprendere che si sia evidentemente trattato di un refuso dovuto ad un errore di battitura. 4. La difesa sostiene che i giudici avrebbero dovuto concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena e che non avrebbero dovuto revocare il beneficio in precedenza concesso, avendo violato l'art. 164, cornma 4, cod. pen. Il rilievo è infondato. La norma che si assume violata prevede che la sospensione condizionale della pena non possa essere concessa più di una volta. Tuttavia, il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. Premesso che la possibilità di concedere per la seconda volta il beneficio è rimesso all'apprezzamento del giudice, il rilievo non si confronta con le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, richiamate nella pronuncia di appello, in cui si evidenzia la non meritevolezza del beneficio invocato, stante la prognosi sfavorevole, dettata dai precedenti certificati, in ordine alla futura astensione dalla commissione di reati.Quanto al profilo della revoca del precedente beneficio, il ricorso è privo di argomentazioni a sostegno circa l'inapplicabiltà al caso di specie dell'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. richiamato nella pronuncia di primo grado. 5. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr