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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 aprile 2024

Cassazione n. 11309/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18521/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 22 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 292, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.2315/2022depositata il 25/05/2022.

Rilevato che, a seguito di proposta di definizione anticipata del giudizio, non è stata chiesta dal decisione a norma dell’art. 380-bis c.p.c.;considerato che in conseguenza il ricorso si intende rinunciato e dev’essere dichiarata a norma dell’art. 391 c.p.c. l’estinzione del giudizio; che si deve provvedere sulle spese; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.000,00 oltre euro 200 per esborsi, nonché le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma,il 26/04/2024. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18521/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 22 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 292, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.2315/2022depositata il 25/05/2022. Rilevato che, a seguito di proposta di definizione anticipata del giudizio, non è stata chiesta dal decisione a norma dell’art. 380-bis c.p.c.;considerato che in conseguenza il ricorso si intende rinunciato e dev’essere dichiarata a norma dell’art. 391 c.p.c. l’estinzione del giudizio; che si deve provvedere sulle spese; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.000,00 oltre euro 200 per esborsi, nonché le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 26/04/2024. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 11309/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris